Legislatura: 17Seduta di annuncio: 569 del 15/02/2016
Atto 1/01099 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01139 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01157 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01154 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01155 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01160 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01162 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01163 abbinato in data 15/02/2016
Atto 1/01166 abbinato in data 16/02/2016
Atto 1/01167 abbinato in data 16/02/2016
Primo firmatario: TANCREDI PAOLO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 15/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BUTTIGLIONE ROCCO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 15/02/2016 BOSCO ANTONINO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 15/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO PARLAMENTARE 15/02/2016 Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE DICHIARAZIONE VOTO 16/02/2016 Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE Resoconto TABACCI BRUNO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA Resoconto TANCREDI PAOLO AREA POPOLARE (NCD-UDC) Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' Resoconto GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO Resoconto D'ALESSANDRO LUCA MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO PARERE GOVERNO 16/02/2016 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/02/2016
DISCUSSIONE IL 15/02/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/02/2016
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/02/2016
DISCUSSIONE IL 16/02/2016
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/02/2016
ACCOLTO LIMITATAMENTE AL DISPOSITIVO IL 16/02/2016
PARERE GOVERNO IL 16/02/2016
VOTATO PER PARTI IL 16/02/2016
APPROVATO IL 16/02/2016
CONCLUSO IL 16/02/2016
La Camera,
premesso che:
la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, denominata BRRD (bank recovery and resolution directive) ha introdotto regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, regolamentando il bail-in (una modalità di salvataggio del sistema finanziario dall'interno, ovvero con risorse proprie), contrapposto al bail-out (ovvero il salvataggio dall'esterno tramite intervento pubblico); in tale ambito si procede alla svalutazione di azioni e crediti e alla loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà;
la direttiva assegna alla Banca d'Italia, quale «autorità di risoluzione», gli strumenti per intervenire prima che la crisi si manifesti, mediante alternative di natura privata come la ricapitalizzazione; nel caso in cui tali misure non evitino il dissesto e quando la liquidazione non salvaguarderebbe la stabilità sistemica e l'interesse pubblico, alla Banca d'Italia è assegnato il potere di gestire la crisi e regolare la fase di «risoluzione»;
sono soggette al bail-in tutte le passività ad eccezione dei depositi di importo fino a centomila euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi), le passività garantite come covered bonds le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito), le passività interbancarie (tranne quelle derivanti da rapporti infragruppo) e i debiti privilegiati dalla normativa fallimentare (verso dipendenti, i debiti fiscali e quelli commerciali);
il nuovo modello di intervento è stato introdotto con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo la norma è entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2016;
in relazione ad alcune perplessità applicative espresse in sede parlamentare, il Governo ha recentemente chiarito che godono di protezione nelle procedure concorsuali (costituendo un patrimonio distinto e separato da quello della banca in forza del principio di separazione patrimoniale ex articolo 22.1 del decreto legislativo 58 del 1998 (Tuf)), i titoli in custodia o in amministrazione (conto titoli) di cui all'articolo 1838 del codice civile avente ad oggetto la custodia e l'amministrazione, da parte della banca, degli strumenti finanziari e dei titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi di investimento);
ha altresì chiarito che gli interventi normativi in materia di bail-in devono essere coerenti con le prescrizioni della BRRD (bank recovery and resolution directive) che prevedono un elenco chiuso e non estensibile di esclusioni dal bail-in stesso; in tale quadro, oltre la soglia dei centomila euro il credito del depositante, che sia persona fisica, microimpresa, piccola o media impresa, beneficia comunque della tutela accordata dalla cosiddetta «depositor preference», essendo soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori chirografari (nuovo articolo 91, comma 1-bis, Tub);
è stata sollevata da più parti – Banca d'Italia, Abi, associazioni di consumatori – la necessità di rinviare l'applicazione del bail-in al fine di adeguare le obbligazioni bancarie in circolazione al nuovo scenario;
in sede di audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati del 9 dicembre 2015 il capo del dipartimento vigilanza della Banca d'Italia, dottor Carmelo Barbagallo, ha chiesto una proroga al 2018 al fine di: «(...) consentire la sostituzione delle obbligazioni ordinarie in circolazione con altre emesse dopo l'entrata in vigore del nuovo quadro di gestione delle crisi e, dunque, collocate e sottoscritte avendo presenti i nuovi scenari di rischio»;
il 30 gennaio 2016 il Governatore della Banca d'Italia ha dichiarato la necessità di revisionare la disciplina sul bail-in evitandone un'applicazione retroattiva e soprattutto prorogandone al 2018 l'entrata in vigore;
il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato che la disciplina sul bail-in ha generato più instabilità del previsto con gravi pregiudizi per il sistema bancario e finanziario italiano e per tal motivo «(...) occorre una fase transitoria che dovrebbe essere accompagnata da accorgimenti che mettano a disposizione strumenti per affrontare singoli problemi che possono colpire singoli istituti bancari (...)»;
recentemente il presidente dell'Abi ha invitato Parlamento, Governo, Banca d'Italia e rappresentanti italiani presso le istituzioni comunitarie a «promuovere una iniziativa forte e coordinata (...) perché la normativa sul bail-in venga sospesa (...) in quanto incompleta e priva delle necessarie disposizioni transitorie (...)»; sotto il profilo della gestione delle obbligazioni preesistenti la nuova normativa presenterebbe profili di incostituzionalità, in quanto retroattiva: solo una volta che siano scadute le obbligazioni preesistenti, le nuove potranno prevedere la partecipazione a un eventuale salvataggio;
nonostante il sistema bancario italiano sia stato da sempre più solido ed efficiente rispetto al contesto europeo e internazionale l'entrata in vigore del bail-in ha amplificato i pregiudizi per la sua stabilità; il fallimento degli istituti di credito italiani (posto a carico dei risparmiatori del medesimo istituto), rischia di determinare l'acquisizione degli stessi da parte delle banche degli Stati membri dell'Unione europea; tuttavia, diversi membri dell'Unione europea hanno derogato alla normativa in materia di aiuti di Stato per salvare il proprio sistema bancario (la sola Germania ha finanziato le proprie banche con 238 miliardi di euro); tale situazione rischia di generare un paradosso nel quale, in regime di bail-in, la correttezza dei comportamenti dello Stato italiano comporterebbe la perdita del requisito di italianità degli istituti oggetto di acquisizione e un ulteriore pregiudizio per l'indipendenza economica nazionale,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa di competenza, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 47 della Costituzione (tutela del risparmio), volta a predisporre l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi con finanziamenti volontari delle banche, durante il periodo transitorio.
(1-01156)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Tancredi, Buttiglione, Bosco».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):garanzia di credito
banca
separazione legale