ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01142

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 564 del 08/02/2016
Abbinamenti
Atto 1/00950 abbinato in data 08/02/2016
Atto 1/00952 abbinato in data 08/02/2016
Atto 1/01137 abbinato in data 08/02/2016
Atto 1/01138 abbinato in data 08/02/2016
Atto 1/01141 abbinato in data 08/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: PLANGGER ALBRECHT
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 08/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 08/02/2016
MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 08/02/2016
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 08/02/2016
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 08/02/2016
OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 08/02/2016
PISICCHIO PINO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 08/02/2016


Stato iter:
10/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/02/2016
Resoconto PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/02/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/02/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/02/2016

RITIRATO IL 10/02/2016

CONCLUSO IL 10/02/2016

Atto Camera

Mozione 1-01142
presentato da
PLANGGER Albrecht
testo di
Lunedì 8 febbraio 2016, seduta n. 564

   La Camera,
   premesso che:
    con circolare prot. DGRUERI/II/GIM/466/i.3.b.a del 16 gennaio 2006 il Ministero della salute – direzione generale per rapporti con l'unione europea ha precisato che dal primo giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea, accordo che tra l'altro estende alla Confederazione elvetica l'applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale;
    il suddetto accordo prevede che i frontalieri (residenti in Italia che lavorano in Svizzera) e i titolari di pensione svizzera, assicurati obbligatoriamente contro le malattie in Svizzera ma che hanno residenza in Italia, possano scegliere di essere esentati dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera solo nel caso che possano dimostrare di beneficiare della copertura assicurativa contro le malattie in Italia, dove risiedono con regolare permesso di soggiorno;
    pertanto, se optano per il servizio sanitario nazionale, dovranno essere iscritti obbligatoriamente alla ASL territorialmente competente e dovranno allegare alla domanda relativa all'esercizio del diritto di opzione (da indirizzare all'organismo di collegamento svizzero: Istituzione comune Lamal - Gibelinstrasse 25 - 4503 Solothurn), una fotocopia della tessera (o del libretto) di iscrizione al Servizio sanitario italiano;
    per anni questa circolare non è stata applicata e solamente il 3 luglio 2012 si sono incontrate le regioni e le province autonome con il Ministero della salute per discutere in merito all'applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale e possibili connessioni con la direttiva 247 del 2011 e, più specificamente, con riguardo alle problematiche relative all'esercizio del diritto d'opzione di cui sopra e, in tale sede, il Ministero ha invitato le regioni ad applicare la normativa vigente concernente l'opzione al servizio sanitario nazionale che potrà esser esercitata dal lavoratore o dal pensionato residente in Italia, pagando un importo pari al 7,5 per cento del suo reddito complessivo prodotto e documentato sia all'estero che in Italia;
    in attesa dei risultati delle trattative Italia/Svizzera sul rinnovo dell'accordo IT/CH 1974, alla fine del 2014 le ASL regionali o provinciali non hanno dato seguito alle indicazioni concordate nella seduta del 3 luglio 2012 di cui sopra;
    il 23 febbraio 2015 – dopo tre anni di negoziati – Italia e Svizzera hanno siglato a Milano un importante accordo finanziario e in materia fiscale – che definisce ex novo il trattamento fiscale dei lavoratori e probabilmente, a partire dall'anno fiscale 2019, sarà prevista una tassazione concorrente (70 per cento in Svizzera -30 per cento in Italia), così che solo da allora anche il frontaliere dovrebbe concorrere alla spesa sanitaria con il pagamento dell'IRPEF;
    il 12 maggio 2015 il Ministero della salute – direzione generale della programmazione sanitaria (DGPROGS//i.3.b/1) – ha fornito ulteriori indicazioni relative alla possibilità dell'iscrizione volontaria per i soggetti che avevano esercitato il suddetto diritto di opzione: «Qualora una persona o un gruppo di persone sono esonerate, a loro richiesta dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone non sono coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l'istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi dell'articolo III, capitolo I del regolamento di base»;
    da metà gennaio 2016 il servizio sanitario della Provincia autonoma di Bolzano, applica le indicazioni del Ministero della salute del 3 luglio 2012, nonché quelle fornite con circolare del 12 maggio 2015;
    la Provincia di Bolzano, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali sulle modalità dei pagamenti, anche in forma rateizzata, sta invitando i frontalieri al pagamento del minimo previsto (euro 387) dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 a titolo di acconto, salvo conguaglio a luglio, quando i frontalieri avranno fatto la dichiarazione dei redditi, per chiedere poi il 7,5 per cento del reddito complessivo prodotto e documentato sia all'estero che in Italia;
    si evidenzia, però, che i frontalieri residenti nella fascia compresa nei 20 chilometri dal confine sono esentati a fare la dichiarazione dei redditi in Italia e, per adesso, pagano le tasse solamente in Svizzera;
    i comuni svizzeri del cantone dei Grigioni, confinanti con la provincia autonoma di Bolzano (Val Mustair – Engadina bassa – Samnaun), si sono accorti delle lacune ed incertezze legislative e delle difficoltà interpretative in Italia, per cui già dal 19 gennaio 2015 non stanno riconoscendo più la validità delle tessere sanitarie italiane, se non comprovate dal pagamento della quota minima alla ASL di residenza e si sono tutelati contro l'eventuale invalidità delle tessere sanitarie italiane, non volendosi assumere l'onere della spesa per una «lunga malattia» di un frontaliero, altrimenti procedono all'assicurazione obbligatoria in Svizzera, il cui costo verrà detratto poi dalla busta paga del frontaliere;
    la procedura attivata dai comuni svizzeri implica, quindi, per i frontalieri la necessità di dover prendere una giornata di permesso dal lavoro per recarsi al patronato vicino e alla ASL e poi, generalmente, un'altra giornata per recarsi al comune svizzero per esercitare nuovamente il diritto di opzione;
    questa procedura è richiesta anche per il permesso «G» con validità quinquennale; inoltre, sembrerebbe che a partire da marzo 2016 si dovrà pagare anche una tassa di 51 franchi svizzeri per l'esercizio del diritto di opzione;
    questa prassi, per adesso attuata solo dalla provincia autonoma di Bolzano, e dai comuni svizzeri del Cantone Grigioni nei confronti di circa 600-900 frontalieri (contro gli 80.000 che ci sono in Lombardia e in Piemonte) sta creando numerosi dubbi ed interrogativi circa la fondatezza giuridico-costituzionale a causa della sua onerosità, della lesione del principio di universalità sul quale si fonda il SSN e sulla circostanza che in questo momento si renderebbe impossibile una pratica uniforme del provvedimento, poiché manca ancora, in Italia l'elenco anagrafico dei frontalieri;
    sarebbe inoltre necessario coordinare, con legge dello Stato, l'entrata in vigore della nuova tassazione concorrenziale e il nuovo sistema dei ristorni fiscali ai comuni confinanti, onde evitare iniziative unilaterali sia da parte italiana che da parte svizzera,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per chiarire con la massima urgenza se effettivamente, dal 1o gennaio 2016, la tessera sanitaria italiana dei frontalieri non sia più valida, in mancanza di comprovata iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale e del pagamento della quota minima prevista dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 e conseguentemente, ad adottare tutte le iniziative utili, per quanto di competenza, nei confronti dei comuni svizzeri del Cantone dei Grigioni che stanno negando la validità delle tessere sanitarie italiane solo in via cautelativa e a causa dell'incertezza normativa che si è determinata;
   ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche nel quadro dei nuovi accordi con la Confederazione elvetica, per chiarire l'applicazione della normativa vigente, con particolare riguardo alla prassi attivata, da metà gennaio 2016, dalla provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei frontalieri di cui in premessa, considerato il fatto che per ora i frontalieri medesimi, nella fascia dei 20 chilometri dal confine, non devono fare la dichiarazione dei redditi in Italia, ma sono tassati direttamente in Svizzera;
   ad assumere iniziative per garantire un trattamento uniforme a tutti i lavoratori frontalieri attraverso un'attività di coordinamento tra i Ministeri interessati e le regioni di confine.
(1-01142) «Plangger, Schullian, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Pisicchio».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libretto sanitario

accordo finanziario

servizio sanitario