ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01141

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 564 del 08/02/2016
Abbinamenti
Atto 1/00950 abbinato in data 08/02/2016
Atto 1/00952 abbinato in data 08/02/2016
Atto 1/01137 abbinato in data 08/02/2016
Atto 1/01138 abbinato in data 08/02/2016
Atto 1/01142 abbinato in data 08/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALLI PAOLO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 08/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUPI MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 08/02/2016
VIGNALI RAFFAELLO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 08/02/2016
BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 08/02/2016


Stato iter:
10/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/02/2016
Resoconto VIGNALI RAFFAELLO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/02/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/02/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/02/2016

RITIRATO IL 10/02/2016

CONCLUSO IL 10/02/2016

Atto Camera

Mozione 1-01141
presentato da
ALLI Paolo
testo di
Lunedì 8 febbraio 2016, seduta n. 564

   La Camera,
   premesso che:
    occorre sottolineare come, attualmente, non esista una definizione chiara ed uniforme del lavoro frontaliero: una mancanza che produce complesse conseguenze di ordine pratico nel momento stesso in cui diverse categorie di cittadini potrebbero identificarsi in tale attività;
    risulta peraltro complesso prevedere una definizione univoca ed esaustiva per definire il lavoratore transfrontaliero. Nell'accezione comunitaria, ad esempio, il lavoratore frontaliero è colui che risulta occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana;
    questa definizione si applica comunque solamente alla protezione sociale dei lavoratori in questione all'interno dell'Unione europea;
    al contrario, in campo fiscale, le convenzioni bilaterali di doppia imposizione, che determinano il regime fiscale dei lavoratori frontalieri, stabiliscono definizioni più restrittive che impongono anche un criterio spaziale: per cui il fatto di risiedere e lavorare in una zona frontaliera, definita in modo variabile in ciascuna convenzione fiscale, è considerato un elemento costitutivo del concetto di lavoro frontaliero;
    i lavoratori frontalieri residenti ed occupati nell'Unione europea godono, come tutti i lavoratori migranti, del principio di non discriminazione e della parità di trattamento previsti per i lavoratori che si spostano nel territorio dell'Unione. Il regolamento n. 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea prevede la parità di trattamento per tutte le condizioni di occupazione e lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o rioccupazione, se il lavoratore è disoccupato;
    in materia di diritto del lavoro il frontaliere è soggetto come il migrante alla legislazione del Paese in cui è occupato. Egli beneficia altresì degli stessi vantaggi fiscali e sociali di cui godono i cittadini di tale Paese;
    pertanto, in materia di protezione sociale, i principi ed il regime applicabili ai lavoratori frontalieri sono, salvo alcuni casi specifici, gli stessi che in generale sono validi per tutti i lavoratori migranti all'interno dell'Unione europea;
    in assenza di una specifica competenza comunitaria, il regime fiscale al quale sono soggetti i lavoratori frontalieri rinvia interamente alle convenzioni fiscali bilaterali firmate dagli Stati europei. Le regole ed i criteri da esse fissati variano da un caso all'altro;
    sussistono, tuttavia, casi particolari;
    la situazione dei frontalieri abitanti nell'Unione europea che si recano per lavoro nella Confederazione Elvetica, ad esempio, presenta particolari peculiarità rispetto a quella dei frontalieri che lavorano e risiedono nell'Unione europea;
    la Svizzera, infatti, prevede un regime di soggiorno e di occupazione fondato sul permesso di lavoro. Il permesso è concesso, in generale, per un anno e vi è specificata la retribuzione che deve rispettare il minimo salariale del cantone, definito dall'Ufficio cantonale del lavoro. Il permesso è concesso solo se il lavoratore ha trovato un datore di lavoro e dopo aver verificato che non vi siano iscritti nelle liste locali di collocamento per lo stesso genere di incarico. La concessione dei permessi di ciascun cantone è subordinata ad una quota minima di lavoratori nazionali presenti in ogni impresa;
    il 22 dicembre 2015 l'Italia e la Svizzera hanno aderito ad un accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, unitamente ad un protocollo che modifica le relative disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni. Il testo relativo ai lavoratori frontalieri concretizza uno dei principali impegni assunti dai due Stati nella roadmap firmata nel febbraio 2015. Il nuovo accordo sostituirà quello del 1974;
    l'accordo concretizza uno degli impegni più importanti assunti da Italia e Svizzera il 23 febbraio 2015, quando entrambi i Paesi hanno firmato una roadmap per la cooperazione ed il proseguimento del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali. L'accordo consentirà ad entrambi i Paesi di migliorare l'attuale regime di imposizione dei lavoratori frontalieri;
    accordo, peraltro, che è fondato sul principio di reciprocità e fornisce una definizione di aree di frontiera che, per quanto riguarda la Svizzera, individua i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e, nel caso dell'Italia, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano;
    l'accordo fornisce inoltre una definizione di lavoratori frontalieri al fine dell'applicazione dell'accordo in questione e comprende i lavoratori frontalieri che vivono nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine e che, in via di principio, ritornano, quotidianamente nel proprio Stato di residenza;
    per quanto riguarda l'imposizione, lo Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa imporrà sul reddito da lavoro dipendente fino al 70 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione delle imposte ordinarie sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applicherà le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche ed eliminerà la doppia imposizione. Sarà, altresì, effettuato uno scambio di informazioni in formato elettronico relativo ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri. In fine l'accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni;
    per quanto riguarda i lavoratori frontalieri operanti nei cantoni confinanti con l'Italia, essi sono soggetti ad imposizione esclusiva in Svizzera. I cantoni interessati versano all'Italia il 38, 8 per cento del gettito fiscale che viene destinato ai comuni di residenza;
    in futuro i frontalieri saranno assoggettati ad un'imposizione nello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e ad un'imposta ordinaria nello Stato di residenza;
    la quota spettante allo Stato del luogo di lavoro ammonterà al massimo al 70 per cento del totale dell'imposta prelevabile alla fonte ed il rimanente spetterà al Paese di residenza del lavoratore frontaliero;
    va comunque detto che sul problema sopra accennato sono previste delle fasi di progressione anche per rispondere, visto il differenziale impositivo tra i due Paesi (quello svizzero è molto inferiore a quello italiano), alle preoccupazioni dei lavoratori frontalieri;
    i princìpi in base ai quali l'accordo sarà concluso prevedono che il carico fiscale totale sui frontalieri non sarà né inferiore né superiore a quello attuale. Sul piano svizzero la tassazione del moltiplicatore dovrà essere a livello medio cantonale, escludendo applicazioni di maggiorazioni in relazione alla cittadinanza dei lavoratori;
    lo Stato italiano assicurerà ai comuni di confine l'ammontare delle quote oggetto dell'attuale ristorno da parte elvetica delle tasse dei frontalieri, secondo modalità e forme oggetto della legge nazionale di ratifica dell'accordo, fermo restando che tale gettito non sarà in alcun modo diminuito né sarà modificato l'elenco dei comuni beneficiari;
    Italia e Svizzera inoltre negozieranno un'intesa di possibile accordo bilaterale relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri (trattamenti pensionistici, indennità di disoccupazione e altro) da applicarsi eventualmente anche in caso di modifiche delle normative di libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea;
    il 24 marzo 2015 il Cantone Ticino ha approvato la «legge sulle imprese artigianali che rimanda ad un apposito regolamento per cui lo svolgimento dell'attività imprenditoriale in forma artigiana viene condizionata alla previa iscrizione presso l'Albo delle imprese artigianali (articolo 5 LIA) ed al possesso di determinati requisiti personali e professionali (articolo 6 e 7 LIA);
    sono previste sanzioni penali a danno di coloro che eseguono lavori artigianali senza essere iscritti all'albo per un importo fino a 50.000 franchi;
    la disciplina transitoria richiede, in alternativa ai requisiti professionali previsti, il requisito dell'esercizio dell'attività da almeno cinque anni in Svizzera;
    la richiesta di iscrizione all'albo per le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni all'anno è subordinata – oltre alla dichiarazione preventiva per la verifica delle qualifiche professionali – anche dalla produzione di numerosi documenti;
    il riconoscimento delle qualifiche professionali tra la Svizzera e gli Stati membri europei prevede l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici;
    l'accordo, scaduto il 31 maggio 2009, è stato rinnovato per adeguano all'entrata in vigore della direttiva 2000/36/CE;
    in virtù del predetto accordo, la Svizzera applica ai cittadini dell'Unione europea le stesse disposizioni dell'Unione europea per il riconoscimento delle qualifiche professionali;
    le disposizioni del Cantone Ticino richiamate non tengono conto di quanto previsto dalla direttiva europea 2005/36/CE, che nell'istituire un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea, estese anche alla Svizzera, mira a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali e a semplificare le procedure amministrative (riconosce, ad esempio, il diritto di stabilimento in un Paese estero per l'esercizio di molte delle attività artigiane indicate nell'allegato IV della direttiva, stabilendo come prova sufficiente l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro);
    l'articolo 5 della citata direttiva sancisce il principio della libera prestazione di servizi a carattere temporaneo ed occasionale,

impegna il Governo:

   ad assumere opportune iniziative dirette a non penalizzare i lavoratori frontalieri in merito al nuovo regime fiscale;
   ad assumere iniziative sulla base delle quali lo Stato italiano dovrà assicurare ai comuni di confine che il gettito previsto non sarà in alcun modo diminuito e che, nello stesso tempo, non verrà modificato l'elenco dei comuni beneficiari;
   ad assumere iniziative affinché parte della tassazione sia vincolata per investire sui collegamenti e sulle infrastrutture di trasporto che servono le zone di confine;
   ad assumere iniziative, anche in sede europea, tese a garantire il rispetto delle norme che regolamentano il riconoscimento delle qualifiche professionali in forza dell'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera.
(1-01141) «Alli, Lupi, Vignali, Bernardo».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riconoscimento delle qualifiche professionali

lavoratore frontaliero

convenzione fiscale