ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01128

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 560 del 02/02/2016
Abbinamenti
Atto 1/00730 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01129 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01130 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01131 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01134 abbinato in data 04/02/2016
Atto 1/01135 abbinato in data 04/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: PLACIDO ANTONIO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 02/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
D'ATTORRE ALFREDO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
FAVA CLAUDIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
FOLINO VINCENZO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
GALLI CARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
PIRAS MICHELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
QUARANTA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
RICCIATTI LARA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/02/2016


Stato iter:
04/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/02/2016
Resoconto RUGHETTI ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO GOVERNO 04/02/2016
Resoconto RUGHETTI ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/02/2016
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto FAUTTILLI FEDERICO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto TANCREDI PAOLO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto SARRO CARLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/02/2016

NON ACCOLTO IL 04/02/2016

PARERE GOVERNO IL 04/02/2016

DISCUSSIONE IL 04/02/2016

VOTATO PER PARTI IL 04/02/2016

RESPINTO IL 04/02/2016

CONCLUSO IL 04/02/2016

Atto Camera

Mozione 1-01128
presentato da
PLACIDO Antonio
testo presentato
Martedì 2 febbraio 2016
modificato
Giovedì 4 febbraio 2016, seduta n. 562

   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 190 del 2014, (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, commi 424 e 425, al fine di gestire gli oltre 20.000 esuberi generati dalla soppressione delle province, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, sia territoriali che centrali, il blocco delle assunzioni degli idonei dei concorsi pubblici, prevedendo una clausola di salvaguardia ad esclusivo appannaggio dei candidati risultati vincitori di concorso collocati in proprie graduatorie vigenti o approvate entro il 1o gennaio 2015, che obbliga regioni ed enti locali a destinare, per gli anni 2015 e 2016, tutte le risorse per la loro immissione nei ruoli a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, prevedendo, inoltre, che solo una volta esaurita la graduatoria dei vincitori di concorso, tutte le rimanenti posizioni vacanti siano destinate ad assorbire quei dipendenti delle province non ancora collocati;
    tale procedura, bloccando per gli anni 2015 e 2016 lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ancora vigenti, ha de facto inibito il reclutamento e le aspettative di quell'esercito di idonei che, confidando nel precedente regime giuridico di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 101 del 2013 (c.d. decreto D'Alia), speravano di essere assunti entro il 2016 grazie alla facoltà concessa per intervenute esigenze alle amministrazioni di appartenenza di attingere alle varie graduatorie per i profili d'interesse;
    ed invero, il citato «decreto D'Alia», facendo proprie le numerose sentenze giurisprudenziali in favore degli idonei, al fine di contenere la spesa per le strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche in ossequio al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, e preso anche atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie, ne aveva prorogato l'efficacia sino a tutto il 2016. Lo stresso decreto ha inoltre il merito di riconoscere agli idonei in graduatoria di essere assunti prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali, equiparandoli così, di fatto, ai vincitori;
    il «decreto D'Alia», oltre ad aver apposto un forte limite all'indizione di nuovi concorsi in presenza di graduatorie ancora vigenti approvate successivamente al 1o gennaio 2007 (per vincitori ed idonei) ed al 30 settembre 2003 (per i soli vincitori) ha, al contempo, al fine di far periodicamente luce sul personale già reclutato a disposizione dello Stato, fatto convogliare tutte le graduatorie stilate dalle singole amministrazioni all'interno di un unico elenco gestito dal dipartimento della funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso;
    tale sistema, basato sul principio della doppia autorizzazione per le amministrazioni pubbliche, a bandire il concorso e ad assumere, fondata non sui reali fabbisogni delle stesse ma sulle piante organiche, è il principale responsabile dell'ipertrofia delle graduatorie;
    inoltre, la circostanza legata alla valorizzazione delle professionalità già acquisite, altrimenti nota come «stabilizzazione dei precari», ha comportato che, a decorrere dall'entrata in vigore del citato «decreto D'Alia», al fine di favorire una maggiore utilizzazione del personale già contrattualizzato e, al contempo, ridurre il numero di contratti a termine, e sino a tutto il 2016: «le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore»;
    questo significa che dell'esiguo numero di posti che vengono messi a concorso, anche in perduranza di validità delle graduatorie, una riserva pari al 50 per cento degli stessi avrebbe dovuto essere destinata alla stabilizzazione dei precari;
    di più. La sopracitata legge di stabilità per il 2015, al successivo articolo 1, comma 426, ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la stabilizzazione dei precari, e il successivo decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto mille proroghe 2015) ha allungato al 31 dicembre 2015 il termine per consentire alle province di prorogare i contratti col personale precario;
    a complicare ulteriormente il suddetto scenario è intervenuta la recente legge di riforma della pubblica amministrazione, n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia), che nel dettare norme transitorie finalizzate solo ed esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche (articolo 17, comma 1, lettera c) ultimo periodo), nulla ha invece previsto per quelle migliaia di professionalità certificate tramite un concorso pubblico e certamente utili alle pubbliche amministrazioni che confidavano in un regime transitorio ad hoc che prorogasse la validità, almeno sino al 2018, e sbloccasse lo scorrimento delle graduatorie ingessate dai suddetti provvedimenti;
    il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recentemente interrogato in Parlamento, riferendosi a tutte le graduatorie la cui vigenza è in imminente scadenza, ha precisato che qualsiasi ulteriore iniziativa del Governo che contempli una loro proroga potrà essere valutata solo a consuntivo dell'applicazione della normativa in materia di mobilità e di ricollocazione del personale delle province, lasciando ancora una volta intendere che il destino degli idonei è legato a doppio filo a quello del personale soprannumerario delle province, esacerbando ulteriormente quel conflitto d'interesse tra chi si è visto spodestato del proprio rapporto di lavoro dall'intervenuta riforma Delrio e chi, invece, nonostante abbia meritoriamente e con sacrifici personali ed economici superato un concorso pubblico, non si è ancora visto riconosciuto il diritto soggettivo all'immediata immissione in ruolo;
    al 28 gennaio 2016 la rilevazione (consultabile sul sito istituzionale) avviata dal dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che obbliga tutte la pubbliche amministrazioni a comunicare lo stato delle proprie graduatorie ancora aperte e vigenti, restituisce i seguenti dati: su un totale di 4.073 enti registrati, 16.338 graduatorie e 39.023 posti banditi, i vincitori che risultano assunti sono pari a 33.864, gli idonei che risultano assunti sono pari a 39.417, i vincitori ancora da assumere risultano 4.471, mentre gli idonei ancora da assumere risultano 151.473. Quest'ultimo è un dato macroscopico e peraltro sottostimato visto che non tutte le amministrazioni obbligate hanno effettivamente partecipato al censimento;
    la macroscopica ipertrofia del numero degli idonei che, unito a quello dei vincitori di concorso non ancora assunti ed a quello degli occupanti le graduatorie di amministrazioni che non hanno ancora comunicato al Dipartimento della funzione pubblica l'andamento delle stesse, potrebbe superare quota 160.000, è stata frutto di una concausa di eventi: da un lato il reiterato protrarsi negli anni di una disciplina vincolistica che, complice la crisi finanziaria, ha imposto di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (cosiddetto turnover), dall'altro la violazione da parte del legislatore di quanto previsto dal già richiamato articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo il quale tutti i posti che a partire dall'entrata in vigore dello stesso si fossero resi fisiologicamente vacanti dovevano essere coperti attingendo, grazie allo scorrimento, dalla specifica graduatoria già formata e vigente per il medesimo profilo professionale;
    ed invero, lo stesso Governo, con la circolare n. 5 del 2013 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel fornire degli indirizzi volti a chiarire la procedura di reclutamento del personale, ha previsto che: «Nel quadriennio 2013-2016 l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50 per cento di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni. Tali risorse potranno superare il valore del 50 per cento a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale»;
    con la recente sentenza n. 280 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione, dimostrando molta attenzione verso tutte le graduatorie valide fino al 31 dicembre 2016, con riferimento alla questione della compresenza di più graduatorie valide per il medesimo profilo, ha dichiarato che in linea con i principi di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento previsti dall'articolo 97 della Costituzione, le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere al criterio cronologico, e procedere allo scorrimento della graduatoria di data anteriore in quanto destinata a scadere per prima, criterio che potrà essere derogato solo in presenza di «circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti», come del resto affermato in più occasioni anche dalla giustizia amministrativa;
    pertanto, alla luce della suddetta sentenza sono da considerare viziate da eccesso di potere tutte le condotte della pubblica amministrazione difformi da tale criterio, perché prive della motivazione necessaria a spiegare le ragioni per cui la stessa ha ritenuto di non privilegiare il criterio cronologico nell'uso delle graduatorie a scorrimento, anche in quanto lesive e limitative di posizioni di diritto soggettivo (il diritto allo «scorrimento prioritario») sul quale invece potevano fare legittimo affidamento in qualità di idonei tutti coloro che risultavano inseriti nella graduatoria più datata. Ne deriva che la condotta lesiva da parte della pubblica amministrazione protrattasi nel tempo sarebbe configurabile, per la Cassazione, come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile;
    quanto premesso fa presagire un aumento esponenziale del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con inimmaginabili ripercussioni sul bilancio statale qualora la stessa dovesse soccombervi;
    il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, strettamente legato, con rapporto di tipo strumentale, alle regole del concorso pubblico, oltre a rappresentare il vero cardine della vita amministrativa è precondizione, in quanto fonte di tutela di tutte le posizioni acquisite, per un ordinato svolgimento della vita sociale,

impegna il Governo:

   ad adottare immediate iniziative normative atte a superare il blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e l'imminente perdita di efficacia delle graduatorie dei concorsi indette dalle stesse attraverso:
    a) il giusto riconoscimento del merito e delle competenze dei vincitori e degli idonei di concorso, garantiti dallo svolgimento di una selezione pubblica e trasparente basata su criteri meritocratici, attraverso la loro chiamata, anche prorogando la vigenza delle relative graduatorie;
    b) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di coprire i propri fabbisogni di personale attingendo dalle graduatorie dei concorsi pubblici fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso;
    c) la proroga sine die, o comunque fino al loro esaurimento, delle graduatorie relative a tutti i concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
(1-01128) «Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

concorso amministrativo

assunzione