ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 554 del 25/01/2016
Abbinamenti
Atto 1/01106 abbinato in data 25/01/2016
Atto 1/01085 abbinato in data 25/01/2016
Atto 1/01105 abbinato in data 25/01/2016
Atto 1/01116 abbinato in data 28/01/2016
Atto 6/00198 abbinato in data 28/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2016
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2016
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2016
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2016
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2016
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2016
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2016


Stato iter:
28/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/01/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/01/2016
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto GAROFALO VINCENZO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 25/01/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/01/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/01/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/01/2016

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/01/2016

NON ACCOLTO IL 28/01/2016

PARERE GOVERNO IL 28/01/2016

RESPINTO IL 28/01/2016

CONCLUSO IL 28/01/2016

DISCUSSIONE IL 28/01/2016

Atto Camera

Mozione 1-01104
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo presentato
Lunedì 25 gennaio 2016
modificato
Giovedì 28 gennaio 2016, seduta n. 557

   La Camera,
   premesso che:
    la sicurezza stradale impone la realizzazione di un complessivo ed efficiente sistema normativo che non può limitarsi a disporre misure repressive e deterrenti, ma richiede un intervento anche di tipo formativo, stabile, organizzato, accessibile a tutti, per la creazione di una cultura della sicurezza e della prevenzione stradale e la conseguenziale riduzione della mortalità e del ferimento di persone, attraverso la migliore preparazione del conducente;
    studi, europei e comparati, in materia, indicano tra le strategie maggiormente funzionali per la garanzia di sicurezza il miglioramento dell'educazione stradale e della preparazione degli utenti della strada, contestualmente all'implementazione della qualità del sistema di rilascio delle patenti e di formazione, anche post-patente;
    occorre una normativa pertinente per ogni fattore di rischio che valorizzi l'incidenza del comportamento umano e miri all'istituzione anche di centri per la guida sicura al fine di preparare il conducente a tenere comportamenti corretti alla guida del veicolo in presenza di situazioni di rischio e di emergenza e di diffondere i principali movimenti tecnici di guida per il miglioramento della sicurezza stradale in dette condizioni;
    allo stato attuale manca in Italia una normativa sistematica che regoli i corsi di guida sicura, disciplini in modo compiuto i limiti alla guida per particolari categorie di soggetti, ritenuti a maggior rischio di pericolosità rispetto alla incidentalità, e tuteli categorie di utenti più vulnerabili, quali pedoni, ciclisti e utilizzatori delle due ruote a motore, esposti a rischi più elevati;
    ancora nella prospettiva di migliorare la sicurezza stradale e contrastare il fenomeno dell'incidentalità è anche consentito il ricorso a dispositivi automatici di controllo;
    il codice della strada – decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni – dispone, invero, all'articolo 45, che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova, tra le altre, le risultanze di apparecchiature anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, a condizione che siano debitamente omologate e le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi;
    al riguardo, anche la circolare del 14 agosto 2009 del Ministero dell'interno dispone direttive per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade;
    da ultimo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, per mancata previsione per tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità dell'obbligo di verifiche di funzionalità e di taratura;
    manutenzione e verifiche periodiche costituiscono garanzia di affidabilità dei dispositivi automatici e della fede pubblica che si ripone nella relativa attività di accertamento;
    sempre più spesso, tuttavia, la magistratura e la cronaca danno conto di usi distorti di tali dispositivi per l'assenza di manutenzione, verifiche e tarature di legge, per la stessa collocazione degli impianti di rilevazione automatica, considerata irregolare, se non addirittura pericolosa, sfornita della segnaletica prescritta, più idonea a trasformare detti apparecchi in strumenti a garanzia di entrate sicure a favore dei bilanci degli enti utilizzatori sovente da destinare a scopi diversi da quelli imposti;
    dalle recenti dichiarazioni dello stesso presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, emerge come spesso gli autovelox e gli altri sistemi di rilevamento della velocità dei veicoli siano «non sempre posizionati per indurre al rispetto dei limiti di velocità, ma anche per fare cassa in un momento per gli enti locali certamente non facile». In particolare, lo stesso Sticchi Damiani sottolinea come i soldi per la sicurezza stradale ci siano «ma troppi Comuni destinano ad altre voci quanto previsto dalla legge a favore degli automobilisti. Per garantire l'osservanza della norma è opportuno prevedere pesanti misure sanzionatorie per le Amministrazioni inadempienti»;
    la finalità costituita dal miglioramento della sicurezza stradale deve, invece, essere l'interesse pubblico primario da perseguire, anche in considerazione della destinazione della somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie imposta a mente dell'articolo 142 del codice della strada che, il comma 12-ter, aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120, individua nella realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché nel potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;
    l'ammontare complessivo dei proventi e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, devono essere oggetto di una specifica relazione che ciascun ente locale, entro il 31 maggio di ogni anno, deve trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno. È altresì previsto che la percentuale dei proventi spettanti sia ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta detta relazione, ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto. Tali inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti;
    i suddetti obblighi restano largamente disattesi senza alcuna sanzione, omettendo ogni dovuta trasparenza ed implicando troppo spesso la distrazione delle risorse destinate alla manutenzione delle infrastrutture stradali e ai controlli di sicurezza;
    sia l'introduzione di una normativa per l'istituzione di centri per la guida sicura, sia la garanzia del regolare funzionamento delle apparecchiature e il loro corretto utilizzo con maggiore effettività delle relative sanzioni punitive in funzione della sicurezza e della manutenzione stradale si iscrivono coerentemente ed efficacemente nell'ambito della strategia europea che si è posta, in un rapporto della commissione, l'obiettivo di dimezzare entro il 2020 il numero di vittime della strada rispetto al 2010 e nel «Libro bianco dei trasporti», si propone di avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo «zero vittime» nel trasporto su strada, implementando la sicurezza in tutti i modi di trasporto,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa necessaria, anche di tipo normativo, volta a destinare la parte di spettanza ministeriale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per il miglioramento e l'implementazione della sicurezza stradale e della tutela di categorie di utenti più vulnerabili mediante il finanziamento anche di misure formative di prevenzione – fra cui corsi di formazione per la guida nelle scuole e corsi di guida sicura – per incentivare e sviluppare una cultura consapevole della sicurezza stradale;
    ad assumere ogni iniziativa necessaria per garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità, attraverso verifiche e tarature di legge, e porre fine ad un uso distorto delle stesse, impedendo il loro utilizzo a meri scopi di cassa degli enti utilizzatori che distraggono le somme rivenienti dalle relative sanzioni dagli imposti scopi di manutenzione e controllo stradale, anche mediante adozione di incisivi interventi normativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni del codice della strada in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni;
    ad adottare iniziative normative a garanzia del rispetto del prescritto obbligo di relazione telematica a carico degli enti utilizzatori di apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità da inviare ogni anno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, introducendo l'obbligo di pubblicazione della stessa on-line sul relativo sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», e un sistema di sanzioni in danno degli enti che non vi provvedano;
     ad adottare iniziative normative al fine di consentire la consultazione – sulla base di criteri temporali, territoriali, con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale, e per tipologia di infrazione – dei dati relativi all'entità delle sanzioni comminate nell'anno precedente, mediante trasmissione in via telematica al Ministero dell'interno, che provveda alla successiva pubblicazione degli stessi dati in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale in un formato di tipo aperto, secondo le indicazioni di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
(1-01104)
(Nuova formulazione) «De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, D'Incà».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza stradale

insegnamento della guida

infrastruttura dei trasporti