ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00998

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 488 del 23/09/2015
Abbinamenti
Atto 1/00878 abbinato in data 24/09/2015
Atto 1/00988 abbinato in data 24/09/2015
Atto 1/00992 abbinato in data 24/09/2015
Atto 1/00994 abbinato in data 24/09/2015
Atto 1/00997 abbinato in data 24/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: PIZZOLANTE SERGIO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 23/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCHI DORINA AREA POPOLARE (NCD-UDC) 23/09/2015
BOSCO ANTONINO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 23/09/2015


Stato iter:
24/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/09/2015
Resoconto MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/09/2015
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto CESARO ANTIMO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PIZZOLANTE SERGIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/09/2015

ACCOLTO IL 24/09/2015

PARERE GOVERNO IL 24/09/2015

DISCUSSIONE IL 24/09/2015

VOTATO PER PARTI IL 24/09/2015

APPROVATO IL 24/09/2015

CONCLUSO IL 24/09/2015

Atto Camera

Mozione 1-00998
presentato da
PIZZOLANTE Sergio
testo di
Giovedì 24 settembre 2015, seduta n. 489

   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del complessivo sforzo per la riduzione della spesa pubblica, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012. Il blocco opera nei seguenti termini: a) sospensione (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva la sola erogazione di vacanza contrattuale; b) rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni; c) rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per rinnovo contrattuale per l'anno 2011 e a partire dal successivo 2012;
    inoltre, il comma 21 ha stabilito la non applicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, al personale in regime di diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1o gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istat, conseguenti all'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive) ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;
    da ultimo, l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori delle pubbliche amministrazioni, del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
    in attuazione della disposizione citata è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare, sono state prorogate le disposizioni concernenti: a) il blocco dei trattamenti economici individuali; b) la riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e l'individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali; c) il limite massimo e la riduzione dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale; d) il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera, comunque denominate, del personale contrattualizzato ed in regime di diritto pubblico (ad esclusione dei magistrati); e) la sterilizzazione degli effetti economici della contrattazione collettiva per il biennio 2013-2014 (potendo incidere solamente sulla parte normativa) per il medesimo personale. Inoltre, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011; f) la proroga al 31 dicembre 2013, (quindi con effetto sul 2014) dei blocchi degli incrementi economici (introdotti dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2010) riguardanti il personale della scuola (docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario); g) il blocco, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale negli importi in atto (corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010), per il biennio 2013-2014, degli incrementi di tale indennità, prevedendo, altresì, che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti;
    anche la legge di stabilità 2014 (n. 147 del 2013) ha introdotto delle disposizioni volte al contenimento della spesa del pubblico impiego, in particolare intervenendo in materia di trattamento accessorio del personale pubblico e fissando il limite massimo retributivo annuo del personale della pubblica amministrazione;
    da ultimo, la legge di stabilità 2015 (n. 190 del 2014) è intervenuta in materia, stabilendo: a) la proroga fino al 31 dicembre 2015 del blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018; b) l'estensione fino al 2018 dell'efficacia della norma che prevede come l'indennità di vacanza contrattuale, da computare quale anticipazione dei benefici complessiva che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, debba essere quella in godimento al 31 dicembre 2013; c) la proroga fino al 31 dicembre 2015 della non applicazione, per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998. Lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale;
    la Corte costituzionale, intervenuta a seguito di un'istanza sollevata dal tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 178 del 2015 ha stabilito l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regime di sospensione della contrattazione collettiva. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le censure sul congelamento della parte economica delle procedure contrattuali e negoziali dei contratti pubblici in relazione all'articolo 39 della Costituzione. Si tratta, infatti, per il giudice delle leggi di un blocco negoziale protratto nel tempo, con un susseguirsi « senza soluzione di continuità» di norme, tale da rendere evidente la violazione della libertà sindacale. Tuttavia il giudice delle leggi ha osservato che è necessario mantenere l'equilibrio di bilancio dello Stato contemperandolo con il diritto alla libertà sindacale;
    è necessario promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di rivedere il contratto dei pubblici dipendenti, remunerando la produttività degli stessi e collegandola al miglioramento dell'efficienza dei servizi,

impegna il Governo:

   a prevedere dall'esito della prossima legge di stabilità e, nel quadro della compatibilità di finanza pubblica, l'utilizzo di risorse da destinare al rinnovo del contratto del pubblico impiego;
   a valutare l'opportunità di attivare un tavolo tecnico al fine di avviare una riforma della contrattazione nel pubblico impiego che remuneri la produttività dei dipendenti pubblici collegandola al miglioramento dei servizi.
(1-00998)
(Testo modificato nel corso della seduta)  «Pizzolante, Dorina Bianchi, Bosco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennita' e spese

determinazione del salario

parita' retributiva