ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00984

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 480 del 11/09/2015
Abbinamenti
Atto 1/00967 abbinato in data 14/09/2015
Atto 1/00986 abbinato in data 14/09/2015
Atto 1/00985 abbinato in data 14/09/2015
Atto 1/00995 abbinato in data 23/09/2015
Atto 1/00996 abbinato in data 23/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: RICCIATTI LARA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 11/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
QUARANTA STEFANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2015


Stato iter:
06/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/09/2015
Resoconto FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2015
Resoconto BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 14/09/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO GOVERNO 23/09/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/09/2015
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/09/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/09/2015
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 06/10/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/10/2015
Resoconto PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto D'ALESSANDRO LUCA MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto CAPELLI ROBERTO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto ALLI PAOLO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 06/10/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 14/09/2015

DISCUSSIONE IL 14/09/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/09/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/09/2015

DISCUSSIONE IL 23/09/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/09/2015

DISCUSSIONE IL 06/10/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/10/2015

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 06/10/2015

PARERE GOVERNO IL 06/10/2015

VOTATO PER PARTI IL 06/10/2015

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 06/10/2015

CONCLUSO IL 06/10/2015

Atto Camera

Mozione 1-00984
presentato da
RICCIATTI Lara
testo presentato
Venerdì 11 settembre 2015
modificato
Martedì 6 ottobre 2015, seduta n. 496

   La Camera,
   premesso che:
    come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale, sono molto frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette di gas e luce di importi esorbitanti per conguagli risalenti a molti anni addietro e spesso il salatissimo conguaglio è dovuto all'inadempimento del fornitore o del distributore, che ha omesso di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non ha emesso bollette periodiche. Un disservizio che persiste anche per anni e che comporta pesanti conseguenze per gli utenti, che si ritrovano a dover pagare, in un colpo solo, bollette così elevate da non potervi far fronte;
    al riguardo si evidenzia che, nonostante non possano essere pretese da parte degli utenti somme relative a consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre 5 anni prima dell'emissione della fattura in forza di quanto previsto dall'articolo 2948 del codice civile (ove si prevede che si prescrivano in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo i fornitori spesso sostengono che la prescrizione decorre da quando viene emessa la fattura di conguaglio, con ciò spostando a loro piacimento il termine da cui decorre la prescrizione e consentendo così di richiedere i conguagli anche dopo dieci o quindici anni e potenzialmente per l'eternità;
    quanto precede appare assolutamente inammissibile, perché se il fornitore omette di fatturare consumi per molti anni, perché non tiene conto delle letture del contatore o si è «dimenticato» di emettere bollette periodiche, dovrebbe perdere il diritto ad essere pagato, dato che non vi sono dubbi che tra le somme che devono pagarsi periodicamente, e quindi soggette a prescrizione quinquennale, vi siano anche le bollette relative ai consumi periodici di energia elettrica e gas;
    se così non fosse, l'istituto della prescrizione, che il codice civile prevede come norma imperativa e inderogabile, sarebbe del tutto aggirabile da parte dell'esercente, mentre secondo un ragionamento logico e sulla base dei principi generali dell'ordinamento, la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore può (e deve) fare la lettura dei contatori (generalmente per il tramite del distributore). È in quell'occasione che, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, può pretendere il pagamento del conguaglio. Ed è, quindi, da quel momento che decorre la prescrizione quinquennale;
    per capire da quando decorre la prescrizione risulta assolutamente necessario capire quale sia il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, dovrebbe effettuare la lettura del contatore, e di questo dovrebbe essere data massima evidenza nei confronti dell'utente-consumatore che troppo spesso non dispone di strumenti idonei ed efficaci per poter sostenere un contraddittorio;
    in passato sono state irrogate sanzioni per violazione delle norme poste a tutela della trasparenza dei consumi e dei costi relativi alla fornitura del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato regolato;
    nel provvedimento VIS 22/09 dell'Autorità per l'energia ed il gas e il sistema idrico si legge che l'autorità, dopo aver accertato l'inosservanza da parte di Enel dell'obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, ha irrogato alla società Enel una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.053.000 euro. Nella delibera VIS 22/09 si legge che «l'illecito in questione è grave sia in ragione dell'interesse tutelato dalla norma violata sia perché ha avuto un'estensione notevole per quanto riguarda i clienti coinvolti e l'ambito territoriale interessato che coincide con l'intero territorio nazionale» e che «la mancata lettura dei contatori per lunghi periodi può danneggiare il cliente finale, dando luogo ad elevati conguagli»;
    l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, anche a seguito di segnalazioni di altri clienti e associazioni di categoria, ha avviato, con deliberazione VIS 36/101, un procedimento per l'adozione di propri provvedimenti per violazione, tra l'altro, della disciplina in materia di periodicità di fatturazione prevista dalla regolamentazione in vigore (nel caso di contratti di fornitura di gas a condizioni regolate) o dai contratti di fornitura a condizioni di mercato libero;
    con il medesimo provvedimento, l'Autorità ha intimato all'esercente di: provvedere a ripristinare la regolare periodicità di fatturazione nel rispetto delle delibere dell'Autorità (per i clienti che hanno un contratto a condizioni regolate) e delle condizioni contrattuali sottoscritte dai clienti (per coloro che hanno un contratto di mercato libero), emettendo le relative fatture; corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal codice di condotta commerciale gas emanato dall'Autorità ai clienti che hanno un contratto gas a condizioni di mercato libero e che ne abbiano il diritto; fornire risposta motivata ai reclami scritti inviati dai clienti aventi ad oggetto la mancata emissione delle fatture, indicando la data prevista per la ripresa;
    più recentemente, in data 13 luglio 2015, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduta dal professor Giovanni Pitruzzella, ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico ed Eni;
    a fronte di numerosi reclami e segnalazioni, ricevute anche da diverse associazioni dei consumatori, tale indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo in merito a varie condotte degli operatori, tra cui rientrano: la fatturazione basata sui consumi presunti; la mancata considerazione delle auto-letture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; e, infine, il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori. Nell'ambito di queste istruttorie, i funzionari dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate dal procedimento a Roma, Milano e San Donato Milanese, con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza,

impegna il Governo:

   ad intervenire, per quanto di competenza, anche eventualmente a livello legislativo, stabilendo che, nel caso in cui le autorità competenti ravvisino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute;
   ad attivarsi con le iniziative di competenza affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il sorgere di posizioni dominanti a danno dei consumatori.
(1-00984)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Ricciatti, Ferrara, Scotto, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Zaccagnini, Sannicandro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mercato libero

protezione del consumatore

materiale elettrico