ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00931

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Abbinamenti
Atto 1/00921 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00924 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00927 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00928 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00926 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00930 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00932 abbinato in data 07/07/2015
Atto 1/00939 abbinato in data 07/07/2015
Atto 6/00154 abbinato in data 07/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/07/2015
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/07/2015
FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/07/2015
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/07/2015
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/07/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/07/2015
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 06/07/2015
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 06/07/2015


Stato iter:
07/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/07/2015
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 07/07/2015
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/07/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/07/2015

NON ACCOLTO IL 07/07/2015

PARERE GOVERNO IL 07/07/2015

DISCUSSIONE IL 07/07/2015

RESPINTO IL 07/07/2015

CONCLUSO IL 07/07/2015

Atto Camera

Mozione 1-00931
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 7 luglio 2015, seduta n. 456

   La Camera,
   premesso che:
    la perdurante crisi economica ha messo a dura prova le capacità di rimborso di crediti da parte di famiglie e imprese, producendo un esponenziale aumento d'insolvenze e, quindi, di procedure coatte di esecuzione su immobili intraprese dal sistema bancario e dagli agenti della riscossione, prima fra tutti Equitalia, tanto che la cronaca consegna casi drammatici di episodi consequenziali alle espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento, azioni che spesso vengono avviate senza preliminarmente valutare, anche in caso di indigenza comprovata, le reali condizioni personali e finanziarie del debitore;
    il sistema bancario, dal canto suo, sentitosi spinto, sotto la scure del progressivo e costante aumento dei cosiddetti non performing loan, verso livelli di esposizione non più sostenibili, avendo registrato nell'aprile del 2015 sofferenze lorde per 191,5 miliardi di euro per crediti deteriorati complessivi superiori ai 350 miliardi di euro, ha chiesto al Governo l'emanazione di nuove e più stringenti regole finalizzate all'accorciamento dei tempi necessari per il completo recupero delle somme prestate;
    qualora si sviluppasse il mercato dei non performing loan, lo stesso punterebbe inevitabilmente alle sofferenze più facili da risolvere e cioè a tutte quelle assistite da ipoteca immobiliare. Sotto questo aspetto non si può trascurare che, quasi sempre, dietro ad ogni ipoteca può celarsi una famiglia temporaneamente in affanno che non meriterebbe di dover subire dal suo creditore privato, come un istituto di credito, un trattamento diverso da quello che gli riserverebbe lo Stato. A tal ultimo proposito, infatti, grazie all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come novellato dall'articolo 52, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 69 del 2013, meglio conosciuto come «decreto del fare», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il debitore esecutato da Equitalia, attraverso la dichiarazione d'impignorabilità della casa (non di lusso) di abitazione, oltre a vedersi salvaguardato un bene primario, può vantare il diritto a continuare a fruire della propria abitazione, diritto che arriva a superare quello dello Stato di rientrare di un proprio credito fiscale o contributivo;
    di più: la terza sezione civile della Corte di cassazione, con una magistrale interpretazione, ha inoltre sciolto definitivamente ogni dubbio in relazione al profilo di efficacia temporale del sopradetto principio derivante dal novellato articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fornendo anche talune istruzioni di carattere operativo, stabilendo che quando l'espropriazione immobiliare abbia ad oggetto l'unico bene di proprietà, non di lusso, ove il contribuente abbia stabilito la propria residenza, «l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente di riscossione» (si veda la sentenza n. 19270 del 12 settembre 2014);
    secondo le alcune proiezioni effettuate sui dati raccolti presso 35 tribunali italiani e relative al quinquennio 2008-2013, pignoramenti ed esecuzioni immobiliari, complice la crisi economica, sono aumentati di circa il 108,1 per cento, percentuale alla quale si deve aggiungere un triste trend positivo pari all'11,6 per cento e relativo all'anno 2014;
    sul versante dei procedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo, alla luce dei dati riportati nel mese di maggio 2015 dal «Rapporto sugli sfratti in Italia» elaborato con la collaborazione dei Ministeri dell'interno e della giustizia, dei 77.278 provvedimenti esecutivi emessi nell'anno 2014, 69.015 sono attribuibili a morosità. Il raffronto con i dati riferiti all'anno 2013 evidenzia per i provvedimenti di sfratto emessi nel 2014 un trend positivo pari a +5 per cento. Con riferimento agli stessi dati, circa il 41 per cento dei provvedimenti di rilascio emessi nel medesimo anno in tutto il territorio nazionale è riferibile alle province dei grandi comuni come Torino, Milano, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo;
    in uno scenario nel quale anche l'emergenza abitativa, accanto alla disoccupazione, risulta essere uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale del Paese, avendo assunto dimensioni allarmanti, soprattutto, come si è visto, nelle grandi aree urbane ove le percentuali di sfratti per morosità incolpevole, riferibili spesso a locazioni di alloggi popolari, arrivano a superare il 90 per cento, anche con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (cosiddetto decreto IMU), Governo e Parlamento hanno impresso un'inversione di tendenza sulle politiche della casa, adottando timide ma importanti misure di sostegno all'accesso all'abitazione ed al settore immobiliare, prevedendo l'intervento diretto della Cassa depositi e prestiti attraverso il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e l'istituzione di alcuni fondi, tra i quali il fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità «incolpevole», con uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, incrementato di ulteriori 225,92 milioni di euro dal 2014 al 2020 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, e destinato a sanare quelle condizioni di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo legate alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
    pertanto, alla morosità, quando involontaria e, quindi, non colpevole è stata riconosciuta rilevanza giuridica con l'istituzione di un fondo ad hoc destinato al finanziamento di percorsi di accompagnamento sociale ma solo riguardo a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo che, a causa di sopravvenuta impossibilità, per perdita della capacità reddituale, a provvedere al pagamento del canone locativo. Sarebbe invece auspicabile un intervento normativo che estenda la destinazione delle risorse dello stesso fondo anche per il sostegno di quei proprietari che si sono visti pignorare il proprio immobile adibito ad abitazione principale a causa della loro insolvenza legata ad oggettive e temporanee difficoltà economiche, ed il soddisfacimento dei creditori attraverso la remunerazione degli interessi legati all'eventuale moratoria dei provvedimenti esecutivi, disponendo a tal fine annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità, maggiori risorse finanziarie da destinare al predetto fondo di cui all'articolo 5,comma 6 del decreto-legge n. 102 del 2013;
    con una recente modifica introdotta dal Parlamento al decreto-legge n. 132 del 2014 sulla riforma della giustizia civile, come convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata soppressa l'originaria previsione governativa che era diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato nel momento in cui autorizza la vendita, intervento che, essendo volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, avrebbe dovuto porre l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato, liberando in tal modo l'acquirente dalle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio dell'immobile. Grazie alla soppressione della norma intervenuta in sede di esame parlamentare, il proprietario dell'immobile pignorato potrà pertanto continuare ad occuparlo fino alla data di effettivo perfezionamento della vendita coatta;
    nonostante il sopraddetto quadro normativo, molta strada deve ancora farsi sul piano delle tutele di coloro che, a causa della sopravvenuta incapacità economica ad onorare le loro esposizioni debitorie nei confronti di soggetti privati (banche o terzi), si sono visti pignorare un bene primario quale è la casa di abitazione,

impegna il Governo:

   ad adottare, con riferimento a situazioni di involontaria esposizione debitoria nei confronti di creditori privati da parte di soggetti che versino in condizioni di obiettivo disagio economico, disposizioni normative volte a prevedere:
    a) una sospensione di 12 mesi dei procedimenti di esecuzione immobiliare esecutivi a carico degli immobili adibiti ad abitazione principale, con particolare riguardo a coloro che sono maggiormente esposti a difficoltà economiche e finanziarie ed ai nuclei familiari privi di collocazione abitativa alternativa;
    b) in sede di asta giudiziaria relativa al pignoramento del bene immobile del debitore adibito ad abitazione principale, l'attribuzione per legge allo Stato del diritto di prelazione, anche al fine di garantire alla famiglia vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare, dietro corresponsione di un canone sociale, nell'immobile acquisito dallo Stato, o al fine di destinarlo, se libero, all'edilizia popolare;
   ad assumere iniziative normative volte ad estendere la destinazione delle risorse del sopradetto fondo per la morosità incolpevole, in particolare per il sostegno di quei proprietari che si sono visti pignorare il proprio immobile adibito ad abitazione principale a causa della loro insolvenza legata ad oggettive e temporanee difficoltà economiche, e per il soddisfacimento dei creditori attraverso la remunerazione degli interessi legati all'eventuale moratoria dei relativi provvedimenti esecutivi.
(1-00931) «Paglia, Scotto, Zaratti, Daniele Farina, Pellegrino, Costantino, Melilla, Nicchi, Zaccagnini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

espropriazione

politica della casa