ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00894

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 439 del 10/06/2015
Abbinamenti
Atto 1/00890 abbinato in data 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 10/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/06/2015


Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 10/06/2015
Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/06/2015
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2015

NON ACCOLTO IL 10/06/2015

PARERE GOVERNO IL 10/06/2015

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

RESPINTO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Mozione 1-00894
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   La Camera,
   premesso che:
    il 7 ottobre 2014 il Ministero dell'interno con la circolare N. 40/BA-030/011/DAIT ha chiesto ai prefetti di invitare formalmente i sindaci a cancellare le trascrizioni delle nozze tra persone dello stesso sesso contratte all'estero, perché tali trascrizioni non sono conformi alle leggi italiane;
    prima di quella data era già emersa già la questione del riconoscimento legale dei registri delle unioni civili in diversi comuni italiani, e molti prefetti si erano rifiutati di avallare giuridicamente la scelta di alcune amministrazioni di permettere l'iscrizione nel registro alle coppie omosessuali che hanno contratto matrimonio all'estero, perché il registro delle unioni civili, senza una normativa nazionale che lo renda possibile, diverrebbe in questo modo un meccanismo che tende a creare vincoli familiari in contesti ignorati dalla legge;
    le numerose proposte di legge avanzate in materia, pendenti al momento in Parlamento provano il vuoto normativo rispetto al riconoscimento pubblico delle unioni omosessuali;
    il registro delle unioni civili, invero, non ha alcuna efficacia giuridica, perché non rientra nell'autonomia regolamentare degli enti locali la potestà di disciplinare situazioni di diritto familiare. Tale registro, pertanto ha un'esclusiva natura ideologica e simbolica. I Comuni non hanno competenza per creare un nuovo «status» personale dei loro cittadini, perché l'articolo 117 comma 2 lettera i) della Costituzione riserva esclusivamente alla legge statale la materia «stato civile e anagrafi». In realtà un registro delle coppie di fatto intende fare proprio questo: riconoscendo all'unione civile una determinata soggettività, attribuisce ai soggetti che lo compongono un nuovo status;
    la mancata presa di posizione a sostegno dell'iniziativa del Ministro dell'Interno da parte del Governo, per voce del Presidente del Consiglio dei ministri, rischia di generare una delegittimazione di fatto delle competenze e funzioni attribuite al dicastero dell'interno;
    il rischio di una deriva conflittuale tra i diversi livelli di Governo si acuisce in relazione alle dichiarazioni di solidarietà verso i sindaci che si sono rifiutati di accogliere le disposizioni ministeriali, espresse da autorevoli membri parlamentari della maggioranza che sostiene l'attuale Esecutivo;
    il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (...famiglia società naturale fondata sul matrimonio...), 30 (... è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori del matrimonio... la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale...), 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia... con particolare riguardo alle famiglie numerose), enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società;
    secondo i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente l'aggettivo «naturale» ex articolo 29 della Costituzione sta ad indicare che la famiglia non è un'istituzione creata dalla legge, ma una struttura di diritto naturale, legata alla natura umana come tale e preesistente rispetto all'organizzazione statale;
    la Costituzione riconosce la famiglia come soggetto sociale, luogo di generazione dei figli (garanzia dell'esistenza stessa della società), pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione del reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale;
    il diritto privato già permette di regolamentare i rapporti tra persone adulte e consenzienti attraverso la stipula di contratti di convivenza (articolo 1322 Codice Civile), nell'ambito ovviamente della sfera privata e della tutela delle libertà personali senza alcuna relazione rispetto a quella che è la famiglia ex articolo 29 della Costituzione;
    creare diritti al fine di riconoscere i desideri del singolo è in contrasto con l'organizzazione della società basata sulla relazione con gli altri in un'ottica di vita in comune. Il riconoscimento dei diritti soggettivi esigibili non si può porre in contrapposizione all'interesse collettivo;
    è necessario ricordare che lo scioglimento del consiglio comunale può essere disposto, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000: quando il sindaco abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, (...);
    le delibere comunali adottate per l'istituzione dei registri delle unioni civili sono palesemente in contrasto con i princìpi sanciti ex articoli 2, 3, 29, 31 della Costituzione. Quindi, alla luce di quanto detto sarebbe doveroso avviare procedure immediate per lo scioglimento dei Consigli comunali che hanno adottato i registri delle unioni civili ai sensi del citato articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
    tale situazione di netta contrapposizione tra il Governo centrale e le amministrazioni locali fa emergere un conflitto che se non risolto potrebbe creare una preoccupante destabilizzazione tra i vari livelli di Governo;
    a maggior ragione vanno chiarite situazioni incoerenti che si sono create tra le prese di posizione di più organi costituzionali: basti pensare, a titolo esemplificativo alla sentenza del tribunale per i minorenni di Roma che ha riconosciuto l'adozione di una bimba che vive con una coppia omosessuale di Pordenone, figlia biologica di una sola delle due conviventi, avuta con la fecondazione eterologa. Si tratta del primo caso in Italia di «stepchild adoption»;
    la coppia si era rivolta al tribunale per il riconoscimento ed il ricorso è stato accolto sulla base dell'articolo 44 della legge relativa all'adozione, la n. 184 del 4 maggio 1983, modificata nel 2001 dalla legge n. 149 del 2001;
    la legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni prevede che la dichiarazione di disponibilità all'adozione debba essere effettuata da una coppia coniugata da almeno tre anni. Il periodo di convivenza more uxorio è considerato alla stessa stregua di quello del matrimonio, fermo restando il fatto che la coppia deve comunque essere coniugata al momento della presentazione della disponibilità;
    l'articolo 44 prevede, tuttavia, deroghe per alcuni casi specifici:
     quando gli adottandi sono uniti al minore – orfano di padre e di madre – da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
     quando un coniuge adotta il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge;
     quando il minore è portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori;
     quando non sia possibile l'affidamento preadottivo;
    salvo i casi anzi detti, la normativa vigente non prevede la possibilità di adozione da parte di una coppia non sposata e, dal momento che non è consentito il matrimonio di persone dello stesso sesso, l'adozione da parte di coppie omosessuali non è giuridicamente possibile;
    in materia di adozioni, l'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, riconosce i tre anni della convivenza ma, per concedere l'idoneità all'adozione, non a caso richiede la celebrazione del matrimonio per offrire al minore il massimo sistema di garanzie che può scaturire soltanto da un sistema di diritti e di doveri che vincoli fra loro anche i genitori stessi;
    una «sentenza di tipo ideologico che crea un paradigma presente in altri Paesi, dove però c’è una legge che lo riconosce». Così il giurista Francesco D'Agostino, docente di Filosofia del diritto all'Università di Roma Tor Vergata, commenta la decisione del tribunale per i minorenni di Roma, che ha permesso l'adozione di una bambina di cinque anni da parte della compagna della madre biologica. Una palese violazione del diritto. «Questo meccanismo che tende a creare di fatto vincoli familiari in contesti ignorati dalla legge – spiega – è particolarmente grave poiché si scontra con la legge italiana sulla fecondazione artificiale, alla luce pure della sentenza della Corte costituzionale. È vero che quest'ultima ha aperto all'eterologa, ma non ha toccato il principio di fondo in base al quale alla fecondazione artificiale devono ricorrere coppie eterosessuali». «Il giudice, in sintesi, ha avallato una situazione che la legge italiana non riconosce» con una «fuga in avanti» inutile «tanto più che il minore non si trova in stato di abbandono». «Se il Parlamento approva una legge ingiusta, perlomeno – conclude il giurista – si può richiedere un referendum per abrogarla, mentre in questo caso il popolo non può fare nulla: siamo all'antitesi della democrazia»;
    è interesse del Parlamento ripristinare l'ordine costituzionale delle attribuzioni, considerato come tale sentenza realizzi ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo un radicale sovvertimento del principio della divisione dei poteri, in violazione degli articoli 70, 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione;
    in presenza di tali condizioni, per giustificare l'intervento del giudice non sarebbe conferente appellarsi alla impossibilità del «non liquet», considerato che la sua ratio non è certamente quella di consentire la trasformazione del giudice in legislatore, ma anzi è volta, come si sa, a rendere ancor più ineludibile il vincolo al rispetto del sistema legislativo vigente;
    l'Autorità giudiziaria, per conseguire il risultato cui è giunta, avrebbe potuto prospettare piuttosto una questione di legittimità costituzionale: omettendo tale condotta, essa ha invece proceduto alla disapplicazione delle norme di legge che avrebbero precluso la soluzione adottata», sostituendole con una disciplina elaborata ex novo,

impegna il Governo

   ad assumere una posizione unanime che affermi la inderogabilità dell'annullamento, in quanto illegittime perché in contrasto con la normativa vigente, delle direttive emanate dai sindaci che autorizzano la trascrizione nel registro di anagrafe dei matrimoni omosessuali contratti all'estero;
   a valutare l'opportunità e la sussistenza dei presupposti per avviare le procedure di controllo sugli organi, ai sensi degli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, nei confronti dei comuni che hanno assunto decisioni, come quelle descritte in premessa, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo manifestamente in contrasto con i principi costituzionali.
(1-00894) «Fedriga, Rondini, Molteni, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

minoranza sessuale

unione civile