ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00890

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 437 del 08/06/2015
Abbinamenti
Atto 1/00719 abbinato in data 10/06/2015
Atto 1/00885 abbinato in data 10/06/2015
Atto 1/00887 abbinato in data 10/06/2015
Atto 1/00892 abbinato in data 10/06/2015
Atto 1/00893 abbinato in data 10/06/2015
Atto 1/00894 abbinato in data 10/06/2015
Atto 1/00896 abbinato in data 10/06/2015
Atto 6/00138 abbinato in data 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 08/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 08/06/2015
SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 08/06/2015


Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 10/06/2015
Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/06/2015
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2015

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 10/06/2015

PARERE GOVERNO IL 10/06/2015

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

VOTATO PER PARTI IL 10/06/2015

RESPINTO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Mozione 1-00890
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Lunedì 8 giugno 2015
modificato
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   La Camera,
   premesso che:
    la normativa nazionale, che non consente la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e la sua trascrizione nei registri dello stato civile, è stata ritenuta costituzionalmente legittima;
    ai sensi del codice civile, la diversità di sesso dei nubendi costituisce un requisito sostanziale necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno, posto che, allo stato, l'istituto del matrimonio si fonda sulla diversità di sesso dei coniugi, come si evince dall'articolo 107 del codice civile;
    con sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha affermato che l'articolo 29 della Costituzione si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato con interpretazioni creative, né, peraltro, con specifico riferimento all'articolo 3, comma 1, della Costituzione, le unioni omosessuali possono essere ritenute tout court omogenee al matrimonio;
    con sentenza n. 170 dell'11 giugno 2014, la Corte costituzionale è intervenuta sulla normativa che prevede l'automatica cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi, affermando che “la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela l'articolo 29 della Costituzione) è quella stessa definita dal codice civile del 1942 che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso, segnalando il requisito dell'eterosessualità del matrimonio;
    la Corte costituzionale ha stabilito che tra le formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione, in grado di favorire il pieno sviluppo della persona umana nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, rientra anche l'unione omosessuale, ma ha evidenziato che spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità politica, individuare con atto di rango legislativo le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, scegliendo, in particolare, se equiparare tout court il matrimonio omosessuale a quello eterosessuale, ovvero introdurre forme diverse di riconoscimento giuridico della stabile convivenza della coppia omosessuale;
    allo stato dell'attuale normativa nazionale italiana, il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso risulta privo dei requisiti sostanziali necessari per procedere alla sua trascrizione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come confermato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che «l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano» (Corte di Cassazione, sentenza n. 4184 del 2012);
    la disciplina nazionale risulta perfettamente coerente con la normativa internazionale ed europea. L'articolo 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali individua il diritto di contrarre matrimonio tra i diritti umani fondamentali della persona, stabilendo inequivocabilmente che «l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto», mentre l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza) demanda alle legislazioni nazionali il compito di disciplinare l'esercizio di questo diritto;
    tutto ciò trova conferma anche nella giurisprudenza citata e in quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con pronuncia del 24 giugno 2010, ha affermato che il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di adempiere le formalità richieste per la celebrazione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso non contrasta con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, osservando che il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali radicate che possono differire molto da una società all'altra, sicché va rimessa ai legislatori nazionali di ciascuno Stato aderente la decisione di permettere o meno il matrimonio omosessuale e la conseguente decisione in merito alla trascrivibilità o meno dello stesso;
    in questo quadro la circolare del 7 ottobre 2014 del Ministro dell'interno, per arginare iniziative dei sindaci che, in quanto ufficiali di Governo, sovrintendono alla tenuta dei registri di stato civile, ha fornito direttive relative all'intrascrivibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso derivante «dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano», in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacità delle persone (la diversità di sesso dei nubendi), che non può essere superato dalla mera circostanza dell'esistenza di una celebrazione valida secondo la lex loci ma priva dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge italiana relativamente allo stato e alla capacità delle persone;
    con la stessa circolare il Ministro ha, altresì, disposto che i prefetti invitino i sindaci ad annullare tali trascrizioni;
    in data 18 ottobre 2014 il sindaco del comune di Roma ha provveduto alla trascrizione nel registro dei matrimoni presso l'ufficio di stato civile del comune di Roma di un matrimonio contratto a Barcellona (Spagna) il 18 settembre 2010;
    con decreto del 31 ottobre 2014, prot. n. 247747/2014, il prefetto della provincia di Roma ha disposto l'annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile di Roma capitale dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, ordinando all'ufficiale di stato civile di Roma capitale di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti materiali nei registri dello stato civile;
    in data 9 marzo 2015 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto un ricorso presentato per l'annullamento del decreto prefettizio;
    su un caso identico e sostanzialmente contestuale si è pronunciato il 21 maggio 2015 anche il tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, annullando anche in questo caso il decreto prefettizio;
    la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia precisa in termini chiari che:
   a) “17.2. La trascrizione effettuata dal sindaco di Udine quale ufficiale di governo risulta, quindi, illegittima perché esulante dai suoi poteri e doveri, contraria alla legge e contrastante con le direttive del suo superiore gerarchico, il Ministro dell'interno, e in ultima analisi poco rispettosa – ancorché inconsapevolmente – del riparto tra i poteri dello Stato definito dalla Costituzione repubblicana;
   b) 17.3. La doverosa rimozione peraltro di tale illegittima trascrizione non può avvenire con l'intervento del prefetto, che non ha alcun potere a riguardo, ma solamente ad opera dell'autorità giudiziaria ordinaria ex articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in sede di volontaria giurisdizione, con l'intervento del pubblico ministero, cui spetta la tutela dell'interesse pubblico al rispetto della legalità in materia di stato civile”;
    la giurisprudenza ha più volte affermato che nelle materie di competenza statale, nelle quali il sindaco agisce nella veste di ufficiale del Governo, spetta al prefetto promuovere ogni misura idonea a garantire l'unità di indirizzo e di coordinamento, promuovendo le misure occorrenti e svolgendo, così, una fondamentale funzione di garante dell'unità dell'ordinamento in materia, anche esercitando «il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati dal sindaco quale ufficiale di governo, che risultano essere illegittimi o che comunque minano la menzionata unità di indirizzo»;
    tuttavia, la disciplina dello stato civile prevede che «nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria» (articolo 453 del codice civile);
    il sistema dello stato civile, pertanto, prevederebbe puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella posta in essere dal prefetto, per cui, in sostanza, un intervento quale quello posto in essere nel caso di specie dall'amministrazione centrale competerebbe solo all'autorità giudiziaria;
    dal combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera a), e 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 non si prevedono, pertanto, competenze o poteri di annullamento o di autotutela aventi ad oggetto la trascrizione di matrimoni, ma solo la possibilità di disporre l'annotazione di rettificazioni operate dall'autorità giudiziaria;
    in definitiva, una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell'amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'interno vanta sul sindaco in tema di stato civile; quindi, in base al principio della riserva di legge dettato in materia (si confronti l'articolo 97, terzo comma, della Costituzione), affinché un organo amministrativo possa annullare d'ufficio un provvedimento adottato da un altro organo, occorre un'espressa previsione di legge;
    in data 27 marzo 2015, rispondendo ad una interpellanza urgente sul medesimo caso, il Vice Ministro dell'interno sottolineava come l'amministrazione dell'interno, rispondendo a vari atti di sindacato ispettivo, avesse espresso l'avviso della sussistenza in capo al prefetto – fermo restando il potere dell'autorità giudiziaria – della titolarità del potere di annullamento d'ufficio delle trascrizioni illegittimamente eseguite; potere collegato direttamente alle funzioni di vigilanza del prefetto sull'ordinata tenuta dei registri dello stato civile e costituente la tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica del prefetto medesimo al sindaco quale ufficiale di Governo;
    il membro del Governo confermava che l'orientamento del Ministero dell'interno sulle unioni omosessuali e sulla trascrizione di quelle celebrate all'estero era ispirato al presupposto che l'intera disciplina dell'istituto del matrimonio sia fondata sulla diversità di sesso dei coniugi e che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, né sono destinatarie della medesima disciplina dettata per quest'ultimo, ragion per cui, come precisato dalla Corte di Cassazione, il matrimonio omosessuale è inidoneo a produrre lo stesso effetto giuridico nell'ordinamento nazionale;
    il Vice Ministro affermava, inoltre, che le coppie omosessuali non possono, al momento, far valere né il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione delle unioni celebrate all'estero, sottolineando che anche il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nella citata sentenza, si è conformato a questo consolidato orientamento;
    nelle conclusioni della risposta all'atto di sindacato ispettivo rilevava, altresì, che l'ordinamento già prevede la possibilità per l'interessato di ottenere la cancellazione di un atto indebitamente trascritto nei registri dello stato civile, proponendo ricorso al tribunale competente e che un analogo potere di iniziativa compete anche al procuratore della Repubblica;
    in conclusione, tenuto conto degli interventi richiamati e delle recenti pronunce giurisprudenziali, emerge l'esigenza in uno Stato diritto di rimuovere gli atti pubblici illegittimi con le procedure previste dall'ordinamento, evitando oneri che gravino sul contribuente per le attività che si devono porre in essere per ripristinare la legalità. A tal proposito è sintomatico sottolineare che il tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha già ritenuto di disporre la trasmissione degli atti di causa alla procura regionale della Corte dei conti per la somma stanziata dal comune di Udine per intervenire a supporto del ricorrente nella richiesta di annullamento del decreto del prefetto (punto 3.8 della sentenza),

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di rango normativo, volte a prevedere la nullità delle trascrizioni sui registri dello stato civile dei matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso al fine di evitare il perpetuarsi di atti contrari alla legge.
(1-00890) «Gigli, Dellai, Sberna».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

minoranza sessuale

diritti umani