ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00887

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 437 del 08/06/2015
Abbinamenti
Atto 1/00719 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00885 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00890 abbinato in data 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: LUPI MAURIZIO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 08/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC) 08/06/2015
PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 08/06/2015


Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/06/2015
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/06/2015
Resoconto PIAZZONI ILEANA CATHIA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 10/06/2015
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/06/2015
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/06/2015

DISCUSSIONE IL 08/06/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/06/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2015

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 10/06/2015

PARERE GOVERNO IL 10/06/2015

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

VOTATO PER PARTI IL 10/06/2015

RESPINTO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Mozione 1-00887
presentato da
LUPI Maurizio
testo presentato
Lunedì 8 giugno 2015
modificato
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di ottobre 2014 il Ministro dell'interno ha emanato la circolare sul tema della trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso. La circolare rivolta ai prefetti della Repubblica ed ai commissari del Governo per la provincia di Trento e di Bolzano prevede, in particolare, che: ove risultino adottate direttive da parte dei sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero e nel caso in cui gli stessi sindaci abbiano dato esecuzione alle suddette trascrizioni, i prefetti devono rivolgere ai sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla loro cancellazione. In caso di inerzia da parte dei sindaci, si deve procedere al successivo annullamento d'ufficio degli atti suddetti illegittimamente adottati;
    la circolare è sostanzialmente corretta, in quanto, ai sensi dell'articolo 27, comma primo, della legge n. 218 del 1995, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Si sottolinea, al proposito, che il codice civile italiano (articolo 107) prevede che: «la diversità di sesso dei nubendi rappresenti un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno»;
    tutto ciò è affermato anche dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010;
    una soluzione diversa non è contemplata nemmeno dal diritto europeo (articolo 12 del Convenzione europea dei diritti dell'uomo e articolo 9 della Carta di Nizza) che rimette ai legislatori nazionali le scelte in ordine alla disciplina del matrimonio;
    è, inoltre, da sottolineare che il requisito della diversità di sesso, previsto dal citato articolo 107 del codice civile, nonché da altre disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l'esistenza del matrimonio. Infatti, l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozioni);
    la Costituzione, all'articolo 29, primo comma, prevede che: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»; e nel secondo comma aggiunge che: «il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». Si deve, pertanto, ribadire che la norma suddetta, anche durante il dibattito sviluppatosi nell'Assemblea costituente, non prese in considerazione le unioni omosessuali, ma al contrario intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto;
    i Costituenti, nell'elaborazione dell'articolo 29 della Costituzione, discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso, è orientato anche il secondo comma della disposizione citata, che, affermando il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale;
    occorre, inoltre, sottolineare come la Corte costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (articolo 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla potenziale finalità procreativa che vale a differenziare il matrimonio dall'unione omosessuale;
    il Governo, tra l'altro, nel rispondere all'interpellanza urgente n. 2-00794, ha chiarito come la normativa vigente attribuisca inequivocabilmente la funzione di stato civile alla competenza dello Stato. La normativa attuale, infatti, prevede che le funzioni di stato civile vengano svolte dallo Stato che esercita la competenza in ambito territoriale attraverso il sindaco quale ufficiale di Governo. In tale veste il sindaco è tenuto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno nella sua qualità di organo avente la titolarità primaria in materia. Parimenti sintomatica è la disposizione che prevede che la vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto;
    pertanto, in una relazione del tipo di quella appena evidenziata, risulta del tutto appropriato l'esercizio da parte del prefetto di annullamento, che è tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica. Quindi, il prefetto esercita un suo potere proprio in virtù delle norme previste dall'ordinamento;
    il Ministro dell'interno, con la circolare del 7 ottobre 2014, ha sensibilizzato i prefetti a rivolgere un formale invito ai sindaci sia al ritiro di eventuali direttive emanate in materia di trascrizione dei matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all'estero, sia alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni, qualora effettuate, proprio perché in contrasto con la normativa statale interna e, quindi, non solo con la norma primaria, ma anche con le circolari;
    nel nostro Paese, pertanto, anche sulla base delle considerazioni svolte, non è possibile che ci si sposi tra persone dello stesso sesso. Quindi, nel caso ciò avvenga in qualsiasi forma, i matrimoni contratti non possono essere trascritti nel registro dello stato civile italiano, perché non è consentito dalla legge,

impegna il Governo

ad intraprendere, nel solco della circolare del Ministro dell'interno del 7 ottobre 2014, ogni opportuna iniziativa volta a garantire la corretta tenuta dei registri dello stato civile, al fine di evitare che, in sede di trascrizione degli atti di matrimonio, siano poste in essere attività in contrasto con la disciplina normativa dell'istituto del matrimonio medesimo, fondata sulla diversità di sesso dei coniugi, secondo il dettato dell'articolo 29 della Costituzione e il consolidato orientamento dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione.
(1-00887) «Lupi, Binetti, Pagano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

minoranza sessuale

condizione della donna