ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00885

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 437 del 08/06/2015
Abbinamenti
Atto 1/00719 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00887 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00890 abbinato in data 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BECHIS ELEONORA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 08/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/06/2015
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/06/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/06/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/06/2015
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/06/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/06/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/06/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/06/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 08/06/2015


Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/06/2015
Resoconto PIAZZONI ILEANA CATHIA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 10/06/2015
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/06/2015
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/06/2015

DISCUSSIONE IL 08/06/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/06/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2015

NON ACCOLTO IL 10/06/2015

PARERE GOVERNO IL 10/06/2015

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

VOTATO PER PARTI IL 10/06/2015

RESPINTO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Mozione 1-00885
presentato da
BECHIS Eleonora
testo presentato
Lunedì 8 giugno 2015
modificato
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   La Camera,
   premesso che:
    a seguito della pronuncia del tribunale di Grosseto, che ha disposto la trascrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero, alcuni sindaci, insieme ad alcuni funzionari comunali, si sono interrogati sui presupposti giuridici e sull'effettiva legittimità di effettuare quella trascrizione;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo esistono ragioni in diritto che consentono di ritenere legittima e dovuta la trascrizione di tali matrimoni da parte del sindaco;
    a tal fine, è necessario inquadrare l'istituto della trascrizione del matrimonio nel nostro sistema e prendere in considerazione quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4184 del 2012;
    appare necessario chiarire la reale portata del decreto del tribunale di Grosseto, che ha disposto la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto nello Stato di New York. Fino alla sentenza della Cassazione n. 4184 del 2012, gli ostacoli alla trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso erano prevalentemente due:
   a) la sua inesistenza;
   b) la sua contrarietà all'ordine pubblico;
    quanto alla questione dell'inesistenza del matrimonio tra persone dello stesso sesso, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in base al disposto dell'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) e dell'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani, nella nozione di matrimonio rientra anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso;
    il «presupposto naturalistico della fattispecie», ossia la diversità di sesso dei nubendi, non è più necessario per configurare l'esistenza giuridica del matrimonio. Quanto alla contrarietà all'ordine pubblico del matrimonio tra persone dello stesso sesso – rilevante sia in base all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile», sia in base all'articolo 65 della legge n. 218 del 1995, in materia di diritto internazionale privato – essa va esclusa. In base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012 «l'intrascrivibilità di tale atto [matrimonio tra persone dello stesso sesso] dipende non già dalla sua contrarietà all'ordine pubblico» (par. 2.2.3. motivazione in diritto), bensì dalla possibilità di riconoscere gli effetti di questo atto di matrimonio all'interno del nostro Paese;
    secondo la Corte di Cassazione – lo si ribadisce – è invece possibile riconoscere l'esistenza e la validità di tali matrimoni, in quanto la nozione di matrimonio alla luce di ben due Carte sovranazionali, quali sono la Carta di Nizza e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che fanno pienamente parte dell'ordinamento giuridico italiano, si è modificata fino a comprendere anche quello tra persone dello stesso sesso;
    la trascrivibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero si deve valutare alla luce dell'ordine pubblico internazionale. Come posto in rilievo dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 26 aprile 2013, n. 10070 (nel richiamare anche la Corte di Cassazione, nelle sentenze 6 dicembre 2002, 17349, e 23 febbraio 2006, n. 4040), il concetto di ordine pubblico a fini internazionalprivatistici si identifica con quello indicato con l'espressione «ordine pubblico internazionale», da intendersi «come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo» (Corte di Cassazione, sentenza n. 19405 del 2013). In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, si può affermare che l'ordine pubblico internazionale non è la proiezione esterna dei principi generali dell'ordinamento italiano desumibili dalle norme vigenti nel nostro Paese e dalla Costituzione, bensì la sintesi dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento giuridico italiano, che è inserito in «un sistema plurale» di fonti rispetto al quale «non si può ignorare la sinergia che proviene dall'interazione delle fonti sovranazionali con quelle nazionali», segnatamente la Carta di Nizza e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, parti integranti dell'ordinamento ai sensi degli articolo 10, 11 e 117 della Costituzione (Corte di Cassazione, sentenza n. 19405 del 2013);
    la nozione di matrimonio che i firmatari del presente atto di indirizzo ritengono conforme a diritto nell'ordinamento giuridico italiano – secondo quanto affermato in conclusione dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4184 del 2012 – comprende anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in sintonia con quanto previsto dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; non è più possibile ritenere contrario all'ordine pubblico internazionale italiano il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero di cui si chieda la trascrizione in Italia;
    l'unico ostacolo alla trascrizione è l'inidoneità del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre effetti nell'ordinamento italiano. In altri termini, secondo la Corte di Cassazione, pur essendo esistente e valido, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non produrrebbe effetti in Italia. Tale aspetto della sentenza della Corte di Cassazione è stato superato dal tribunale di Grosseto, facendo notare come il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia privo di efficacia, perché produce effetti nell'ordinamento in cui è stato celebrato. Aggiunge poi – il tribunale di Grosseto – che la diversità di sesso non è requisito espressamente previsto per contrarre matrimonio nel codice civile;
    non vi è coincidenza tra la pronuncia della Corte di Cassazione e quella del tribunale di Grosseto: in base alla prima decisione gli effetti del matrimonio si devono produrre nel nostro Paese, mentre per il tribunale sembrerebbe bastare la produzione di effetti nel Paese in cui il matrimonio è stato celebrato. Di seguito, si cercherà di dimostrare come il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia produttivo di effetti anche nel nostro Paese e che la trascrizione del matrimonio – una volta chiarita la sua funzione certificativa – è strumento necessario ai coniugi per consentire loro di far valere lo status coniugale in tutti i Paesi in cui è previsto il matrimonio tra persone dello stesso sesso;
    secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di trascrivibilità in Italia di matrimonio celebrato all'estero, ciò che è preminente è la constatazione della validità del matrimonio da trascrivere in base al principio locus regit actum, dal momento che: le norme di diritto internazionale privato (...) attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani ovvero tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera – e quindi spieghino effetti civili nell'ordinamento interno dello Stato straniero (Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n. 10351 del 1998);
    a questo primo requisito se ne aggiunge un secondo, ossia la sussistenza dei requisiti per contrarre matrimonio ai sensi dell'articolo 115 del codice civile. Secondo il tribunale di Grosseto, tra i requisiti previsti espressamente dal codice civile per celebrare matrimonio non vi è la differenza di sesso tra i nubendi. L'assenza di un tale riferimento nel passato veniva intesa come un vuoto normativo dovuto alla «tradizionale» necessità della differenza di sesso tra i nubendi. In tal senso, si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010, pur non escludendo la possibilità che legislativamente venga superato il tratto caratterizzante del matrimonio consistente nella differenza di sesso tra i nubendi, ricavabile da un'interpretazione sistematica del codice civile;
    secondo la Corte costituzionale, il requisito della differenza di sesso, a suo avviso necessario per la validità del matrimonio, si desumerebbe da un'interpretazione sistematica delle norme codicistiche in materia matrimoniale. Tale interpretazione della Corte costituzionale, peraltro espressa in una sentenza di rigetto e quindi vincolante soltanto nel giudizio a quo, va ora riconsiderata alla luce delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012;
    la nozione di matrimonio va riconsiderata seguendo le indicazioni della Carta di Nizza e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Pertanto, mentre in passato la differenza di sesso era considerata condizione necessaria per il cittadino italiano al fine di contrarre validamente matrimonio, al contrario oggi – pur nel silenzio del codice civile – la differenza di sesso è irrilevante per l'enucleazione di una nozione di matrimonio nel nostro Paese;
    nel caso di matrimonio tra due persone dello stesso sesso celebrato all'estero nei Paesi in cui è possibile, l'atto matrimoniale è valido tanto all'estero tanto in Italia, poiché la differenza di sesso non va più considerata una condizione necessaria per contrarre matrimonio ai sensi dell'articolo 115 del codice civile. In definitiva, rispettate le forme del Paese di celebrazione e constatata la validità del matrimonio tra persone dello stesso sesso, occorre trascrivere tale matrimonio;
    più volte la Corte di Cassazione ha dichiarato trascrivibili i matrimoni tra persone di sesso diverso celebrati all'estero anche quando potevano essere considerati nulli o annullabili o semplicemente inefficaci, poiché la trascrizione – per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione – «non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido», dal momento che essa è «diretta unicamente a rendere pubblico che il cittadino ha contratto all'estero un matrimonio ritenuto valido dall'ordinamento locale»;
    in base alla sentenza n. 4184 del 2012, per il matrimonio tra persone dello stesso sesso sembra doversi operare un'eccezione all'interpretazione corrente delle norme in materia di trascrizione: un matrimonio siffatto non sarebbe trascrivibile in quanto inidoneo radicalmente a produrre effetti nel nostro Paese. Si vedrà come questa affermazione sia smentita dai fatti e dall'iscrizione dell'ordinamento italiano nel sistema del diritto europeo;
    con riferimento all'idoneità del matrimonio a produrre effetti in Italia, nell'Unione europea e in Paesi extra Unione europea, il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti nell'ordinamento italiano tutte le volte in cui occorra far applicazione di norme di fonte europea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta di Nizza. È quanto ha precisato il tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 13 febbraio 2012, in un caso di ricongiungimento familiare tra un cittadino italiano e un cittadino non comunitario coniugati all'estero. A seguito di quella pronuncia il Ministero dell'interno ha emanato una circolare diretta a tutte le questure italiane in forza della quale ormai sono decine le coppie formate da persone dello stesso sesso, di cui una cittadina non comunitaria, che hanno ottenuto il ricongiungimento familiare. Dunque, non è vero che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non produca effetti nell'ordinamento italiano. Produce effetti nell'ordinamento italiano tutte le volte in cui lo status coniugale sia il presupposto per l'applicazione in Italia di norme di fonte europea, per le quali la differenza di sesso tra i coniugi non è più un requisito per la validità e l'efficacia del matrimonio stesso ai sensi dell'articolo 9 della Carta di Nizza;
    dal punto di vista del diritto europeo e del diritto internazionale privato italiano, sono diverse le ragioni per la quali occorre disporre la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti quando uno dei due coniugi non è un cittadino comunitario, poiché consente l'ottenimento del ricongiungimento familiare, facendo applicazione in Italia di norme di origine europea. Seguendo la logica della Corte di Cassazione, un tale matrimonio è sicuramente trascrivibile. Ma se è così, non trascrivere il matrimonio quando i coniugi siano entrambi cittadini italiani, comporterebbe a loro carico una discriminazione fondata (non sull'orientamento sessuale, bensì) sulla cittadinanza: si riserverebbe ai cittadini italiani un trattamento peggiore rispetto a cittadini di Paesi non comunitari. Quindi, data la sicura trascrivibilità del matrimonio tra un cittadino italiano e un cittadino non comunitario, a mente della sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012, occorre trascrivere anche un matrimonio tra due italiani o tra due cittadini europei o tra un italiano e un cittadino europeo, onde evitare una discriminazione fondata sulla cittadinanza;
    nel far applicazione del diritto europeo, quando il presupposto della norma è la sussistenza dello stato coniugale, non sarà rilevante la differenza di sesso dei nubendi, pena la violazione dell'articolo 9 della Carta di Nizza. Pertanto, quando si tratterà di dare effetti in Italia a norme di origine europea, il matrimonio tra persone dello stesso sesso avrà efficacia nel nostro Paese;
    poiché lo stato coniugale è possibile provarlo solo servendosi dell'atto di matrimonio iscritto (o trascritto come nel caso che si va analizzando) nel registro dei matrimoni dall'ufficiale dello stato civile, eccetto i casi di distruzione o smarrimento, trascrivere il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero significa dare la possibilità di provare l'esistenza dello status coniugale e godere di tutti i benefici e le tutele derivanti dall'applicazione in Italia di norme europee;
    tenendo conto della funzione certificativa della trascrizione, occorre considerare che il diritto di libera circolazione delle persone nell'Unione europea comporta anche il diritto di circolare con il proprio status, nel nostro caso coniugale. Non si può trascurare di considerare, infatti, che cittadini italiani dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero potrebbero circolare in quei Paesi europei in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è valido ed efficace. In tali casi, sarà necessario per loro dare la prova del loro status e la certificazione che la trascrizione garantisce sarà un presupposto necessario per poter godere pienamente del loro diritto di libera circolazione in quanto cittadini europei;
    non si può trascurare come in moltissime relazioni giuridiche lo status coniugale, acquisito da due cittadini italiani dello stesso sesso in un Paese dove ciò è possibile, può essere rilevante. Si pensi al caso di altro cittadino di uno Stato estero in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è possibile e che viva in Italia, il quale voglia accertarsi se può o meno contrarre matrimonio con uno dei due coniugi, qualora sia vietato nel suo Paese di origine (o, al pari dell'ordinamento italiano, addirittura sanzionato penalmente) il contrarre matrimonio con una persona già coniugata. Oppure, si pensi al caso di un creditore straniero che voglia accertare, procedendo a esecuzione in Italia, il regime patrimoniale dei due coniugi dello stesso sesso. In tutti questi casi le risultanze dello stato civile sono essenziali a garantire in un mondo globalizzato la certezza delle relazioni giuridiche;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso che sono cittadini italiani appare possibile in quanto tale matrimonio non è da considerare in contrasto con l'ordine pubblico internazionale, alla luce del sistema plurale delle fonti che caratterizza l'ordinamento italiano. Inoltre, la stessa trascrizione appare necessaria al fine di:
   a) evitare una discriminazione fondata sulla cittadinanza ai danni dei coniugi dello stesso sesso, che siano cittadini italiani, in quanto il matrimonio tra persone dello stesso sesso di cui uno cittadino non comunitario è certamente trascrivibile in quanto esistente, valido, non contrario all'ordine pubblico e efficace nel nostro Paese, dal momento che il cittadino non comunitario in forza del suo status coniugale può ottenere il ricongiungimento familiare con il proprio coniuge;
   b) evitare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale tutte le volte in cui lo status coniugale sia presupposto necessario per l'applicazione in Italia di norme di fonte europea, dal momento che l'articolo 9 della Carta di Nizza non contempla la differenza di sesso come requisito necessario per esercitare il diritto a sposarsi;
   c) assicurare anche ai cittadini italiani la pienezza del diritto alla libertà di circolazione di cui sono titolari i cittadini europei, sancita dai trattati istitutivi dell'Unione europea, dal momento che sarà necessaria la prova del proprio status coniugale, attraverso la certificazione anagrafica dello stato civile, in tutti quei Paesi europei in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è permesso;
   d) garantire la certezza delle relazioni giuridiche – finalità tipica cui assolve la funzione certificativa della trascrizione in parola – in cui lo status coniugale sia rilevante o perché coinvolgente un cittadino di un Paese in cui anche due persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio o perché occorre applicare in Italia norme di Paesi in cui due persone dello stesso sesso possono sposarsi,

impegna il Governo

ad adottare atti normativi secondari in conformità alle disposizioni sovraordinate in base al principio di gerarchia delle fonti, in modo che il diritto soggettivo dei cittadini non sia conculcato da atti che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, violano norme e principi sovraordinati agli atti amministrativi dell'amministrazione statale.
(1-00885) «Bechis, Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minoranza sessuale

matrimonio

cittadino della Comunita'