ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00797

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 407 del 13/04/2015
Abbinamenti
Atto 1/00784 abbinato in data 13/04/2015
Atto 1/00790 abbinato in data 13/04/2015
Atto 1/00793 abbinato in data 13/04/2015
Atto 1/00795 abbinato in data 13/04/2015
Atto 1/00808 abbinato in data 06/05/2015
Atto 1/00811 abbinato in data 06/05/2015
Atto 1/00817 abbinato in data 06/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE GIROLAMO NUNZIA
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 13/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 13/04/2015
CERA ANGELO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 13/04/2015
BIANCHI DORINA AREA POPOLARE (NCD-UDC) 13/04/2015
BOSCO ANTONINO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 13/04/2015
TANCREDI PAOLO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 13/04/2015
MINARDO ANTONINO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 13/04/2015
SAMMARCO GIANFRANCO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 14/04/2015


Stato iter:
06/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/04/2015
Resoconto ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 13/04/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 06/05/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/05/2015
Resoconto PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto FALCONE GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BIANCHI DORINA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/04/2015

DISCUSSIONE IL 13/04/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/04/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 14/04/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/05/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/05/2015

ACCOLTO IL 06/05/2015

PARERE GOVERNO IL 06/05/2015

DISCUSSIONE IL 06/05/2015

APPROVATO IL 06/05/2015

CONCLUSO IL 06/05/2015

Atto Camera

Mozione 1-00797
presentato da
DE GIROLAMO Nunzia
testo presentato
Lunedì 13 aprile 2015
modificato
Mercoledì 6 maggio 2015, seduta n. 422

   La Camera,
   premesso che:
    la vicenda dell'IMU agricola è stata oggetto di diversi interventi legislativi nel corso del 2014 e dell'inizio del 2015. Tali interventi hanno ingenerato sconcerto sia nel mondo agricolo, sia nelle amministrazioni comunali, a causa del sovrapporsi di norme, ciascuna modificativa della precedente, e di modalità applicative non in linea con i principi dello statuto del contribuente, sia per quel che riguarda la non retroattività delle norme fiscali, sia per il fatto che il requisito della montanità, necessario per l'esenzione dal pagamento della nuova imposta, non sembra essere stato applicato in modo da assicurare parità di trattamento fiscale a situazioni territoriali del tutto similari;
    dall'originaria previsione, contenuta nell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014 e nel relativo decreto applicativo (decreto ministeriale del 28 novembre 2014), emanato ad appena due settimane dalla prima scadenza di pagamento, si è passati all'adozione del decreto-legge di mera proroga della scadenza di pagamento (decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185), poi confluito nei commi 692 e successivi dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, sino al decreto-legge n. 4 del 2015, nel quale sono stati adottati significativi miglioramenti all'originaria previsione, ma si sono anche gettate le basi per una complessiva rivisitazione dell'imposizione fiscale locale sui terreni agricoli;
    nel decreto-legge n. 4 del 2015, per quanto riguarda i comuni considerati totalmente montani, in cui i terreni agricoli sono completamente esenti, si passa da 1.498 a 3.546 unità; per quanto riguarda i comuni parzialmente esenti il numero ammonta a 655 unità; rispetto alla precedente classificazione, oltre 4.000 comuni vedono ora favorevolmente modificata la tassazione IMU dei rispettivi terreni agricoli; l'applicazione dei nuovi criteri di esenzione comporta, a regime dal 2015, un minor gettito, rispetto al precedente provvedimento, di circa 91 milioni di euro (268,7 milioni rispetto ai previsti 350);
    sono stati introdotti due ulteriori contemperamenti, consistenti nell'ampliamento dell'esenzione a favore dei comuni situati nelle isole minori che tiene conto del concetto di marginalità economica, nonché nella previsione di una riduzione dell'imposta di 200 euro dal 2015, in favore di quei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola collocati in aree definite «collina svantaggiata» e ubicati in quei comuni che erano in precedenza esenti e che, nella nuova classificazione Istat, non risultano essere né montani, né parzialmente montani;
    l'IMU, nelle sue varie componenti, trova origine negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, a sua volta attuativa dell'articolo 119 della Costituzione, che concerne l'autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni. In tale ambito il gettito, le aliquote (salva l'eventuale determinazione dei minimi e dei massimi) e le esenzioni dovrebbero essere esclusiva competenza dei comuni. È legittimo affermare che l'imposizione dei comuni sui propri terreni (agricoli, urbani, destinati ad attività produttive) costituisce l'archetipo delle imposte che dovrebbero essere integralmente devolute agli enti locali;
    peraltro, le materie dell'agricoltura e della gestione del territorio risultano, sia nell'attuale ordinamento che in quello che si prefigura nella riforma costituzionale in corso di esame, di competenza regionale; l'IMU agricola, così come impostata sia dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, che dal decreto-legge n. 4 del 2015, si configura, invece, come una sorta di tassa patrimoniale basata su un reddito presunto derivato da valori catastali, in contrasto con i principi di territorialità, sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza che sono contemplati nella legge n. 42 del 2009;
    già l'articolo 29 della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali demandava alle regioni la definizione di aree montane, consentendo di modulare l'imposizione fiscale sulla base delle specificità dei diversi territori, della redditività delle colture, dell'isolamento e del ritardo di sviluppo di talune aree del Paese; viceversa, i criteri adottati su indicazione Istat nel decreto-legge n. 4 del 2015, per stabilire il regime di esenzione, evidenziano una stortura di fondo, consistente nel fatto che il regime di esenzione non tiene conto della realtà economica e sociale, delle specificità dei diversi territori, della redditività delle colture, dell'isolamento e del ritardo di sviluppo di talune aree del Paese, ma si conforma a criteri meramente statistici;
    l'agricoltura italiana è uno dei comparti più dinamici dell'economia nazionale e la sua vitalità sta avendo effetti estremamente positivi sulla bilancia commerciale e sull'occupazione. Nell'attuale fase economica depressiva il comparto agricolo nazionale sta, quindi, svolgendo una funzione essenziale in termini produttivi e di rilancio economico-sociale; non è, pertanto, opportuno gravarlo con un'imposta che non tenga conto delle diverse realtà socio-economiche;
    nel corso del dibattito sul decreto-legge n. 4 del 2015 sono stati accolti dal Governo diversi ordini del giorno volti a riportare l'applicazione dell'IMU agricola nel suo ambito proprio di imposta devoluta agli enti territoriali nel se, nel come e nel quantum, nonché a sopprimere il taglio dei trasferimenti ai comuni individuando forme di copertura alternative: gli ordini del giorno nn. 9/1749/9 e 9/1749/5 sulle misure correttive volte superare la disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche, n. 9/2915/59 per l'adozione di criteri applicativi che tengano conto dell'indice di spopolamento del basso reddito pro capite di talune aree e n. 9/2679-bis-B/185 per l'introduzione di criteri premiali per i terreni in attualità di coltura e sanzionatori per i terreni lasciati incolti ovunque situati, da adottare a discrezione dei comuni,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative per superare al più tardi nell'ambito del riordino della fiscalità locale mediante la local tax, la previsione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, così come modificata dal decreto-legge n. 4 del 2015, concernente l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, individuando, nell'ambito dei risparmi di bilancio o mediante nuove diverse entrate, le necessarie misure di compensazione;
   ad assumere iniziative normative dirette a devolvere agli enti territoriali la possibilità di valutare se introdurre o meno l'imposta municipale propria sui terreni agricoli, come componente della local tax;
   a modificare, in concorso con le regioni, le modalità applicative del requisito di montanità, secondo criteri che tengano conto della marginalità e della produttività delle aree, del reddito pro capite, della necessità di applicare la parità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche;
   ad assumere iniziative normative generali, relative alla tassazione dei terreni agricoli, nelle quali sia prevista la possibilità per gli enti locali di modificare in termini premiali o sanzionatori le aliquote dell'IMU, introducendo o incrementando l'imposta a carico dei terreni agricoli lasciati incolti, fatti salvi i riposi colturali e le aree destinate a bosco e a pascolo, o a carico dei terreni abbandonati, anche sotto il profilo della mancata esecuzione delle opere di tutela della pubblica incolumità o di sicurezza idrogeologica posti dalla legge a carico dei proprietari, o viceversa introducendo nuove o ulteriori riduzioni in favore dei terreni in attualità di coltura o dei terreni non coltivati, ma la cui corretta conduzione costituisca presidio contro il dissesto idrogeologico.
(1-00797)
(Testo modificato nel corso della seduta) «De Girolamo, Pagano, Cera, Dorina Bianchi, Bosco, Tancredi, Minardo, Sammarco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

imposta locale

politica fiscale