ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00719

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 367 del 21/01/2015
Abbinamenti
Atto 1/00885 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00887 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00890 abbinato in data 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 21/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARANTA STEFANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
MATARRELLI TONI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/01/2015


Stato iter:
10/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/06/2015
Resoconto MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/06/2015
Resoconto PIAZZONI ILEANA CATHIA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 10/06/2015
Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/06/2015
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/06/2015

DISCUSSIONE IL 08/06/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/06/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2015

NON ACCOLTO IL 10/06/2015

PARERE GOVERNO IL 10/06/2015

DISCUSSIONE IL 10/06/2015

RESPINTO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Mozione 1-00719
presentato da
SCOTTO Arturo
testo presentato
Mercoledì 21 gennaio 2015
modificato
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   La Camera,
   premesso che:
    la stampa, in data 20 gennaio 2015, ha dato notizia che la procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti a seguito della presentazione di un esposto sulla vicenda delle trascrizioni nella città di Milano dei matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso;
    nel mese di ottobre 2014, il Ministro dell'interno adottava la circolare n. 40o/ba-030/011/DAIT con la quale chiedeva ai prefetti di invitare i sindaci a cancellare le trascrizioni effettuate e, in caso di non ottemperanza all'invito, di procedere essi stessi a cancellarle d'ufficio «ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo n. 267 del 2001»;
    la vicenda dell'intervento del prefetto in via sostitutiva è stata esaminata dalla procura della Repubblica di Udine, a seguito di un esposto che chiedeva di valutare se la cancellazione della trascrizione da parte del prefetto della provincia integrasse ipotesi di reato;
    la procura della Repubblica di Udine, pur non rilevando ipotesi di reato, precisava che la cancellazione di un matrimonio trascritto non può essere disposta da un'autorità amministrativa – che sia il Ministro, il prefetto o lo stesso sindaco – ma solo dall'autorità giudiziaria, alla quale la legge affida la relativa competenza, in base all'articolo 95 del regolamento di stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000);
    rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-00794, il Governo ha affermato di non voler tenere in considerazione le motivazioni espresse dalla procura della Repubblica di Udine e ha ribadito che i prefetti avrebbero il potere di cancellare le trascrizioni, in virtù del fatto che le funzioni di stato civile sono attribuite dallo Stato e sono esercitate solo in via indiretta e subordinata dal sindaco nell'ambito del comune;
    il Governo ritiene, dunque, che il potere di annullamento da parte del prefetto sia una tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica e concreta un rimedio di ordine amministrativo; a tal proposito, ha fatto riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3076 del 2008, relativa a provvedimenti sindacali in materia di sicurezza urbana, che il Governo definisce «analoghe fattispecie»;
    tuttavia, non può non esser rilevato che tale conclusione non appare ai firmatari del presente atto di indirizzo corretta, dal momento che non si tratta affatto di «analoghe fattispecie»: il caso citato dal Governo, infatti, riguarda ordinanze aventi natura provvedimentale, mentre le trascrizioni sono evidentemente atti dichiarativi per i quali la legge prevede esclusivamente il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 95 del regolamento di stato civile;
    a rafforzare tale certezza vi è l'articolo 12, comma 6, del regolamento di stato civile, il quale recita: «Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni». Non avrebbe rilievo, quindi, il profilo della subordinazione o meno del sindaco quale ufficiale di stato civile, essendo chiaro il dettato legislativo;
    inoltre, l'articolo 100 del regolamento dispone: «I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti (...)»;
    è paradossale, peraltro, che venga ignorato il corretto dato normativo, in quanto nel massimario per l'ufficiale di stato civile del Ministero dell'interno, adottato con decreto ministeriale nel 2012, compare al paragrafo 15.1.1 (pagina 166): «cancellazione di un atto. Quando si voglia procedere alla “cancellazione di un atto indebitamente registrato” negli archivi dello stato civile, considerato che non può esserne effettuata la materiale cancellazione, la legge prescrive che si faccia ricorso a iniziativa del pubblico ministero (eventualmente su segnalazione dello stesso ufficiale di stato civile) alla procedura di rettificazione di cui agli articoli 95 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, rimettendo la competenza a decidere esclusivamente all'autorità giudiziaria. Il relativo decreto deve essere opportunamente annotato sui registri dello stato civile»;
    l'articolo 69, comma 1, lettere e) ed i), del regolamento, inoltre, indica tra gli atti di cui è possibile fare annotazione nel registro degli atti di matrimonio solo le «sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio» ed i «provvedimenti di rettificazione», ma non altri atti (come le circolari ministeriali o i decreti prefettizi) con il medesimo effetto;
    a fugare ulteriormente ogni dubbio soccorre il decreto ministeriale del 5 aprile 2002 (recante «Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile»), il quale, nel prescrivere le formule tassative di annotazione (tali secondo gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 1, del regolamento di stato civile), così recita all'allegato A con la formula n. 190, unica dedicata alla rettificazione: «Annotazione di provvedimento di rettificazione (articoli 49, 69 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). Con provvedimento del Tribunale di ... n. ... in data ... l'atto di cui sopra è stato così rettificato: (inserire specificamente le rettificazioni così come sono state disposte)...». Non compare cioè in alcun modo un potere costituito in capo al Ministro, al prefetto o a qualsiasi altro ufficiale di stato civile di intervenire sopra i registri, manomettendone così l'autenticità;
    è evidente, dunque, che la circolare del Ministro dell'interno, prima, e l'intervento dei prefetti, poi, a Milano come in altri comuni, non appaiono corretti sotto il profilo giuridico, perché violano la legge e vanno a ledere prerogative e compiti propri della procura della Repubblica ex articolo 75 dell'ordinamento giudiziario;
    rispondendo all'interpellanza urgente sopra citata, il Governo ha anche concluso di non rinvenire i presupposti per il ritiro della circolare n. 40o/ba030/011/DAIT del 7 ottobre 2004. Tuttavia, alla luce degli inconfutabili elementi di diritto evidenziati, la circolare appare ai firmatari del presente atto di indirizzo del tutto illegittima e, dunque, lo è anche continuare a mantenerla in vigore;
    con tale circolare, infatti, viene integrata una grave violazione della Costituzione (competenze dell'ordinamento giudiziario), nonché della legge (ordinamento di stato civile) in sede di applicazione di norme con riferimento alle sole persone omosessuali;
    i sindaci hanno applicato in maniera corretta, dunque, il regolamento di stato civile, che prevede la trascrizione come atto di pubblicità e certificazione e non come atto costitutivo;
    appare, altresì, assolutamente lecita la condotta dei sindaci che, nel rispetto della legge, non si sono attenuti alla circolare ministeriale n. 40o/ba-030/011/DAIT del 7 ottobre 2014, in quanto, come insegna la costante giurisprudenza, l'interpretazione delle disposizioni contenute nelle circolari non vincola né i sindaci né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto (per tutte: Corte di Cassazione, sentenza n. 5137 del 2014; Consiglio di Stato, sentenza n. 5506 del 2000),

impegna il Governo

a ritirare con urgenza la circolare ministeriale n. 40o/ba-030/011/DAIT del 7 ottobre 2014, emanata dal Ministro dell'interno.
(1-00719) «Scotto, Quaranta, Costantino, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

stato civile

sicurezza pubblica