ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00714

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 364 del 16/01/2015
Abbinamenti
Atto 1/00607 abbinato in data 16/01/2015
Atto 1/00709 abbinato in data 16/01/2015
Atto 1/00726 abbinato in data 03/03/2015
Atto 1/00737 abbinato in data 03/03/2015
Atto 1/00751 abbinato in data 03/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 16/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/01/2015
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/01/2015
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/01/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/01/2015
MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/01/2015


Stato iter:
03/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/01/2015
Resoconto SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
PARERE GOVERNO 03/03/2015
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO GOVERNO 03/03/2015
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 03/03/2015
Resoconto RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto CORSARO MASSIMO ENRICO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/01/2015

DISCUSSIONE IL 16/01/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/01/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 03/03/2015

ACCOLTO IL 03/03/2015

PARERE GOVERNO IL 03/03/2015

DISCUSSIONE IL 03/03/2015

APPROVATO IL 03/03/2015

CONCLUSO IL 03/03/2015

Atto Camera

Mozione 1-00714
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo presentato
Venerdì 16 gennaio 2015
modificato
Martedì 3 marzo 2015, seduta n. 384

   La Camera,
   premesso che:
    il Governo nell'estate 2014 non ha fatto mistero dell'intenzione di voler mettere in cantiere una revisione degli attuali strumenti per l'accertamento tributario, i cosiddetti studi di settore, ben più approfondita rispetto a quelle periodiche che si sono avvicendate fino ad oggi, adottando nuovi indicatori di coerenza e di normalità economica. Infatti, l'imperante crisi economica che ancora morde fortemente tutti gli strati dell'economia italiana ha oramai reso poco rappresentativi i parametri e gli algoritmi su cui si basa la valutazione della capacità reale di produrre reddito da parte di un contribuente, come, del resto, testimoniato dalla stessa Corte dei conti che, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2013, attribuisce agli studi di settore, soprattutto nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, una perdita dell'efficacia;
    lo stesso piano antievasione del Governo contempla l'adozione di «nuovi indicatori di coerenza economica e di normalità economica» la cui introduzione servirà a contrastare i fenomeni di infedeltà dichiarativa nella fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, «inducendo», si legge nel piano, «un prevedibile incremento dei comportamenti dichiarativi corretti e, indirettamente, quindi, della base imponibile e del relativo gettito fiscale». Inoltre, obiettivo di tale aggiornamento, che dovrebbe anche tenere conto di un'auspicata ripresa economica, è quello di arrivare, da una parte, ad una maggiore efficacia in termini di compliance fiscale, e dall'altra, a controlli più serrati sugli accessi a quei regimi premiali che garantiscono ai contribuenti virtuosi uno scudo dagli accertamenti tributari;
    altro obiettivo evidenziato dall'amministrazione finanziaria è quello della necessità che i dati presenti negli studi di settore vengano sempre maggiormente impiegati quale strumento di selezione per l'ulteriore attività di controllo, piuttosto che quale mero strumento accertativo diretto;
    gli studi di settore, introdotti dall'articolo 62-sexies del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, nell'ambito di una tutela dell'interesse pubblico all'individuazione di contribuenti infedeli, sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, qualora l'amministrazione finanziaria ravvisi incongruenze tra redditi dichiarati e presunti, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività, rappresentando anche uno strumento statistico attraverso il quale il fisco italiano rileva i parametri con i quali monitorare la movimentazione economica delle stesse. Si tratta, quindi, di una raccolta sistematica di dati attraverso i quali poter valutare la capacità reale di produrre reddito e che possono, quindi, essere impiegati per l'accertamento induttivo qualora risultassero anomalie fra questi e il reddito dichiarato. Essi vengono elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, che consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente, individuando anche le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all'organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza ed altro);
    il sopracitato articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, per legittimare l'accertamento, richiede espressamente che si verifichi una grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e quelli desumibili «dagli» studi di settore. Se il legislatore avesse voluto attribuire a questi ultimi valore di presunzione legale relativa, avrebbe potuto semplicemente stabilire che gli accertamenti possono essere fondati «sugli» studi di settore. Il legislatore, pertanto, non ha ritenuto sufficiente il risultato degli studi di settore come fatto noto per determinare acriticamente i risultati conseguiti dal contribuente, ma ha richiesto ulteriormente la presenza di «gravi incongruenze» tra questi ultimi e gli studi di settore;
    infatti la Corte di cassazione nel 2009, ma anche successivamente ed a più riprese, ha chiarito che la mera difformità delle percentuali di ricarico applicate, rispetto a quelle emergenti dagli studi di settore, non legittima un accertamento analitico-induttivo, ma occorre che le risultanze degli studi di settore siano «confortate da altri indizi», mettendo in tal modo in discussione la valenza probatoria dello strumento induttivo di accertamento fiscale. D'altra parte già la stessa Agenzia delle entrate precedentemente, con la circolare n. 58/E del 27 giugno 2002, aveva affermato, e quindi riconosciuto, che l'importo determinato in base agli studi di settore ha valore di presunzione relativa;
    ciò dimostra che nel corso degli anni si è consolidato un orientamento giurisprudenziale piuttosto scettico verso una determinazione della ricchezza non facilmente conciliabile con i criteri «analitico aziendali»: secondo tale consolidata giurisprudenza gli studi di settore, pur rappresentando indici rilevatori di possibili antinomie nel comportamento fiscale del contribuente, costituiscono una presunzione semplice che da sola non può realizzare motivazione fondante di un avviso di accertamento;
    di contro e con la previsione dell'utilizzo degli studi di settore nel procedimento di accertamento induttivo, a partire dal periodo di imposta 2011, gli studi di settore sono tornati ad essere al centro delle misure antievasione per le piccole/medie attività di impresa e di lavoro autonomo e, contestualmente, si sono fortemente ampliate le possibilità di rettifica delle dichiarazioni da parte degli uffici tributari, che possono così, per legge, disattendere le risultanze delle scritture contabili non solo quando la loro veridicità è messa in dubbio da contraddizioni ed inesattezze inerenti alla contabilità, ma anche quando i dati della dichiarazione non risultino congrui con quelli ricavati dagli studi di settore;
    per la legislazione, gli studi di settore, secondo il ricorso ad un criterio dimensionale, si applicano a tutte le imprese fino al limite superiore di ricavi dichiarati di 5.164.569 euro annui, esclusi quelli di natura finanziaria, mentre non si applicano ai contribuenti in regime forfettario e sostitutivo (e cioè piccole imprese esercenti attività soggette agli studi di settore, ma che hanno ricavi inferiori ai limiti minimi per la loro applicazione);
    la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nell'ambito di un rinnovato rapporto di collaborazione tra fisco e contribuenti, consente all'amministrazione finanziaria di poter incrociare i dati di 128 banche dati pubbliche al fine di verificare eventuali anomalie tra spese effettuate e reddito dichiarato. La stessa legge ha previsto un regime agevolato per alcuni esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, attraverso un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale attraverso la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito;
    tale nuovo assetto, che di fatto ha determinato la soppressione di tutti i previgenti regimi di favore (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato), opera automaticamente al ricorrere di precisi requisiti (l'aver sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e per collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi e l'essersi avvalsi di beni strumentali, anche a titolo di locazione, noleggio o leasing, il cui costo a fine anno non superi i 20 mila euro), prevedendo, inoltre, l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore;
    infatti, sul fronte delle misure di esonero, ad esempio cosiddetto regime dei minimi, prima dell'entrata in vigore dei sopradetti nuovi regimi agevolativi introdotti dalla legge di stabilità 2015, prevedeva l'esonero dall'applicazione degli studi di settore in fase di avvio dell'impresa o di apertura della partita iva (start-up), così come, a partire dal periodo d'imposta per il 2012, l'amministrazione finanziaria, tenendo conto dei minori compensi percepiti dai lavoratori autonomi nei primi anni di attività professionale, applica agli studi di settore dei correttivi, prevedendo parametri di coerenza economica in grado di rappresentare meglio la situazione di inizio carriera ed uno sconto maggiore nei primi due anni di attività e che si riduce ogni due anni fino al limite dei sei anni;
    da tale breve disamina dei regimi emerge che molte piccole e medie imprese, che per requisiti reddituali o di spesa per beni strumentali si posizionano per poco al di sopra del limite minimo reddituale imposto dalla legislazione attuale ai fini dell'esonero dell'applicazione alle stesse degli studi di settore, nonostante gli attuali avversi fattori economici di contesto (crisi del mercato produttivo, credit crunch, calo delle commesse e altro) che rendono sempre più difficile la sopravvivenza sul mercato e nonostante rappresentino, con una diffusione territoriale che garantisce uno sviluppo geografico equilibrato, la spina dorsale del tessuto produttivo italiano, vengono penalizzate da una politica di accertamento fiscale che le sottomette a parametri di congruenza superati o poco rappresentativi della realtà imprenditoriale delle stesse;
    peraltro, gli studi di settore, escludendo di fatto dagli accertamenti i soggetti congrui, determinano uno stato di evasione legalizzata per molti contribuenti, la cui capacità reddituale eccede significativamente quella prevista, senza che esista alcuna necessità di renderla nota,

impegna il Governo:

   a ricorrere agli studi di settore impiegandoli esclusivamente quale strumento di selezione per l'ulteriore attività di controllo piuttosto che quale mero strumento accertativo;
   a recuperare risorse immediate dalla lotta all'evasione, anche al fine di dare risposte e segnali tangibili alla sempre più diffusa e pressante esigenza di legalità ed equità, colpendo i veri evasori, migliorando la qualità dell'attività di accertamento e la scelta adeguata del tipo di controllo, fattori che, sinergicamente combinati, devono portare ad una riduzione del tax gap, attraverso l'emersione di una maggiore base imponibile;
   a proseguire sul cammino già tracciato dalla cosiddetta delega fiscale al fine di aumentare la compliance fiscale e generare nei contribuenti la percezione della correttezza e proporzionalità dell'azione di controllo, con misure normative che, superando i metodi di accertamento induttivo e presuntivo, come gli studi di settore, incoraggino la regolarizzazione tributaria spontanea delle piccole e medie imprese, ma senza addossare alle stesse gli oneri connessi all'accertamento;
   ad assumere iniziative per ampliare la fascia di esclusione dagli studi di settore nei primi 3 anni di attività rispetto a quella attualmente prevista dal regime dei minimi, intervenendo in particolar modo sui parametri relativi ad investimenti e spese per il personale;
   ad assumere iniziative per introdurre per le piccole e medie imprese forme di tassazione diversificata delle loro attività e di componenti rappresentative delle varie fasi del ciclo produttivo.
(1-00714) «Paglia, Scotto, Melilla, Marcon, Ricciatti, Ferrara».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

evasione fiscale

piccole e medie imprese

recessione economica