ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00704

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 363 del 15/01/2015
Abbinamenti
Atto 1/00047 abbinato in data 16/01/2015
Atto 1/00540 abbinato in data 16/01/2015
Atto 1/00705 abbinato in data 16/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 15/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 15/01/2015


Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/01/2015
Resoconto FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/01/2015

DISCUSSIONE IL 16/01/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/01/2015

Atto Camera

Mozione 1-00704
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Venerdì 16 gennaio 2015, seduta n. 364

   La Camera,
   premesso che:
    l'istituzione delle zone franche urbane è stata disposta dall'articolo 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, che ha a tal fine costituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle sopradette zone;
    la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 561, 562 e 563, della legge finanziaria per il 2008, ha confermato il sopradetto stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali in favore delle aree ricadenti nelle zone franche urbane;
    l'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per dare concreta attuazione allo strumento delle zone franche urbane, ha previsto la possibilità che le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 nell'ambito del Piano di azione per la coesione, nonché ulteriori risorse regionali potessero essere destinate anche al finanziamento delle agevolazioni previste per le zone franche urbane. Le agevolazioni consistono nell'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell'Irap, dell'imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, in favore delle imprese di micro e piccole dimensioni localizzate o che si localizzano nelle zone franche urbane individuate dalla precedente delibera Cipe n. 14 del 2009;
    il sopradetto articolo, attuato con il decreto interministeriale 10 aprile 2013, ha previsto la possibilità di individuare ulteriori zone delle regioni ammissibili all'obiettivo convergenza, nonché di estendere tali agevolazioni nelle aree industriali delle medesime regioni dove è stata avviata una procedura di riconversione industriale;
    lo spirito della legge è quello di accordare un regime di esonero contributivo e fiscale alle piccole e micro imprese che si insediano nelle aree ricadenti nelle zone franche urbane e che sono caratterizzate da disagio sociale, economico ed occupazionale, favorendone lo sviluppo economico e sociale;
    attualmente le zone franche urbane sono localizzate in 22 città distribuite sul territorio nazionale, le quali, ad eccezione di Ventimiglia e Massa Carrara, sono prevalentemente concentrate al centro e al sud del Paese;
    lo strumento della zona franca urbana potrebbe essere efficacemente impiegato per contrastare la competizione di sistemi fiscali, previdenziali e burocratici più vantaggiosi dei Paesi confinanti con l'Italia, come l'Austria e la Slovenia che, da diversi anni, hanno messo in atto una forte concorrenza, di tipo prevalentemente fiscale, nei confronti della fascia confinaria della regione del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, nell'area di Tarvisio per il valico austriaco e a tutto il confine con la Slovenia;
    le zone della fascia confinaria della regione autonoma Friuli Venezia Giulia subiscono, quindi, un grave danno dal punto di vista socio economico dall'attuazione di più efficaci politiche di semplificazione amministrativa, burocratica e fiscale dei Paesi confinanti, determinandosi per tali zone i presupposti per il riconoscimento dello status giuridico di zone franche urbane;
    i benefici riconosciuti oltreconfine, in riferimento alle imposte sulle accise, al costo del lavoro e ai differenziali più favorevoli del costo della vita e dei servizi e, più in generale, l'adozione di politiche che stimolano la nascita di figure imprenditoriali e l'ingessamento nel mondo del lavoro dei giovani, rappresentano delle vere e proprie opportunità di sviluppo per le aziende friulane che da tempo hanno attuato una progressiva delocalizzazione produttiva oltre confine;
    gli effetti sul territorio di origine delle imprese dislocanti sono devastanti, generando nel medio e lungo periodo un depauperamento di risorse economiche ed occupazionali, con ricadute sull'economia territoriale friulana e, più in generale, su quella dell'intero Paese;
    particolarmente colpite sono le zone distrettuali per le quali si rende necessaria l'adozione di politiche di rilancio favorendo anche lo sviluppo di produzioni e di occupazione locale;
    si rende, quindi, necessario interrompere il processo di delocalizzazione delle imprese dalla regione friulana attraverso l'attuazione di un'organica azione di difesa e di sostegno del tessuto produttivo posizionato lungo le fasce di confine al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione nei territori interessati;
    unico punto di forza della regione è il porto franco di Trieste che, ad oggi, costituisce un unicum nell'ordinamento giuridico italiano e comunitario, in virtù di ragioni storiche e politiche che lo hanno sempre visto come luogo deputato a vantaggi fiscali e prerogative giuridiche di natura eccezionale in considerazione della sua posizione strategica;
    dopo la Seconda guerra mondiale, al porto di Trieste è stato, infatti, riconosciuto uno «status internazionale» sia dal Trattato di Pace di Parigi del 1947, sia dagli allegati a questo, in particolare dagli articoli 1-20 dell'allegato VIII, «Strumento relativo al porto franco di Trieste», e dagli articoli 34 e 35 dell'Allegato VI, «Statuto permanente del territorio libero di Trieste»;
    il porto franco di Trieste, come stabilito dall'articolo 1 dell'allegato VIII, svolge la funzione internazionale di «assicurare che il porto ed i mezzi di transito di Trieste possano essere utilizzati in condizioni di uguaglianza da tutto il commercio internazionale secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo»;
    attualmente i vantaggi riconosciuti al porto consistono, sostanzialmente, in due regimi di specialità, ossia la massima libertà di accesso e transito e l'extradoganalità (o «extraterritorialità doganale»), che riconoscono, tra gli altri vantaggi: il diritto all'ingresso di navi e merci senza discriminazioni con possibilità di sosta, per un tempo indeterminato, in regime di esenzione fiscale e senza necessità di autorizzazioni di imbarco e sbarco; il divieto di ingerenza doganale e quindi anche di controllo doganale sulle merci in entrata e in uscita (che si svolge solo ai varchi), salvo specifiche eccezioni; nessun limite di tempo allo stoccaggio delle merci e nessuna formalità doganale da espletare o diritto doganale da pagare fin quando le merci restano nei punti franchi; tasse portuali ridotte e sistema dogale semplificato per il transito di merci su ferrovia, oltre che transito semplificato per i mezzi commerciali destinati all'estero in transito da e per il porto di Trieste;
    nello specifico, il porto franco triestino gode della possibilità di manipolazione e trasformazione, anche a carattere industriale, delle merci, in completa libertà da ogni vincolo dogale; del cosiddetto «credito doganale», o meglio del diritto, per le merci importate nel mercato comunitario attraverso i punti franchi, di pagamenti dei relativi dazi e delle imposte doganali con dilazione fino a 6 mesi dopo la data dello sdoganamento ad un tasso annuo particolarmente ridotto (50 per cento dell'Euribor a 6 mesi); della possibilità di estensione dei punti franchi;
    i confini dei punti franchi del porto di Trieste sono fissati dall'articolo 3 dell'allegato VIII, secondo cui «l'area del porto libero include il territorio e le installazioni delle zone franche del porto di Trieste entro i limiti dei confine del 1939», il quale, inoltre, stabilisce che «in caso sia necessario dover incrementare l'area del porto libero tale incremento può essere fatto su proposta del direttore del porto libero con decisione del Consiglio di Governo e con l'approvazione dell'Assemblea popolare»;
    in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 307 del Trattato di Roma e in ragione del suo regime giuridico internazionale, il porto franco triestino è l'unica zona franca situata nell'Unione europea che gode di un regime speciale, più favorevole rispetto alla disciplina prevista dal Codice doganale comunitario per le zone e i depositi franchi, ma non adeguatamente valorizzata;
    al fine di implementare ed incentivare lo sviluppo industriale di questa zona, che comporterebbe, naturalmente, un conseguente sviluppo economico di tutta la regione friulana, ma anche non pochi vantaggi in termini di concorrenzialità e produttività dell'intero Paese a livello internazionale, sarebbe opportuno estendere i confini dei territori ricompresi nei suoi punti franchi, prevedere regimi fiscali agevolati e discipline normative più flessibili in materia di regolamentazione del lavoro e maggiori più convenienti condizioni di agevolazione fiscale e doganale;
    logisticamente, i territori ricompresi all'interno delle zone franche potrebbero essere ampliati al fine di permettere, il più possibile, l'insediamento di attività industriali che attualmente non possono svilupparsi in maniera adeguata, poiché le zone ricomprese nei porti franchi, trovandosi a ridosso della città, limitano spazialmente l'insediamento di industrie e di altre attività di tipo produttivo;
    nella stessa logica di valorizzazione di un così importante punto strategico, accanto al potenziamento della presenza di attività industriali, sarebbe opportuno prevedere una nuova disciplina in termini di regolamentazione del mercato del lavoro, predisponendo strumenti giuridici che permettano una maggiore flessibilità delle regole in materia di reclutamento del personale e la detassazione del costo del lavoro per le imprese che operano all'interno della stessa zona franca;
    infine, si rende opportuno potenziare ed estendere le agevolazioni fiscali, ma soprattutto doganali, afferenti all'eccezionale status giuridico extradoganale che, potendo usufruire di una serie di condizioni maggiormente favorevoli rispetto a quelle normalmente riconosciute alle zone franche nazionali e comunitarie, potrebbero non poco contribuire alla formazione di una zona economica speciale molto più competitiva, in grado di contrastare le zone franche vicine, come, ad esempio, quelle del Nord Africa, non sottoposte alle più stringenti normative comunitarie,

impegna il Governo:

   nel rispetto dell'autonomia speciale della regione, ad assumere iniziative per favorire il rilancio economico ed industriale dei territori friulani attraverso:
    a) l'istituzione di zone franche urbane a favore dei territori ricadenti nella fascia confinaria della regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare nell'area di Tarvisio per il valico austriaco e in tutto il confine con la Slovenia;
    b) l'introduzione di misure di sostegno dei territori dei distretti industriali del Friuli Venezia Giulia interessati dai processi di delocalizzazione produttiva, attraverso il riconoscimento dello status di zona franca, finalizzato a prevedere una riduzione degli oneri burocratici, fiscali e sociali tale da incentivare le imprese alla permanenza nei luoghi d'origine e all'assunzione di forza lavoro locale;
    c) l'introduzione a regime nelle sopradette aree di misure di detassazione del salario di produttività con riferimento al settore privato, con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile e ai titolari di reddito da lavoro dipendente;
    d) il potenziamento, in termini di concorrenza e produttività, della zona del porto franco di Trieste prevedendo, come già specificato in premessa, l'ampliamento dei confini dei territori attualmente ricompresi nei suoi punti franchi, la previsione di regimi fiscali agevolati in materia di regolamentazione e di costo del lavoro e l'attuazione delle condizioni di extraterritorialità.
(1-00704) «Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona franca

zona franca industriale

regolamentazione doganale