Legislatura: 17Seduta di annuncio: 344 del 03/12/2014
Primo firmatario: LIUZZI MIRELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014 FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014 BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014 DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014 DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014 BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014 ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014 IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014 SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/12/2014 04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE VOTO 04/12/2014 Resoconto RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE Resoconto CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' Resoconto VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA Resoconto GAROFALO VINCENZO NUOVO CENTRODESTRA Resoconto LAINATI GIORGIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 04/12/2014 Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IL 04/12/2014
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/12/2014
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/12/2014
DISCUSSIONE IL 04/12/2014
NON ACCOLTO IL 04/12/2014
PARERE GOVERNO IL 04/12/2014
RESPINTO IL 04/12/2014
CONCLUSO IL 04/12/2014
La Camera,
premesso che:
la disciplina dell’«abbonamento alle radioaudizioni», che regola le modalità di calcolo, corresponsione ed esonero dal pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, è dettata dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, che, in termini generali, all'articolo 1, prevede che è tenuto al pagamento del sopradetto canone di abbonamento «(...) chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni»;
la disciplina citata, oggetto di minime modifiche nel corso dei 76 anni di sua vigenza, prevede, allo stesso articolo che: «La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici» pone a carico dei soggetti interessati una presunzione di possesso di un apparecchio atto alla ricezione delle radioaudizioni;
nel corso degli anni si è molto discusso, tra i commentatori e in giurisprudenza, sulla natura giuridica del canone e sulla legittimità e gli ambiti della sua imposizione e con la sentenza 26 giugno 2002, n. 284, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina citata «(...) nella parte in cui collega (...) l'imposizione del canone (...) al semplice possesso dell'apparecchio, indipendentemente dalla effettiva fruizione dei servizi, e a favore del solo concessionario del “servizio pubblico” RAI-Radiotelevisione italiana e nella parte in cui prevede una disparità di trattamento fra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso l'apparecchio televisivo e chi le riceve con altri mezzi tecnici, quali il computer con l'apposita scheda, oppure non le riceve affatto»;
il giudice delle leggi in quell'occasione ha avuto modo di chiarire che tale imposizione risulta giustificata dalla funzione che dovrebbe essere svolta dal servizio pubblico radiotelevisivo, vale a dire «(...) il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura, col fine di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese». Da qui gli obblighi della Rai ad assicurare un'informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l'apertura dei programmi alle più significative realtà sociali e culturali;
in tempi recenti, la legittimità dell'imposizione del sopradetto canone è tornata di attualità con riferimento alla possibile imposizione dello stesso nei confronti di possessori di apparecchi, diversi dai televisori, idonei, in ogni caso, a captare il segnale radiotelevisivo e con nota del 22 febbraio 2012, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico all'allora direttore dell'Agenzia delle entrate è stato chiarito che il possesso di un personal computer privo di un sintonizzatore, di un monitor per pc, di casse acustiche o di un videocitofono non legittima l'imposizione del canone, pure richiesto illegittimamente dalla Rai nei confronti di diversi cittadini e imprese, in quanto apparecchi non atti, né adattabili alla ricezione del segnale televisivo;
nel corso del tempo sono state previste misure di esonero dal pagamento del canone per i cittadini ultra settantacinquenni con determinati requisiti reddituali, ad integrazione della disciplina generale di esonero dal pagamento del canone prevista dall'articolo 10 del regio decreto-legge citato;
le procedure per ottenere la possibilità di essere esonerati dal pagamento del canone appaiono francamente anacronistiche: è richiesto il versamento di 5,16 euro per ogni apparecchio da chiudere in involucro, come prevede il regio decreto-legge; tale procedura consiste nella chiusura in appositi involucri di tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora;
le sopradette procedure per ottenere l'esonero appaiono particolarmente gravose ed inefficienti, in grado, quindi, di ostacolare in via di fatto l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge;
il sistema di imposizione del canone Rai, legato al possesso di un qualsiasi apparecchio atto o adattabile alla ricezione di un segnale televisivo, appare fortemente pregiudizievole per coloro i quali non usufruiscono dei servizi offerti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e, in ogni caso, non idoneo a scongiurare, né attenuare il rilevante fenomeno di evasione dal pagamento del canone;
tale sistema di imposizione, fondandosi sul mero possesso di un bene o più beni di largo consumo e ormai accessibili pressoché a chiunque, non tiene nella minima considerazione la reale capacità contributiva dei cittadini obbligati al pagamento, non differenziando il canone dovuto tra chi ha i mezzi e le capacità per affrontare tale esborso e chi, al contrario, nel periodo di grave crisi che attraversa il Paese, non è in condizione di sostenere tale spesa,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative normative per modificare la disciplina vigente, svincolando l'obbligo di pagamento del canone Rai dal possesso di un apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo;
ad assumere ogni iniziativa volta ad allargare la platea dei soggetti esonerati dal pagamento del canone o, comunque, a prevedere forme di differenziazione nell'entità del canone dovuto in considerazione della capacità contributiva di ciascun cittadino.
(1-00686) (Nuova formulazione) «Liuzzi, Nesci, Fico, Brescia, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Spessotto».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):parafiscalita'
televisione
servizio pubblico