ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00540

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 263 del 14/07/2014
Abbinamenti
Atto 1/00047 abbinato in data 16/01/2015
Atto 1/00704 abbinato in data 16/01/2015
Atto 1/00705 abbinato in data 16/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 14/07/2014


Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/01/2015
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/01/2015
Resoconto FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/01/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/01/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/01/2015

Atto Camera

Mozione 1-00540
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Venerdì 16 gennaio 2015, seduta n. 364

   La Camera,
   premesso che:
    l'istituzione delle zone franche urbane (zfu) è stata introdotta dall'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), quale strumento di sostegno all'economia in determinate aree del territorio nazionale, particolarmente in ritardo sul versante dello sviluppo e della crescita, che, a seguito dell'espletamento di determinate procedure ed in armonia con il quadro regolatorio comunitario, possono beneficiare di una particolare fiscalità di vantaggio e di una mirata allocazione delle risorse;
    l'iniziativa s'inserisce all'interno di un panorama nazionale delle politiche di promozione dello sviluppo di una specifica parte geografica, finalizzato al concretizzarsi di una serie di sgravi fiscali e agevolazioni per le piccole e micro imprese, che avviano una nuova attività economica in territori ultraperiferici, con potenzialità di sviluppo inespresse;
    il riconoscimento dello status giuridico di zona franca, che prevede specifiche condizioni, quali essere territori ultraperiferici, a rischio di spopolamento e con una situazione socio economica di sottosviluppo, deve tener conto delle disposizioni legislative dello Stato, rafforzate dall'articolo 116 della Costituzione, che attribuisce al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige/Südtirolo e alla Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la disposizione di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale;
    nell'ambito delle caratteristiche riconducibili all'identificazione dei presupposti indispensabili per rendere operativa la misura d'aiuto, attraverso un regime di speciali agevolazioni, lo strumento della zona franca urbana, istituito nelle fasce confinarie regionali, che subiscono la concorrenza di sistemi fiscali, previdenziali e forme contrattuali di lavoro particolarmente vantaggiose, costituisce un contributo rilevante e moderno per promuovere il rilancio dell'economia territoriale;
    la fascia confinaria della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, rappresentata dalle città di Trieste, Gorizia, Cividale e Tarvisio, nonché la zona di frontiera italo-austriaca del Brennero, nella provincia autonoma di Bolzano, da diversi anni è contraddistinta negativamente dal punto di vista socioeconomico dall'accresciuta concorrenza, essenzialmente di tipo fiscale, messa in atto dai Paesi confinanti;
    il trattamento fiscale e contributivo più favorevole, attuato oltre la linea di confine, da parte dell'Austria e della Slovenia, si rivela essere, infatti, notevolmente vantaggioso rispetto al confine orientale italiano, in considerazione del fatto che i benefici che si riscontrano oltre la fascia confinaria sono soprattutto quelli relativi alle imposte dovute, alle accise, al costo del lavoro e ai differenziali nel complesso più favorevoli dei costi della vita e dei servizi;
    gli effetti negativi e penalizzanti derivanti dall'elevata tassazione italiana, che complessivamente raggiunge livelli anche pari al 68 per cento, rispetto ai sopracitati Paesi confinanti, i quali raggiungono percentuali d'imposizione fiscale rispettivamente pari al 34 per cento e al 50 per cento, stanno determinando inoltre una progressiva delocalizzazione produttiva e commerciale delle imprese friulane;
    la vicinanza geografica all'Italia, unitamente ad un sistema in generale più favorevole, rappresentato da procedure amministrative più «snelle», da semplificazioni fiscali e burocratiche vantaggiose e da un tessuto ambientale che non ha pregiudizi nei confronti della figura imprenditoriale, stimola lo spostamento degli insediamenti produttivi e commerciali oltre le aree confinanti con l'Austria e la Slovenia, entrambi Stati membri dell'Unione europea;
    ulteriori elementi distintivi che inducono le imprese friulane a delocalizzare la propria attività aziendale, determinando considerevoli vantaggi per i relativi bilanci, derivano dallo spostamento della residenza fiscale oltre confine, in considerazione del fatto che tale decisione, oltre a non richiedere un grande sforzo logistico, eviterebbe la doppia imposizione dei redditi d'impresa;
    in termini complessivi, i benefici che riscontrano gli imprenditori interessati a stabilire la propria attività d'impresa in Austria e Slovenia sono rivolti, come in precedenza indicato, ad una complessiva imposizione fiscale più favorevole, se si valuta che in Slovenia e in Austria grava sulle società una pressione fiscale in media, rispettivamente, del 20 per cento e del 25 per cento, a differenza del livello di prelievo fiscale in Italia che ha raggiunto il 43,8 per cento del prodotto interno lordo nel 2013, con una base imponibile delle imposte (Irpef pari al 40 per cento, Ires al 27,5 per cento e Irap al 3,9 per cento) così elevata, che determina un dimezzamento del risultato economico delle società;
    i contributi previdenziali e sanitari, il trattamento di fine rapporto, le aliquote delle accise ed una più ampia e generale libertà d'azione, anche dal punto di vista giuridico, nel creare le condizioni ideali per «fare impresa», stanno conseguentemente provocando una vera «migrazione» delle imprese italiane verso le limitrofe Austria e Slovenia, i cui effetti negativi e penalizzanti si ripercuotono evidentemente sull'economia territoriale friulana, nonché su quella nazionale, in particolare dal punto di vista occupazionale;
    le numerose e articolate criticità sopraesposte configurano, pertanto, un quadro complessivo estremamente svantaggioso dal punto di vista concorrenziale per le imprese italiane, le cui zone di frontiera hanno rappresentato per molti anni lo snodo dei traffici via terra verso l'Europa, con innegabili benefici di natura economica per le popolazioni residenti;
    il successivo allargamento progressivo dell'Unione europea verso est e l'adozione della moneta unica hanno, inoltre, rappresentato ulteriori elementi distintivi svantaggiosi per il Friuli Venezia Giulia, provocando la perdita di un numero considerevole di opportunità commerciali e di servizi, con evidenti ricadute negative sull'economia locale, causate anche, come in precedenza riportato, dalla competizione degli Stati confinanti aumentata nel corso degli ultimi anni;
    l'adozione di strumenti in grado di sostenere il tessuto produttivo posizionato lungo le fasce di confine, al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'economia locale, dell'occupazione e l'interscambio economico con i Paesi limitrofi, risulta pertanto urgente ed opportuno, al fine di interrompere il processo di delocalizzazione in corso dalla regione friulana e dare un nuovo impulso alla crescita della fascia confinaria friulana;
    si auspica l'introduzione di misure che possano rappresentare un efficace strumento moderno di politica economica e fiscale, in grado di tutelare in maniera costruttiva una parte consistente della sopraesposta regione di confine, volte alla semplificazione fiscale e burocratica e a sostenere la concorrenza operata dai Paesi esteri confinanti, una più ampia libertà di detassazione per le nuove imprese e per le imprese dei giovani, senza gravare sull'amministrazione dello Stato, un regime d'esenzione temporaneo dei dazi extra doganali e l'eliminazione delle imposte sui consumi e sui redditi limitatamente ai redditi prodotti nella zone franche possono costituire, nella totalità, un processo coordinato tra le istituzioni ed i soggetti interessati,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative, per quanto di competenza e in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, a favore della regione Friuli Venezia Giulia, al fine di contrastare i fenomeni di disagio sociale ed economico causati dalla concorrenza degli Stati confinanti, di interrompere il processo di delocalizzazione degli impianti produttivi in corso, nelle aree oltre confine, e di favorire il rilancio economico e imprenditoriale friulano attraverso:
    a) l'istituzione, in via sperimentale e temporanea per la durata di tre anni, di una disciplina normativa analoga a quella delle zone franche urbane, di cui all'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), a favore dei territori dei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale, Tarvisio e Brennero, finalizzata a prevedere semplificazioni fiscali burocratiche dirette a contrastare la concorrenza dei sistemi più vantaggiosi, dal punto di vista fiscale, dei Paesi confinanti quali Austria e Slovenia;
    b) la previsione in via sperimentale e temporanea per la durata di cinque anni per i territori dei distretti industriali del Friuli Venezia Giulia dello status di zona franca, ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, quale elemento positivo di connessione tra il rilancio dell'economia locale e l'inversione di tendenza alla delocalizzazione degli insediamenti produttivi;
    c) la previsione di misure di agevolazione fiscale nei riguardi del settore marittimo al fine di favorire lo sviluppo turistico e l'attività portuale di Trieste, attraverso: l'esenzione da dazi e formalità doganali, prevedendo la libertà di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito, manipolazione e lavorazione anche industriale delle merci in regime estero per estero, con mantenimento dell'origine, senza dazi doganali, tasse, aliquote e diritti marittimi; l'esenzione dalle imposte sui consumi e sui redditi limitatamente a quelli prodotti nelle zone franche; la riduzione degli oneri amministrativi per le società estere e la deregulation bancaria e assicurativa;
    d) l'introduzione di adeguate misure per l'incremento del commercio di determinati prodotti, in particolare riducendo la tariffa dei carburanti e dei generi di monopolio, i cui prezzi negli Stati confinanti sono particolarmente contenuti;
    e) l'introduzione di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro definendo le modalità di detassazione del salario di produttività, con riferimento al settore privato, e assumendo iniziative a beneficio dell'imprenditoria giovanile e dei titolari di reddito da lavoro dipendente.
(1-00540) «Sandra Savino, Palese».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione tariffaria

concorrenza

formalita' amministrativa