ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00437

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 216 del 22/04/2014
Abbinamenti
Atto 1/00248 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00432 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00433 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00434 abbinato in data 06/05/2014
Atto 1/00438 abbinato in data 06/05/2014
Atto 6/00072 abbinato in data 06/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI CRISTIAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2014


Stato iter:
06/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/05/2014
Resoconto COSTA ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/05/2014
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto FAUTTILLI FEDERICO PER L'ITALIA
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto MAROTTA ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/05/2014

ACCOLTO IL 06/05/2014

PARERE GOVERNO IL 06/05/2014

DISCUSSIONE IL 06/05/2014

APPROVATO IL 06/05/2014

CONCLUSO IL 06/05/2014

Atto Camera

Mozione 1-00437
presentato da
IANNUZZI Cristian
testo presentato
Martedì 22 aprile 2014
modificato
Martedì 6 maggio 2014, seduta n. 223

   La Camera,
   premesso che:
    le vittime di reati violenti intenzionali, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni oppure può non essere identificato o perseguito;
    al fine di evitare che tali vittime, oltre a subire le inevitabili conseguenze fisiche e psicologiche derivanti dalla violenza dell'offesa subita, non trovino neanche ristoro economico della sofferenza patita, il Consiglio d'Europa ha adottato nel 1983 la «Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti», volta ad introdurre o a sviluppare regimi di risarcimento da parte dello Stato sul cui territorio i reati violenti sono stati commessi;
    la Convenzione europea obbliga le parti a prevedere, nelle loro legislazioni o pratiche amministrative, un sistema di compensazione per risarcire, con fondi pubblici, le vittime di infrazioni violente, dolose che abbiano causato gravi lesioni corporali o la morte e, oltre ad individuare le previsioni minime che devono essere contenute in tale sistema, indica i danni che devono necessariamente essere risarciti; la Convenzione si basa sul principio di giustizia sociale, che esige che lo Stato indennizzi non solo i propri cittadini, ma anche le vittime di altre nazionalità, compresi i lavoratori emigranti, i turisti, gli studenti;
    la Convenzione europea è entrata in vigore il 1o febbraio 1988, a seguito delle tre ratifiche richieste. L'Italia risulta tra quegli Stati (e unico Stato membro all'interno dell'Unione europea) che non solo non hanno ratificato la Convenzione, ma neppure l'hanno sottoscritta, in buona sostanza ignorandola;
    tale disinteresse del nostro Paese risulta ancora più grave alla luce dell'emanazione nel 2004 della direttiva europea n. 2004/80/CE, che dal 1o luglio 2005 ha imposto agli Stati membri di garantire adeguato e equo ristoro alle vittime di reati violenti ed intenzionali impossibilitate a conseguire dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni;
    si stabilisce infatti, all'articolo 12, paragrafo 2, della citata direttiva che «tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo e adeguato delle vittime»;
    il Governo italiano non ha dato completa attuazione alla direttiva 2004/80/CE: tale inadempimento è stato sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 27 novembre 2007, su ricorso del 26 febbraio 2007 della Commissione europea. La quinta sezione della Corte di giustizia nella causa C-112/07 ha disposto che non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
    ad oggi, siffatto inadempimento permane nonostante l'emanazione del decreto legislativo n. 204 del 2007, che ha formalmente dato attuazione alla direttiva 2004/80/CE, il cui contenuto, però, è decisamente scarno e lacunoso. Invero, con tale intervento il Governo italiano non ha posto rimedio al suo inadempimento, ma si è limitato a disciplinare i momenti procedurali di collaborazione transfrontaliera, con ciò recependo il solo capo I della direttiva;
    e, infatti, nel 2012 la Commissione europea ha ritenuto opportuno avviare un ulteriore procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per mancata conformità alla direttiva;
    nonostante le continue sollecitazioni da parte dell'Unione europea, di fatto, in Italia, allo stato attuale, manca ancora un sistema generale di risarcimento a favore delle vittime di reati violenti intenzionali, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime, nel caso in cui il condannato non abbia i mezzi per farlo;
    difatti, se pur è vero che alcune leggi nazionali, emanate precedentemente alla direttiva, prevedono interventi economici a carico dello Stato a favore di talune vittime di reati, tuttavia ciascuna di queste norme è ritagliata ad hoc per determinate e circoscritte categorie di vittime, con la conseguenza che tutta una serie di vittime di reati violenti ed intenzionali decisamente gravi, quali, ad esempio, l'omicidio «comune» o lo stupro, rimangono indubbiamente escluse,

impegna il Governo:

   a sottoscrivere la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1983 e a richiederne la ratifica nel più breve tempo possibile;
   a dare compiuta attuazione alla direttiva 2004/80/CE, attraverso l'introduzione di un sistema generale di risarcimento a favore delle vittime di reati violenti intenzionali, impossibilitate a conseguire dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni.
(1-00437) «Cristian Iannuzzi, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Nesci».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

convenzione europea

indennizzo

direttiva comunitaria

ratifica di accordo

reato

misura nazionale di esecuzione

Consiglio d'Europa