ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00400

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 196 del 24/03/2014
Abbinamenti
Atto 1/00341 abbinato in data 24/03/2014
Atto 1/00399 abbinato in data 24/03/2014
Atto 1/00398 abbinato in data 24/03/2014
Atto 1/00407 abbinato in data 27/03/2014
Atto 1/00408 abbinato in data 27/03/2014
Atto 6/00062 abbinato in data 27/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/03/2014
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/03/2014


Stato iter:
27/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/03/2014
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/03/2014
Resoconto LACQUANITI LUIGI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 24/03/2014
Resoconto RUGHETTI ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 27/03/2014
Resoconto RUGHETTI ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/03/2014
Resoconto SANTERINI MILENA PER L'ITALIA
Resoconto BUONANNO GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto CESARO ANTIMO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CENTEMERO ELENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto MARTELLI GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MOSCATT ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/03/2014

DISCUSSIONE IL 24/03/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/03/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/03/2014

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/03/2014

ACCOLTO IL 27/03/2014

PARERE GOVERNO IL 27/03/2014

DISCUSSIONE IL 27/03/2014

APPROVATO IL 27/03/2014

CONCLUSO IL 27/03/2014

Atto Camera

Mozione 1-00400
presentato da
CENTEMERO Elena
testo di
Giovedì 27 marzo 2014, seduta n. 199

   La Camera,
   premesso che:
    il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fissato al 31 agosto di ciascun anno il termine entro il quale devono essere effettuate le assunzioni a tempo indeterminato e devono essere adottati i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo;
    per le assunzioni relative all'anno scolastico 2013-2014, le graduatorie da utilizzare sono state, per il 50 per cento dei posti, quelle ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per l'altro 50 per cento dei posti disponibili, quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con decreto direttoriale n. 82 del 2012, purché le stesse siano state rese definitive entro il 31 agosto 2013;
    il decreto di approvazione delle graduatorie del sopra detto concorso non è intervenuto entro tale data (31 agosto), in quanto la procedura concorsuale ha subito dei ritardi attribuibili all'ingente numero di candidati. Si ricorda che alle prove preselettive del concorso per docenti hanno partecipato circa 33 mila candidati e circa 17 mila alle prove scritte;
    la mancata approvazione delle graduatorie nel termine utile per le immissioni in ruolo ha costretto così l'amministrazione ad effettuare le assunzioni per il 2013-2014 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie dei precedenti concorsi;
    tale circostanza comporta degli inconvenienti relativamente alla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo dei candidati vincitori, ma non compromette le possibilità di assunzione;
    la Costituzione, all'articolo 97, prevede: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Il concorso pubblico viene indicato in modo esplicito come lo strumento fondamentale di accesso alla pubblica amministrazione;
    l'ultimo concorso a cattedra è stato bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, «indizione dei concorsi a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado» con la previsione di effettiva disponibilità di cattedre e posti da destinare per un totale di 11.542 unità;
    in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (procedimento n. 010/2045 e procedimento n. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2010/2124 relativa all'utilizzo dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola, che diversamente da altri settori della pubblica amministrazione risente fisiologicamente di condizioni particolari legate al variare ad ogni anno scolastico del numero di iscrizioni di studenti alle diverse istituzioni scolastiche e ai differenti indirizzi di studio, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario, tecnico e amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
    la Corte di cassazione, sezione lavoro, invece, nella sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, ha legittimato il reiterato uso dei contatti a tempo determinato nel settore scolastico, portando ad escludere un abuso nell'utilizzo da parte dell'amministrazione del contratto a tempo determinato. La Corte di cassazione, in tema di personale docente, infatti, ha affermato l'inapplicabilità del principio di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, restando applicabile la disciplina delle supplenze, contenuta nel decreto legislativo n. 297 del 1994, che non è stata abrogata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, con conseguente insussistenza di un diritto alla stabilizzazione del rapporto ed al risarcimento del danno in caso di reiterazione delle supplenze, ove non risulti un abuso nell'assegnazione degli incarichi in questione;
    la corte d'appello di Perugia, inoltre, ritenendo inapplicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, ha valutato di dover accertare se la pubblica amministrazione, nella stipulazione di una serie di contratti di lavoro, avesse dato luogo ad un abuso dello strumento delle assunzioni a termine con conseguente diritto del lavoratore, secondo i dettami della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 28 giugno 1999, n. 70, emanata in attuazione dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, al risarcimento del danno. La corte territoriale ha escluso tale abuso, precisando che il ricorrente aveva avuto supplenze annuali sull'organico di fatto, ossia posti non vacanti ma disponibili, seguite da supplenze temporanee in sostituzione di personale assente, ed infine supplenze su organico di diritto, cioè su posti disponibili e vacanti, in molteplici scuole; ciascun incarico risultava, infatti, svincolato dal precedente, di cui non costituiva né proroga né prosecuzione, e tenendo in considerazione che l'amministrazione non poteva scegliere liberamente il lavoratore con cui stipulare il contratto dovendosi attenere alle graduatorie permanenti provinciali per gli incarichi su organico di diritto o per le supplenze su organico di fatto o temporaneo alle graduatorie interne d'istituto;
    la Corte di cassazione ha reputato principio di diritto vivente la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella più ampia valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva rispetto al passato e con la previsione, in caso di violazione di norme imperative in materia, di un vero e proprio regime sanzionatorio costituito dal diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Principio quest'ultimo non contrastante con la direttiva 1999/70/CE, in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal decreto legislativo n. 368 del 2001 relativa alla disciplina generale del contratto a termine. Inoltre, nella materia di cui trattasi, invero, sottolinea più volte la Corte di cassazione, la regolamentazione propria del settore pubblico non può ritenersi abrogata da quella stabilita in via generale dal richiamato decreto legislativo n. 368 del 2001, stante l'immanenza della regola lex posterior generalis non derogat legi priori speciali;
    il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inoltre, è intervenuto in più occasioni nel 2011 (decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011) e nel 2013 (decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013) attraverso i piani triennali per l'assunzione di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Con l'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 e con il relativo decreto interministeriale 3 agosto 2011, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, aveva definito la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e detto piano triennale di immissioni in ruolo aveva programmato 124.000 assunzioni tra personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nell'arco dei tre anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14: 30.300 docenti e 36.000 personale amministrativo, tecnico e ausiliario nel 2011/12 e 22.000 assunzioni di docenti e 7.000 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per ciascun anno 2012/2013 e 2013/14. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha successivamente bloccato le assunzioni 2013/14;
    nell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è stata prevista la prosecuzione del piano triennale del 2011-13 attraverso un ulteriore piano triennale di assunzioni, che per l'anno scolastico 2014/2015 prevede il reclutamento di 12.625 docenti, 1.604 insegnanti di sostegno e 4.317 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
    in dodici dei Paesi dell'Unione europea, pari ad un terzo della popolazione europea, tra cui Regno Unito, Svezia, Belgio e Olanda, il reclutamento avviene mediante chiamata diretta da parte delle scuole. In Italia, Francia e Grecia il reclutamento avviene su base concorsuale ed in Spagna ed in Germania i concorsi sono su base regionale. In Austria, Finlandia e Lussemburgo sono, inoltre, previsti concorsi per l'accesso ai percorsi formativi per l'insegnamento. In Spagna è anche previsto un periodo di tirocinio in prova e Francia, Finlandia, Regno Unito e Olanda prevedono la formazione in servizio obbligatoria,

impegna il Governo:

   ad avviare in tempi brevi il piano triennale di assunzioni del personale docente che assegni i posti, per il 50 per cento, ai vincitori di concorso e, per l'altro 50 per cento, utilizzando le graduatorie ad esaurimento, facendo in modo che:
    a) il contingente di assunzioni per il prossimo anno scolastico del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sia calcolato in relazione sia ai posti vacanti e disponibili in organico sia alle iscrizioni e all'entità dei pensionamenti;
    b) venga garantito il numero di posti e cattedre indicate nell'allegato «1» del bando di concorso che costituisce parte integrante del decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82, per l'immissione in ruolo dei vincitori negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, attraverso la previsione di un accantonamento dei posti per coloro i quali avrebbero avuto il diritto di entrare in ruolo dall'anno scolastico in corso e per i quali non è stato possibile, invece, ottenere l'assunzione;
    c) a valutare ogni iniziativa utile, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, affinché venga dato l'avvio ad una riforma del sistema di reclutamento per il personale docente e non, in linea con altri Stati dell'Unione europea che consenta maggiore autonomia e libertà da parte delle istituzioni scolastiche, anche in rete, nell'individuazione e nella scelta del personale docente e non docente;
    d) vengano programmate forme di reclutamento e di selezione concorsuali del personale scolastico, come previsto dalla Costituzione, a cadenza periodica regolare e ravvicinata solo su posti effettivamente vacanti e disponibili, senza la creazione di ulteriori graduatorie, e sia definito un relativo piano di assunzioni, previa una ricognizione di posti effettivamente vacanti e disponibili ai fini dell'erogazione di un servizio efficace, efficiente e rispettoso dei principi di trasparenza ed economicità, previsti dalla normativa vigente;
    e) venga prevista una formazione specifica, mirata e programmata nell'ambito universitario per il personale docente che possa prevedere tirocini, stage e apprendistato.
(1-00400)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Centemero, Polverini, Palese».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto di lavoro

assunzione

ente locale

diritto del lavoro

accesso all'occupazione

personale

impiegato dei servizi pubblici

insegnante

lavoro temporaneo