ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 43 del 01/07/2013
Abbinamenti
Atto 1/00015 abbinato in data 01/07/2013
Atto 1/00019 abbinato in data 01/07/2013
Atto 1/00128 abbinato in data 01/07/2013
Atto 1/00129 abbinato in data 01/07/2013
Atto 1/00130 abbinato in data 01/07/2013
Atto 1/00131 abbinato in data 01/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: MELONI GIORGIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 01/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 01/07/2013
CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA 01/07/2013
CORSARO MASSIMO ENRICO FRATELLI D'ITALIA 01/07/2013
LA RUSSA IGNAZIO FRATELLI D'ITALIA 01/07/2013
MAIETTA PASQUALE FRATELLI D'ITALIA 01/07/2013
NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA 01/07/2013
TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 01/07/2013
TOTARO ACHILLE FRATELLI D'ITALIA 01/07/2013


Stato iter:
03/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 01/07/2013
Resoconto BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto FITZGERALD NISSOLI FUCSIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO GOVERNO 01/07/2013
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/07/2013

DISCUSSIONE IL 01/07/2013

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/07/2013

RITIRATO IL 03/07/2013

CONCLUSO IL 03/07/2013

Atto Camera

Mozione 1-00132
presentato da
MELONI Giorgia
testo di
Lunedì 1 luglio 2013, seduta n. 43

   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 prevede, per gli Stati membri dell'Unione Europea, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da organismi geneticamente modificati attraverso l'applicazione del principio di «salvaguardia»;
    la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e con tale atto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato indicato quale autorità competente a livello nazionale, con il compito di coordinare l'attività amministrativa e tecnico-scientifica, il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni istituzionali con la Commissione europea, con il supporto della commissione interministeriale di valutazione;
    il decreto legislativo n. 224 del 2003, all'articolo 25, recepisce quanto stabilito dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, in relazione alla cosiddetta «clausola di salvaguardia», mediante la quale le autorità nazionali preposte – per l'Italia i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute – possono bloccare l'immissione nel proprio territorio di un prodotto transgenico ritenuto pericoloso;
    con l'attivazione di tale clausola si dà luogo ad una serie di consultazioni fra la Commissione europea, le autorità nazionali, il produttore, gli organismi che sono intervenuti nella procedura di valutazione della conformità e tutte le parti interessate;
    la normativa comunitaria consente, comunque, alla Commissione europea di annullare il ricorso alla clausola di salvaguardia in caso di evidenze scientifiche contrarie;
    la direttiva 2001/18/CE costituisce anche la norma che getta le basi per regolamentare la cosiddetta coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche; l'articolo 22, infatti, prevede che gli organismi geneticamente modificati autorizzati in conformità alla direttiva debbano poter circolare liberamente all'interno dell'Unione europea, mentre l'articolo 26-bis (introdotto dal regolamento (CE) n. 1829/2003) dispone che «gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti», consentendo, quindi, agli Stati membri di introdurre, nel proprio ordinamento, norme specifiche per regolare la coesistenza;
    con il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, erano state previste disposizioni per assicurare la «coesistenza» tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, ma il successivo intervento della Corte costituzionale – con la sentenza n. 116 del 2006 – che ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità nella parte ritenuta di esclusiva competenza legislativa regionale in materia di agricoltura, ha causato un vuoto normativo molto dannoso, poiché sono stati mantenuti in vigore sia il principio della libertà di scelta dell'imprenditore sia il principio della coesistenza, mancando però del tutto le parti operative e tecniche per attuare la coesistenza, e, di conseguenza, ogni norma nazionale o regionale che vieta l'utilizzo di colture transgeniche diventa contraria al principio di coesistenza stabilito a livello europeo;
    tale orientamento è stato da ultimo riconfermato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'ottobre 2012 (sul caso di specie Pioneer Hi Bred Italia Srl contro Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), con cui la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE: per la Corte di giustizia dell'Unione europea uno Stato membro, ai sensi del citato articolo 26-bis, può disporre restrizioni e divieti geograficamente delimitati solo nel caso e per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate, mentre, viceversa, uno Stato membro non può, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture, vietare, in via generale, la coltivazione di prodotti organismi geneticamente modificati autorizzati ai sensi della normativa dell'Unione europea e iscritti nel catalogo comune;
    fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE – attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee – che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente;
    in via più generale e in ambito comunitario, l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza dell'impatto socio-economico derivante dall'uso del transgenico che deve essere valutato a pieno titolo accanto a quelli già riconosciuti in merito all'ambiente e alla salute;
    la Commissione europea sta intensificando la propria opera per giungere rapidamente ad una revisione della direttiva 2001/18/CE, con l'obiettivo di rendere gli Stati membri maggiormente autonomi in merito alle linee guida da autorizzare a livello nazionale;
    il 28 gennaio 2013, il Ministro delle politiche agricole, alimentare e forestali pro tempore ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore di «guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di organismi geneticamente modificati in Italia»;
    le regioni hanno ripetutamente dichiarato la loro ferma opposizione all'introduzione di colture transgeniche in Italia, sottolineando la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura italiana, la qualità e la specificità dei suoi prodotti;
    ad oggi, otto nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di organismi geneticamente modificati autorizzate nei loro territori;
    l'agroalimentare, anche in tempo di crisi, si conferma uno dei motori del sistema produttivo italiano grazie, in particolare, ad ottimi risultati nell’export, ottenuti in virtù degli enormi investimenti dei produttori e dei trasformatori per garantire qualità e tracciabilità ai prodotti italiani;
    è necessario proseguire nella ricerca scientifica al fine di giungere a maggiori certezze circa gli eventuali danni alla salute provocati dalle colture transgeniche;
    in attesa di evidenze più univoche, è opportuno avvalersi del principio di precauzione, non autorizzando né la semina su larga scala, né la sperimentazione in campo aperto, poiché questa, in assenza di regole certe in materia di coesistenza con le colture tradizionali e biologiche, si tradurrebbe in un'irrimediabile contaminazione de facto;
    tutte le rilevazioni demoscopiche effettuate in Italia e in Europa nel corso degli ultimi anni confermano una profonda diffidenza da parte dei consumatori sulla salubrità e sull'utilità degli organismi geneticamente modificati;
    un'immissione nel mercato di prodotti geneticamente modificati recherebbe un danno di immagine significativo al made in Italy agroalimentare, da sempre sinonimo di qualità e tipicità;
    tale rischio sarebbe particolarmente significativo se fosse vero che, come si apprende dalla stampa, nei silos di stoccaggio della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia ci sarebbero 52 mila sacchi di mais transgenico Mon810, sufficienti a coltivare 32 mila ettari, pronti per la semina;
    per questa ragione, in data 29 marzo 2013, il Ministero della salute pro tempore aveva inoltrato alla direzione generale per la salute e i consumatori della Commissione Europea la richiesta di sospensione d'urgenza dell'autorizzazione alla messa in coltura in Italia e nel resto d'Europa di sementi di mais Mon810,

impegna il Governo:

   ad avvalersi della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e all'articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003 di recepimento della suddetta direttiva, al fine di evitare ogni forma di coltivazione in Italia di organismi geneticamente modificati autorizzati, almeno fino all'emergere di evidenze scientifiche condivise circa la loro non pericolosità per la salute e l'ambiente;
   a valutare l'opportunità di adottare anche appositi interventi normativi urgenti, affinché le autorità competenti siano dotate degli strumenti utili per rafforzare, d'intesa con le regioni, i controlli e le sanzioni per i produttori che coltivino sementi transgeniche senza la preventiva notifica e senza rispettare le prescrizioni finalizzate ad evitare la contaminazione delle altre colture;
   a prevedere l'incremento delle attività di controllo per potenziare, d'intesa con le regioni, la sorveglianza sui prodotti sementieri in corso di distribuzione ed intervenire in presenza di sementi transgeniche non autorizzate;
   a richiedere con maggiore determinazione alla Commissione europea l'adozione di una nuova iniziativa di modifica della direttiva 2001/18/CE, al fine di consentire agli Stati membri una maggiore autonomia decisionale per preservare i rispettivi territori dalle contaminazioni da organismi geneticamente modificati;
   a richiedere alla Commissione europea di garantire la più totale trasparenza in merito alla composizione e all'azione della European food safety authority (Efsa), istituita nel 2002, dopo intense trattative condotte dal Governo italiano pro tempore, e con sede a Parma, cui compete il processo di approvazione scientifica preliminare all'autorizzazione e alla immissione sul mercato di nuove sementi transgeniche.
(1-00132) «Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

organismo geneticamente modificato