Legislatura: 17Seduta di annuncio: 34 del 17/06/2013
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SISTO FRANCESCO PAOLO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/06/2013 BALDELLI SIMONE IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/06/2013 ABRIGNANI IGNAZIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 17/06/2013 Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE INTERVENTO PARLAMENTARE 17/06/2013 Resoconto GUTGELD ITZHAK YORAM PARTITO DEMOCRATICO Resoconto BIFFONI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 25/06/2013 Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) DICHIARAZIONE VOTO 25/06/2013 Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA Resoconto BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE Resoconto ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO Resoconto COSTA ENRICO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 17/06/2013
DISCUSSIONE IL 17/06/2013
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/06/2013
ATTO MODIFICATO IL 18/06/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/06/2013
ACCOLTO IL 25/06/2013
PARERE GOVERNO IL 25/06/2013
DISCUSSIONE IL 25/06/2013
APPROVATO IL 25/06/2013
CONCLUSO IL 25/06/2013
La Camera,
premesso che:
è in discussione l'approvazione da parte del Governo del decreto del Presidente della Repubblica in attuazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che predispone una specifica tabella unica su tutto il territorio nazionale delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra dieci e cento punti, nonché del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso;
finalità dei suddetti articoli è, pertanto, la fissazione in maniera univoca, ai fini del risarcimento del danno in sede assicurativa responsabilità civile auto, dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno alla persona derivante da lesioni che abbiano determinato macrolesioni e lesioni di lieve entità, con l'obiettivo, dunque, di ovviare ad un sistema eterogeneo fondato su tabelle predisposte dai singoli tribunali ed eventualmente suscettibili di dar vita a forti disuguaglianze e disparità di trattamento tra le vittime dei sinistri;
fino ad oggi infatti tali valutazioni sono riservate alla giurisprudenza; recentemente la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 emessa dalla III sezione della Corte di cassazione ha esteso a tutto il territorio nazionale la tabella seguita dal tribunale di Milano (da tempo spontaneamente adottata da molti altri tribunali), dichiarando che gli importi risarcitori contenuti in quella tabella rappresentano il valore da ritenersi equo. Tale orientamento è stato confermato dalle sentenze Cass. civ. sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402, Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, e dall'ordinanza 4 gennaio 2013, n. 134;
in particolare, con la sentenza n. 12408 del 2011 la Corte di cassazione ha ritenuto le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano le più «congrue» sia per il metodo di calcolo, sia per i valori risarcitori; va rilevato, inoltre, che le suddette tabelle rappresentavano e rappresentano ancora il frutto di un annoso e meditato dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di danno alla persona;
lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 all'attenzione dell'Esecutivo, risulta essere profondamente penalizzante nei confronti delle vittime, in quanto produrrebbe, rispetto alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano, una consistente riduzione del risarcimento del danno biologico;
per questo motivo si sono avute forti reazioni da parte delle molte associazioni dei consumatori e dei familiari delle vittime di incidenti stradali che ritengono il provvedimento fortemente lesivo del diritto di tutti i danneggiati ad un adeguato e dignitoso risarcimento dei danni subiti;
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica si è espresso in sede consultiva il Consiglio di Stato, con il parere reso all'adunanza generale in data 8 novembre 2011, rilevando che potrebbero derivare possibili effetti distorsivi connessi all'applicazione ai soli sinistri stradali degli indici parametrici di cui alle tabelle, rispetto ad analoghe situazioni di lesioni, non intervenute nell'ambito della circolazione stradale, chiedendo al Ministero di valutare l'opportunità di un'eventuale modifica normativa;
pertanto, alla luce della delicatezza e dell'importanza del tema, che incide su diritti costituzionalmente garantiti, si reputa indispensabile per il Parlamento promuovere un approfondimento della materia, nei suoi vari aspetti, sociali, sanitari, economico-finanziari, e un proficuo confronto sia con il Governo che con tutti i soggetti coinvolti, mediante un'indagine conoscitiva e lo svolgimento di specifiche audizioni, che tengano conto della giurisprudenza della Corte di cassazione e dell'importanza che riveste oggi in tale settore l'utilizzo, come parametro di riferimento, dei valori risarcitori previsti nelle tabelle del tribunale di Milano;
questa urgenza è resa ancor più necessaria dalla circostanza che sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica non è previsto un parere delle competenti commissioni parlamentari, dal momento che sarà emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
inoltre, l'approfondimento suddetto risulta necessario in virtù della sopravvenienza normativa costituita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, che in materia di responsabilità professionale ha specificato che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui ai già citati articolo 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005,
impegna il Governo
ad adottare il decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di cui in premessa, considerata l'importanza di uno strumento che garantisca certezza e uniformità valutativa al risarcimento del danno, solo successivamente ad un rapido, ma approfondito esame della materia da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che potranno eventualmente disporre un'indagine conoscitiva sull'argomento, con particolare riguardo al valore pecuniario attribuito ad ogni singolo punto di invalidità, alle modalità di adeguamento periodico della stessa e alle conseguenze sui premi delle polizze, al fine di garantire un giusto risarcimento alle vittime di gravi handicap psicofisici.
(1-00103)
(Nuova formulazione) «Costa, Sisto, Baldelli, Abrignani».
EUROVOC :danno
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circolazione stradale
incidente di trasporto