Legislatura: 17Seduta di annuncio: 34 del 17/06/2013
Primo firmatario: BOCCUZZI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 MARTELLA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 GUTGELD ITZHAK YORAM PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 BIFFONI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2013 ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013 ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2013 MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2013
Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013 25/06/2013 MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013 20/06/2013 ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2013 20/06/2013 AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 20/06/2013 25/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 17/06/2013 Resoconto BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 17/06/2013 Resoconto GUTGELD ITZHAK YORAM PARTITO DEMOCRATICO Resoconto BIFFONI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 25/06/2013 Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) DICHIARAZIONE VOTO 25/06/2013 Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA Resoconto BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE Resoconto ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO Resoconto COSTA ENRICO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO
ATTO MODIFICATO IL 17/06/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 17/06/2013
DISCUSSIONE IL 17/06/2013
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/06/2013
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/06/2013
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/06/2013
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/06/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/06/2013
ACCOLTO IL 25/06/2013
PARERE GOVERNO IL 25/06/2013
DISCUSSIONE IL 25/06/2013
APPROVATO IL 25/06/2013
CONCLUSO IL 25/06/2013
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il codice delle assicurazioni private, stabilisce, all'articolo 138, la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, nonché, all'articolo 139, la predisposizione, con la medesima procedura, di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra uno e nove punti di invalidità;
finalità degli articoli 138 e 139 del citato decreto legislativo, e dei successivi provvedimenti attuativi, è pertanto la fissazione in maniera univoca, ai fini del risarcimento del danno in sede assicurativa della responsabilità civile automobilistica, dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno alla persona derivante da lesioni che abbiano determinato macrolesioni e lesioni di lieve entità;
il Ministro della salute ha istituito, il 26 maggio 2004, una commissione di studio, composta dai rappresentanti del medesimo Ministero, dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, della giustizia, dell'Inail, dell'Ania, e da esperti in medicina legale, e successivamente integrata con rappresentanti delle associazioni familiari e vittime della strada e dell'osservatorio della Lega italiana dei diritti dell'uomo;
i lavori della commissione di studio si sono conclusi con la redazione di uno schema di tabella, oggetto di una valutazione preliminare del Consiglio dei ministri, il 3 agosto 2011, e successivamente del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, l'8 novembre 2011;
il 7 giugno 2011, tuttavia, era intervenuta in materia la sentenza della Corte di cassazione n. 12408, la quale aveva stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 del codice civile, deve garantire non solo l'adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile ed iniquo che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché le relative controversie sono decise da differenti uffici giudiziari dall'affermazione del generale principio di uguaglianza, la Corte di cassazione aveva tratto la conclusione che, sempre in assenza dei criteri stabiliti dalla legge e in virtù dei suoi compiti di indicazione ai giudici di merito di criteri uniformi, i criteri per la liquidazione del danno alla persona fossero individuati nelle cosiddette «tabelle» di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale;
gli effetti distorsivi derivanti dalla differenziazione territoriale dei risarcimenti dei danni non patrimoniali sono stati rilevati anche nel citato parere del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che l'esigenza di porre rimedio a tali distorsioni «appare sicuramente condivisibile e coerente con le esigenze ordinamentali di parità di trattamento tra situazione analoghe, nonché in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione», tra i quali viene ricordata proprio la sentenza della Corte di cassazione, sezione III, 7 giugno 2011, n. 12408;
se lo schema di decreto del Presidente della Repubblica datato marzo 2013 ed avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 sembrerebbe, pertanto, risolvere in via definitiva il problema relativo all'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale dei risarcimenti, dal confronto con le tabelle del tribunale di Milano emerge una riduzione dei valori risarcitori che ha suscitato molte proteste da parte delle associazioni delle vittime di sinistri stradali, che lo hanno considerato «fortemente lesivo della dignità umana e non rispondente alle esigenze di solidarietà consolatorie, riparatorie e satisfattive del danno da RC-auto»;
va considerato che il danno alla persona è composto da due componenti: il danno patrimoniale, calcolabile oggettivamente, e il danno non patrimoniale, non calcolabile oggettivamente, ma attribuito «equamente» dai tribunali o dalle tabelle, a sua volta distinto tradizionalmente in danno biologico, ossia il valore della perdita della funzionalità biologica dovuta alla lesione, il danno morale, variabile da caso a caso, tra il 25 ed il 50 per cento del danno biologico, e il danno esistenziale, molto soggettivo e variabile;
la tabella unica è difficilmente comparabile con le tabelle del tribunale di Milano, poiché queste regolamentano tutto il danno non patrimoniale, inglobando accanto al danno biologico anche il danno morale con riferimento a una liquidazione congiunta complessiva dei danni riconosciuti, mentre la tabella unica prevista nello schema di decreto del Presidente della Repubblica regolamenta il solo danno biologico «standard», ferma restando la necessità di determinazione aggiuntiva dell'eventuale danno morale, poiché, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private gli importi possono essere aumentati nella misura massima del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le lesioni lievi, quando la menomazione incida su aspetti dinamico relazionali della persona;
indubbiamente, ragionare sulla congruità dell'ammontare dei risarcimenti è un esercizio difficile, perché attiene a un valore non monetizzabile, pertanto, lo scopo dell'emanando provvedimento dovrebbe essere esclusivamente quello di stabilire convenzionalmente criteri risarcitori certi e uniformi territorialmente, adeguati per le vittime e sostenibili relativamente alla spesa assicurativa;
peraltro, esiste una evidente correlazione tra importo dei premi ed entità dei risarcimenti che, per quanto riguarda il settore della responsabilità civile automobilistica, presenta dati articolati e non sempre univoci; tuttavia sono molti i fattori che influenzano il livello dei premi, come rilevato dalle recenti conclusioni dell'indagine svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle procedure di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore;
tutto ciò rende evidente come sia indispensabile, per il Parlamento, promuovere un approfondimento, mediante un rapido e approfondito confronto sulla materia nei suoi vari aspetti, sociali, sanitari, economico-finanziari, e un proficuo confronto sia con il Governo sia con tutti gli altri soggetti coinvolti;
questa urgenza è resa ancor più necessaria dalla circostanza, che sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica non è previsto un parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal momento che sarà emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
impegna il Governo
a sospendere l’iter di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 fino all'espletamento di un approfondito ma rapido confronto nelle Commissioni parlamentari competenti, così da tenere conto delle indicazioni che emergeranno in tali sedi, anche al fine di garantire l'adeguato contemperamento tra le esigenze di tutelare le vittime degli incidenti stradali e quelle di contenere i costi delle polizze della responsabilità civile automobilistica.
(1-00099)
(Nuova formulazione) «Boccuzzi, Causi, Verini, Martella, Fregolent, Gutgeld, Biffoni, Impegno, Lenzi, Pelillo, Sanga, Antezza, Argentin, Mongiello».
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