ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00081

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 31 del 11/06/2013
Abbinamenti
Atto 1/00045 abbinato in data 11/06/2013
Atto 1/00074 abbinato in data 11/06/2013
Atto 1/00078 abbinato in data 11/06/2013
Atto 1/00079 abbinato in data 11/06/2013
Atto 1/00080 abbinato in data 11/06/2013
Atto 1/00082 abbinato in data 11/06/2013
Atto 1/00087 abbinato in data 11/06/2013
Atto 1/00089 abbinato in data 11/06/2013
Atto 6/00014 abbinato in data 11/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 10/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDUZZI RENATO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
GIGLI GIAN LUIGI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
FITZGERALD NISSOLI FUCSIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
BUTTIGLIONE ROCCO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
CESA LORENZO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
CERA ANGELO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
DE MITA GIUSEPPE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
MARAZZITI MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
SANTERINI MILENA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/06/2013
PIEPOLI GAETANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 11/06/2013


Stato iter:
11/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/06/2013
Resoconto BINETTI PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/06/2013
Resoconto D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BIANCHI DORINA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto NARDI MARTINA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto AGOSTINI ROBERTA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto VECCHIO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto MARZANO MICHELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto LACQUANITI LUIGI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE VOTO 11/06/2013
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto FORMISANO ANIELLO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto ROCCELLA EUGENIA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 11/06/2013
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 11/06/2013

DISCUSSIONE IL 11/06/2013

ACCOLTO IL 11/06/2013

PARERE GOVERNO IL 11/06/2013

RESPINTO IL 11/06/2013

CONCLUSO IL 11/06/2013

Atto Camera

Mozione 1-00081
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31

   La Camera,
   premesso che:
    la libertà di coscienza trova ampio riconoscimento nel diritto internazionale, in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 18), nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 18) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 9, il quale recita: «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione»;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 10, comma 2, tutela specificamente il diritto all'obiezione di coscienza, confermando la crescente attenzione a livello internazionale verso la protezione di questo diritto;
    in continuità con le decisioni prese negli ultimi decenni, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha ribadito (risoluzione n. 1763, approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna persona, ospedale o istituzione sarà costretta, ritenuta responsabile o discriminata in alcun modo a causa di un rifiuto di eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un paziente ad un aborto o eutanasia o qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un uomo, di un feto o embrione umano, per qualsiasi motivo;
    fermo l'obbligo di garantire l'accesso alle cure mediche legali per tutelare il diritto alla salute, così come l'obbligo di garantire il rispetto del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione degli operatori sanitari degli Stati membri, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato il Consiglio d'Europa e gli Stati membri ad elaborare normative complete e chiare, che definiscano e regolino l'obiezione di coscienza in materia di servizi sanitari e medici, volte soprattutto a garantire il diritto all'obiezione di coscienza in relazione alla partecipazione alla procedura medica in questione e a far sì che i pazienti siano informati di ogni obiezione di coscienza in modo tempestivo e ricevano un trattamento appropriato, in particolare nei casi di emergenza;
    la promozione del diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico è affermata nelle «linee guida» della Federazione internazionale di ginecologia ed ostetricia (Figo) e della Organizzazione mondiale della sanità (Who-Europe);
    l'imperativo ad agire secondo coscienza e il diritto al rifiuto di prestazioni professionali contro coscienza è espressamente previsto dai codici deontologici delle principali professioni medico-sanitarie: dall'articolo 22 del codice di deontologia medica, dal punto 3.16 del codice deontologico 2010 dell'ostetrica/o e dall'articolo 8 del codice deontologico 2009 degli infermieri;
    il Comitato nazionale per la bioetica ha affrontato la questione dell'obiezione di coscienza nel documento «obiezione di coscienza e bioetica», pubblicato il 30 luglio 2012, nel quale si afferma che «l'obiezione di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata», «costituisce un diritto della persona» e risponde alla necessità di «assicurare una zona di rispetto della coscienza dei singoli», «anche in funzione del principio pluralista che caratterizza le democrazie contemporanee»;
    nello stesso documento il Comitato nazionale per la bioetica ricorda che l'obiezione di coscienza non è soltanto una forma di protezione della coscienza individuale, ma un’«istituzione democratica» che impedisce che «le maggioranze parlamentari o altri organi dello Stato neghino in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili»; in questo modo l'obiezione di coscienza si pone come «istanza critica» in un ordinamento democratico, segnando «una ulteriore presa di distanza dall'idea dello “Stato etico” come pretesa di imporre ex lege un solo punto di vista morale»;
    tale funzione di istanza critica è particolarmente evidente nell'obiezione di coscienza all'aborto, posto che il valore che ispira la scelta dell'obiettore è rappresentato dalla tutela della vita umana sin dal concepimento ed è noto che, nelle fondamentali sentenze nn. 27 del 1975 e 35 del 1997, la Corte costituzionale italiana ha affermato che «ha fondamento costituzionale la tutela del concepito, la cui situazione giuridica si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, denominando tale diritto come diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale»;
    la tutela del vita umana sin dal concepimento è del resto valore fondante della stessa legge n. 194 del 1978, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», che, nel suo primo articolo, «riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio»; lo scopo dichiarato della legge n. 194 del 1978 è, infatti, quello di porre fine alla piaga dell'aborto clandestino e di evitare il ricorso all'aborto, rimuovendone e superandone le cause profonde di natura culturale, economica e sociale, attraverso una serie di azioni di informazione e di sostegno affidate prioritariamente ai consultori familiari istituiti dalla legge n. 405 del 1975;
    il Comitato nazionale per la bioetica ha, altresì, sottolineato che l'obiezione di coscienza deve essere esercitata in maniera «sostenibile», nel rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto (articolo 54 della Costituzione), oltre che dei diritti spettanti secondo la legge. A questo scopo ha formulato una serie di raccomandazioni tra cui la previsione di misure adeguate per:
     a) «garantire l'erogazione dei servizi, eventualmente individuando un responsabile degli stessi»;
     b) evitare la discriminazione tanto degli obiettori quanto dei non obiettori, non facendo gravare sugli uni o sugli altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco qualificanti;
     c) predisporre «un'organizzazione delle mansioni e del reclutamento, negli ambiti della bioetica in cui l'obiezione di coscienza viene esercitata, che può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato atti a equilibrare, sulla base dei dati disponibili, il numero degli obiettori e dei non obiettori»;
     d) accertare attraverso controlli a posteriori che l'obiettore non svolga attività incompatibili con la sua scelta di obiezione;
    il contributo degli obiettori di coscienza all'attuazione della legge n. 194 del 1978 nelle sue parti finalizzate alla prevenzione dell'aborto può essere una valida prova della sincerità e autenticità dell'obiezione, ma è spesso difficile, se non impossibile, anche a causa del meccanismo della revoca immediata dell'obiezione di coscienza di cui all'articolo 9, sesto comma, della legge n. 194 del 1978,

impegna il Governo:

   a dare piena attuazione al diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico e a garantire la sua completa fruizione senza alcuna discriminazione o penalizzazione, in linea con l'invito del Consiglio d'Europa e secondo le raccomandazioni espresse dal Comitato nazionale per la bioetica, nonché a prevedere adeguati strumenti per il coinvolgimento degli obiettori di coscienza nelle attività di prevenzione dell'aborto, anche valorizzando il ruolo degli ordini professionali;
   a dare attuazione a quanto indicato dal Comitato nazionale per la bioetica, in particolare per rendere «sostenibile» il diritto all'obiezione di coscienza, attraverso idonee misure che:
    a) garantiscano l'erogazione di tutti i servizi previsti dalla legge n. 194 del 1978;
    b) evitino la discriminazione tanto degli obiettori quanto dei non obiettori, anche per quanto riguarda i carichi di lavoro e la tipologia delle prestazioni professionali;
    c) accertino che il personale che si avvale del diritto all'obiezione non svolga attività non compatibili con tale scelta.
(1-00081) «Binetti, Balduzzi, Gigli, Sberna, Nissoli, Buttiglione, Cesa, Cera, De Mita, Marazziti, Santerini».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga).

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1978 0194

EUROVOC :

obiezione di coscienza

Consiglio d'Europa

carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

bioetica

deontologia professionale

aborto