ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04741/063

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: LATRONICO COSIMO
Gruppo: MISTO-DIREZIONE ITALIA
Data firma: 30/11/2017


Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
PARERE GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2017

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017

PARERE GOVERNO IL 30/11/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04741/063
presentato da
LATRONICO Cosimo
testo di
Giovedì 30 novembre 2017, seduta n. 894

   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del disegno di legge da parte del Senato è stato approvato un emendamento che, con l'introduzione dell'articolo 19-quinquiesdecies, si pone l'obiettivo di regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, prevedendone cadenza mensile o sulla base di multipli del mese;
    l'esigenza di tale disposizione è sorta in seguito alle recenti politiche contrattuali di taluni operatori dei servizi di comunicazione che hanno stabilito una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei propri servizi su base inferiore al mese;
    l'ordinario sistema di rinnovo o fatturazione implementato dalla maggior parte degli operatori precedentemente alle menzionate recenti politiche contrattuali era basato su un periodo di 30 giorni, anche al fine di consentire un termine certo di comparazione tra il contenuto delle offerte acquistate e la relativa tariffa;
    peraltro, sia a livello nazionale che europeo e internazionale si ricorre comunemente a utilizzare la base di misurazione di 30 giorni per qualificare il mese, al fine di garantire un parametro omogeneo e costante di valutazione e misurazione di scambi e rapporti commerciali;
    a riprova di tale prassi, si ricordano:
     1. La convenzione « day count» della Banca centrale europea, che prevede un calcolo degli interessi sul credito basato su 30 giorni (quindi su 360 giorni/anno; cosiddetto «anno commerciale»), con cui la stessa Banca computa gli interessi;
     2. Il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, stabilendo che «se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni»;
     3. I pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (PA): le PA sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni;
     4. Le transazioni commerciali relative alle cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari, per le quali è prevista l'applicazione automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fissato in 30 giorni per le merci deteriorabili o 60 giorni per le altre tipologie di merci, a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
     5. I pagamenti effettuati fra imprese e fra imprese e PA nell'ambito di transazioni commerciali prevedono un termine per il pagamento di 30 giorni di calendario;
     6. La consegna di merci, così come previsto dal Codice del consumo, deve essere effettuata dal commerciante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto nel caso di merce non ritirata o ordinata a domicilio, a meno che non sia stata esplicitamente concordata una diversa data di consegna;
    rinunciare al periodo standard di 30 giorni per rinnovi e fatturazione, in favore del criterio della mensilità, evidentemente mutevole su base annua, comporterebbe l'insorgenza di enormi costi di implementazione e gestione dei sistemi di fatturazione in capo agli operatori;
    la volontà politica alla base della disposizione introdotta dal Senato all'articolo 19-quinquiesdecies era basata esclusivamente sull'intenzione di tutelare gli utenti finali da pratiche peggiorative e poco trasparenti ed era priva di alcuna intenzione di aggravare con nuovi oneri le ordinarie modalità di definizione delle offerte commerciali degli operatori dei servizi di comunicazione,

impegna il Governo:

   a garantire un'interpretazione del riferimento alla mensilità come relativo a un periodo pari ad almeno 30 giorni, consentendo quindi la determinazione del periodo minimo di fatturazione in almeno 30 giorni o multipli;
   a chiarire espressamente tale interpretazione nell'ambito del primo provvedimento legislativo utile.
9/4741/63Latronico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fatturazione

relazioni economiche

servizio sanitario nazionale