ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04741/058

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/11/2017


Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
PARERE GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2017

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017

PARERE GOVERNO IL 30/11/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04741/058
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 30 novembre 2017, seduta n. 894

   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1 comma 195 e seguenti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – legge di bilancio 2017, si è intervenuti sul comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 estendendo l'istituto del cumulo agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, prevedendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico in base ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pensione di vecchiaia, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva, pensione anticipata, prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    per effetto delle modifiche introdotte dalla norma di cui sopra, a coloro che a suo tempo hanno optato per l'istituto della ricongiunzione onerosa, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, escludendo però i casi in cui si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto o che si sia dato luogo alla liquidazione di una pensione;
    l'Inps nella quantificazione degli oneri inerente l'A.C. 225/929, trasmessa alla Commissione Lavoro il 30 giugno 2014, ha specificato che l'estensione della facoltà di cumulo dei contributi ai soggetti, anche già pensionati, che abbiano già esercitato la ricongiunzione a titolo oneroso con relativo pagamento totale, comporterebbe un onere di 1,5 milioni di euro, a titolo di restituzione di quanto finora versato;
    abbiamo casi documentabili di lavoratori che per accedere alla pensione sono stati costretti loro malgrado, dopo l'approvazione delle legge 122/2010, a ricorrere all'istituto della ricongiunzione, con pesantissimi oneri, che comportano per coloro che chiedono la rateizzazione, una trattenuta sulla pensione di circa 600 mensili euro, a fronte di pensione netta circa 1200 euro al mese, quindi la metà dell'importo di pensione teoricamente spettante,

impegna il Governo

a valutare nell'ambito delle risorse stanziate per le misure dal comma 195 al comma 198 e dal comma 212 al comma 221 dell'articolo 1 della legge 232/2016, legge di bilancio per il 2017, e già risparmiate come certificato dall'articolo 8 dell'atto Camera 4741 attualmente in discussione, considerato l'esiguità dell'onere, ma la grave ingiustizia subita dagli interessati e adesso corretta finalmente con la possibilità di cumulo dopo ben 7 anni, a valutare idoneo provvedimento correttivo, al fine di consentire il ricalcolo della pensione in base all'istituto del cumulo dei contributi, anche a coloro che sono già in pensione o che hanno già perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto per la ricongiunzione, in modo da poter sanare l'ingiustizia di aver dovuto pagare i contributi 2 volte.
9/4741/58Gnecchi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato