ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04741/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE VALERIA PARTITO DEMOCRATICO 30/11/2017
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/11/2017


Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
PARERE GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2017

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017

PARERE GOVERNO IL 30/11/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04741/003
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Giovedì 30 novembre 2017, seduta n. 894

   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, reca all'articolo 19-quaterdecies disposizioni per l'introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati;
    il comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies prevede che quanto disposto dall'introduzione dell'articolo 13-bis nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applichi in quanto compatibile anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    il comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies prescrive che la pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 19-quaterdecies dispone il rispetto di parametri di equo compenso definiti attraverso decreti ministeriali per la regolazione dei rapporti fra i professionisti, anche iscritti ad ordini e collegi, e tutte le pubbliche amministrazioni, le banche e le assicurazioni, le medie e le grandi imprese;
    si rende necessario, per l'emanazione dei decreti ministeriali suddetti riguardanti tutti i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un confronto fra il governo e le associazioni, le casse e le rappresentanze del lavoro autonomo non imprenditoriale,

impegna il Governo

nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali contenenti i parametri dell'equo compenso, a convocare il Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare per la definizione dei parametri per i professionisti non iscritti ad ordini o non inclusi nelle tabelle di cui ai decreti ministeriali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
9/4741/3Gribaudo, Valeria Valente, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

grande impresa

lavoro autonomo