Legislatura: 17Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 30/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) PARERE GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
DISCUSSIONE IL 30/11/2017
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017
PARERE GOVERNO IL 30/11/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017
CONCLUSO IL 30/11/2017
La Camera,
premesso che:
la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
come previsto dalla legislazione i comuni hanno anticipato per conto dello Stato le spese di funzionamento (sezioni distaccate e/o tribunali) ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, che ne prevedeva il rimborso. Successivamente la legge di stabilità del 2015 (commi 526-530, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha radicalmente modificato la questione attribuendo dal 1o settembre 2015 gli oneri in questione in carico al Ministero della giustizia;
i comuni hanno ottenuto un rimborso molto parziale delle spese sostenute fino al 2015 in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, Tabella D, di quanto speso, e rimarrebbero pertanto a carico degli stessi spese ingenti non rimborsate, nei confronti di tutti i comuni sede delle 220 sezioni distaccate o sezione di Tribunale soppresse,
impegna il Governo
a porre in essere ogni iniziativa atta a modificare la legislazione vigente affinché si possa provvedere alla refusione delle spese sostenute fino al 2015 dai comuni sede dei soppressi uffici giudiziari, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, in misura almeno pari a quanto previsto dalla precedente legislazione di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, nonché a stabilire un numero di rate di rimborso annuali congruo e comunque non superiori a cinque.
9/4741/130. Molteni, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):spese di funzionamento
impresa in difficolta'
rimborso