ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04741/119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 30/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/11/2017


Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
PARERE GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2017

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017

PARERE GOVERNO IL 30/11/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04741/119
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Giovedì 30 novembre 2017, seduta n. 894

   La Camera,
   premesso che:
    l'evoluzione delle tecnologie e del gusto dei consumatori ha determinato un progressivo cambiamento del settore della panificazione, che si è saputo adattare alle nuove sfide ed è rimasto uno dei settori di punta della produzione agroalimentare nazionale. Un settore che dovrebbe essere tutelato e messo in condizioni di operare al meglio delle proprie capacità e di continuare a investire e innovare;
    la normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»);
    nello specifico, con l'abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della legge n. 580 del 1967, si è realizzata una vera e propria liberalizzazione degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria, dando così una più attuale ed ampia definizione di «pane» ai fini alimentari;
    nonostante questa sostanziale evoluzione della normativa sulla lavorazione e commercializzazione del pane, la disciplina IVA, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha mantenuto il riferimento al Titolo III alla legge n. 580 del 1967 (in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998) allo scopo di individuare i prodotti della cosiddetta «panetteria ordinaria» soggetti ad aliquota super ridotta del 4 per cento;
    la lista degli ingredienti e sostanze previste dal Titolo III della legge n. 580 del 1967, a distanza di 50 anni dalla sua originaria formulazione, si sta rivelando sempre più inadeguata nel disciplinare le evoluzioni accadute e soprattutto future del progresso tecnologico e nel tener conto delle esigenze nutrizionali e delle richieste dei consumatori, che fisiologicamente condizionano l'offerta e la varietà di prodotti della panetteria ordinaria;
    si rende necessario un chiarimento normativo, atteso da almeno venti anni dal settore, che attualizzi l'accezione di panetteria ordinaria, riconducendo in via interpretativa l'individuazione dei principali ingredienti ammessi alle categorie merceologiche di quelli già attualmente previsti;
    a titolo esemplificativo può essere utile citare il caso di una schiacciatina che incorpora origano piuttosto che rosmarino. Poiché quest'ultimo ingrediente non è espressamente menzionato nel richiamato Titolo III, la schiacciatina al rosmarino dovrebbe scontare un'aliquota del 10 per cento mentre la stessa schiacciatina all'origano l'aliquota del 4 per cento. Un distinguo di aliquota sulla base di ingredienti – nel caso specifico erbe aromatiche – che di fatto non hanno alcuna rilevanza sulle caratteristiche della cosiddetta panetteria ordinaria;
    l'intervento normativo favorirebbe il rilancio della produzione e dei consumi, sviluppando l'indotto di un'intera filiera con positivi effetti collaterali per la crescita economica del Paese, e inoltre permetterebbe al comparto della panificazione di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e di fronteggiare in modo efficace la concorrenza particolarmente agguerrita dei prodotti esteri,

impegna il Governo

a prevedere una norma interpretativa di natura tecnica, in merito all'applicazione dell'IVA alla cessione di prodotti di panetteria, che chiarisca in modo risolutivo che non si amplia il novero dei prodotti soggetti all'IVA al 4 per cento ma si procede ad una definizione aggiornata di prodotti della panetteria ordinaria nonché ad un adeguamento della normativa all'evoluzione delle tecniche di produzione che in questo campo avanzano molto celermente.
9/4741/119Gianluca Pini, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cereali per panificazione

revisione della legge

abrogazione