ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04741/110

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: MORANI ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/11/2017


Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
PARERE GOVERNO 30/11/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2017

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017

PARERE GOVERNO IL 30/11/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04741/110
presentato da
MORANI Alessia
testo di
Giovedì 30 novembre 2017, seduta n. 894

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in corso di conversione reca misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi;
    nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato è stato approvato un emendamento che, con l'introduzione dell'articolo 19-quinquiesdecies, si pone l'obiettivo di regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, prevedendone cadenza mensile o sulla base di multipli del mese;
    l'esigenza di tale disposizione è sorta in seguito alle recenti politiche contrattuali di taluni operatori dei servizi di comunicazione che hanno stabilito una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei propri servizi su base inferiore al mese, comportando di fatto un aggravio per i consumatori, con l'aggiunta di una tredicesima mensilità e un aumento dei costi annuali a carico di ciascun utente;
    l'ordinario sistema di rinnovo o fatturazione implementato dalla maggior parte degli operatori precedentemente alle menzionate recenti politiche contrattuali era basato su un periodo di 30 giorni, anche al fine di consentire un termine certo di comparazione tra il contenuto delle offerte acquistate e la relativa tariffa;
    peraltro, sia a livello nazionale che europeo e internazionale si ricorre comunemente alla base di misurazione di 30 giorni per qualificare il mese, al fine di garantire un parametro omogeneo e costante di valutazione e misurazione di scambi e rapporti commerciali;
    a riprova di tale prassi, si ricordano la convenzione «day count» della Banca centrale europea, che prevede un calcolo degli interessi sul credito basato su 30 giorni (quindi su 360 giorni/anno; cosiddetto «anno commerciale»), con cui la stessa Banca computa gli interessi; il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, stabilendo che «se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni»; i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (PA): le PA sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni; le transazioni commerciali relative alle cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari, per le quali è prevista l'applicazione automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fissato in 30 giorni per le merci deteriorabili o 60 giorni per le altre tipologie di merci, a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura; i pagamenti effettuati fra imprese e fra imprese e PA nell'ambito di transazioni commerciali prevedono un termine per il pagamento di 30 giorni di calendario; la consegna di merci, così come previsto dal Codice del consumo, deve essere effettuata dal commerciante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto nel caso di merce non ritirata o ordinata a domicilio, a meno che non sia stata esplicitamente concordata una diversa data di consegna;
    rinunciare al periodo standard di 30 giorni per rinnovi e fatturazione, in favore del criterio della mensilità, evidentemente mutevole su base annua, comporterebbe l'insorgenza di enormi costi di implementazione e gestione dei sistemi di fatturazione in capo agli operatori;
    la volontà politica alla base della disposizione introdotta dal Senato all'articolo 19-quinquiesdecies era basata esclusivamente sull'intenzione di tutelare gli utenti finali da pratiche peggiorative e poco trasparenti, quali in particolare l'aumento delle mensilità e dei costi annui, ed era priva di alcuna intenzione di aggravare con nuovi oneri le ordinarie modalità di definizione delle offerte commerciali degli operatori dei servizi di comunicazione,

impegna il Governo:

   a garantire, fermo restando il limite delle dodici mensilità annue, un'interpretazione del riferimento alla mensilità come relativo a un periodo pari a 30 giorni, consentendo quindi la determinazione del periodo minimo di fatturazione in 30 giorni o multipli di 30 giorni;
   a chiarire espressamente tale interpretazione nell'ambito del primo provvedimento legislativo utile assicurare, per quanto di competenza, il monitoraggio che il ripristino della cadenza;
   a vigilare, in ogni caso, e per quanto di competenza, che il ripristino della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base ordinaria non comporti, neanche indirettamente, un aumento dei costi annui ovvero la ridefinizione delle tariffe e dei canoni sottoscritti dai clienti.
9/4741/110Morani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fatturazione

relazioni economiche

servizio sanitario nazionale