Legislatura: 17Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Primo firmatario: BECATTINI LORENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) PARERE GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
DISCUSSIONE IL 30/11/2017
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017
PARERE GOVERNO IL 30/11/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017
CONCLUSO IL 30/11/2017
La Camera,
premesso che:
l'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 distingue i rifiuti urbani da quelli speciali, definendo questi ultimi come quelli derivanti da una serie di attività, fra le quali quelle agricole, industriali e artigianali;
i produttori di rifiuti speciali gestiscono il loro smaltimento, solitamente attraverso accordi con aziende private, e pagandone i relativi oneri, mentre lo smaltimento dei rifiuti urbani è pagato attraverso la TARI, in parte determinata dalla superficie del locale o area scoperta suscettibile di produrre rifiuti urbani;
secondo il primo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le aree delle attività produttive in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non sono assoggettabili alla TARI;
tuttavia lo stesso comma 649 al terzo periodo dà ai comuni la possibilità di individuare tramite regolamento «le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione»;
secondo l'interpretazione di alcuni comuni quest'ultima previsione consentirebbe alle amministrazioni di attuare tramite regolamento prassi più restrittive in materia di aree esenti dalla TARI, ad esempio impedendo l'esenzione dei magazzini o includendo nelle superfici tassabili anche le aree calpestabili non occupate da macchinari che producono rifiuti speciali;
il Ministero dell'economia e delle finanze è intervenuto su questa questione con la risoluzione N. 2/DF (Prot. 47505), spiegando che la potestà regolamentare prevista dal terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 può essere utilizzata solo per estendere l'esenzione delle superfici dall'onere della TARI, e non per prevedere letture più restrittive del principio di cui al primo periodo dello stesso comma;
la risoluzione spiega dunque che non è corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificatamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di essere occupate dai macchinari, così come non è corretta l'applicazione del prelievo sui magazzini nei quali si producono «in via continuativa e prevalente» rifiuti speciali;
tuttavia, come segnalato dalle associazioni di categoria, in molti comuni si applicano norme sulla TARI più restrittive rispetto a quanto espressamente previsto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e che costringono dunque le attività produttive a pagare due volte gli oneri sui rifiuti e procurando loro un ingiusto danno economico,
impegna il Governo:
a monitorare l'applicazione da parte dei comuni delle norme sulla TARI previste dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147;
a prendere iniziative di propria competenza per far sì che i comuni applichino le norme sulle superfici assoggettabili alla TARI in maniera corretta, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 e dalla risoluzione ministeriale citata in premessa.
9/4741/109. Becattini.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rifiuti
risoluzione
conseguenza economica