ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04652/052

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 883 del 08/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: MURGIA BRUNO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 08/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/11/2017
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/11/2017


Stato iter:
08/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/11/2017
CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 08/11/2017

PARERE GOVERNO IL 08/11/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/11/2017

CONCLUSO IL 08/11/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04652/052
presentato da
MURGIA Bruno
testo di
Mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame intende colmare un vuoto normativo che ha frenato il migliore sviluppo dello spettacolo dal vivo nel nostro Paese dopo la legge 30 aprile 1985, n. 163 che, istituendoli Fondo Unico per lo Spettacolo disponeva altresì la definizione, mai avvenuta, di un innovativo quadro di riferimento organico per la migliore utilizzazione delle nuove risorse;
    a tal fine il provvedimento in esame appare largamente condivisibile, pur sembrando eccessiva l'attribuzione di deleghe al Governo in una materia che la Costituzione attribuisce alla competenza concorrente Stato-regioni;
    il provvedimento in esame reca positivi interventi a favore delle strutture dello spettacolo dal vivo considerando, al fine di realizzare al meglio le finalità della legge, la necessità di sostenere, oltre alle attività di produzione anche i luoghi ove queste possono essere offerte al pubblico;
    vi sono comparti ed attività che per le peculiarità del loro svolgimento al di fuori degli spazi tradizionali hanno serie difficoltà ad offrirsi al pubblico, in particolare le attività circensi in ogni loro espressione, e quelle dello spettacolo viaggiante e dell'arte di strada;
    la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante», riconoscendo la funzione sociale del circo e dello spettacolo viaggiante, all'articolo 9 prevede che «Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno. (...) Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria»;
    a quasi cinquanta anni di distanza dalla entrata in vigore della legge 337/68 tale disposizione è andata incontro ad una elusione pressoché totale, così come accaduto per i richiami all'obbligo di legge effettuati con la circolare del Ministero dell'interno 599/c. 12488 13500 del 19 luglio 1995 considerando che la stragrande maggioranza dei Comuni italiani, compresi i principali capoluoghi quali Roma, Milano, Firenze, Bari, etc., è addirittura priva della indicazione delle aree, elemento basilare indispensabile per esercitare l'attività, e la cui assenza costringe le imprese circensi e dello spettacolo viaggiante ad allestire le loro strutture mobili in zone periferiche, su terreni impraticabili che spesso necessitano di essere resi agibili, di conseguenza sobbarcandosi anche costi ingenti, a partire dalle spese di affitto delle aree private;
    la problematica delle aree è andata via peggiorando col passare degli anni, e tutto ciò appare ancora più paradossale se si confronta la situazione italiana con quella dei Paesi europei più «affini», ovvero Francia, Svizzera, Germania in primis, dove sussistono aree attrezzate nel cuore dei centri urbani, spesso nelle piazze principali e storiche;
    l'individuazione delle regole e degli spazi riguarda anche l'effettuazione dell'attività degli artisti di strada, dei quali il provvedimento in essere riconosce la funzione per il loro «apporto alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra urbani»;
    con l'articolo 1 del disegno di legge in esame la Repubblica riconosce modalità di collaborazione tra Stato ed Enti locali per la realizzazione delle finalità del provvedimento,

impegna il Governo

a definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi destinati allo svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi a tal fine funzionalmente attrezzati, nonché per consentire il migliore e libero svolgimento dell'attività degli artisti di strada.
9/4652/52Murgia, Russo, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ripartizione delle competenze

pubblicazione della legge

spettacolo di animali