Legislatura: 17Seduta di annuncio: 883 del 08/11/2017
Primo firmatario: IANNUZZI CRISTIAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 08/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 08/11/2017 CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/11/2017
ACCOLTO IL 08/11/2017
PARERE GOVERNO IL 08/11/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/11/2017
CONCLUSO IL 08/11/2017
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 4652-A recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» oltre ad alcune disposizioni precettive, prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi e la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo»;
negli ultimi decenni, con l'espansione della rete Internet, migliaia di opere dell'arte della letteratura, della cinematografia, sono state proiettate in un sistema che consente il libero accesso e la libera fruizione a una platea virtualmente illimitata aprendo uno scenario dalle enormi opportunità, ma investito anche da numerose preoccupazioni relativamente ai diritti d'autore;
in molti Paesi, determinati utilizzi di opere protette da copyright non violano i diritti del titolare del copyright. Ad esempio, negli Stati Uniti i diritti di copyright sono limitati dalla dottrina del «fair use», secondo cui determinati utilizzi di materiale protetto da copyright sono considerati leciti: fra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vanno annoverati l'utilizzo per finalità di critica, commento, informazione, insegnamento, istruzione o ricerca, i giudici statunitensi determinano se una difesa relativa al fair use è valida in base a quattro fattori con l'avvertenza che un solo fattore non è da solo sufficiente per ammettere o escludere a priori gli altri: 1) L'oggetto e la natura dell'uso, in particolare se ha natura commerciale oppure didattica e senza scopo lucrativo; 2) La natura dell'opera protetta; 3) La quantità e l'importanza della parte utilizzata, in rapporto all'insieme dell'opera protetta; 4) Le conseguenze di questo uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta;
in Italia, la nuova formulazione dell'articolo 70, introdotta dal decreto legislativo n. 68 del 2003, che ha recepito la Direttiva UE sul diritto d'autore nella Società dell'informazione, ha esteso la portata della disposizione in senso maggiormente aderente alla disposizione contenuta nello United States Code ma il testo si presta nella pratica ad interpretazioni ambigue e contrapposte, che rendono ancora imprevedibili le conseguenze della sua applicazione e che non consentono di tutelare gli atti di fruizione, di comunicazione e di riproduzione privi di diretto rilievo economico, e pertanto assolutamente inidonei a ledere i legittimi diritti morali o patrimoniali degli autori o dei produttori e di garantire tutti quegli atti che non si concretano in forme di concorrenza illecita e che rappresentano, ad esempio, l'espressione di attività (come la ricerca o l'informazione) costituzionalmente tutelate;
in particolare, il citato articolo 70 consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un'opera e la comunicazione di quelle parti al pubblico, purché sia per fini di critica e discussione ma non per scopi di puro divertimento o intrattenimento, anche senza fini di lucro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative che consentano l'applicabilità del «fair use» per qualsiasi fine non abbia scopo di lucro, in modo da adeguare la normativa vigente alle esigenze di rilevanza generale di cui agli articoli 21,41 e 42 della Costituzione.
9/4652/2. (Testo modificato nel corso della seduta). Cristian Iannuzzi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto d'autore
proprieta' letteraria e artistica
restrizione alla concorrenza