Legislatura: 17Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Primo firmatario: TANCREDI PAOLO
Gruppo: ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Data firma: 17/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/10/2017 Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) INTERVENTO PARLAMENTARE 17/10/2017 Resoconto TANCREDI PAOLO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
NON ACCOLTO IL 17/10/2017
PARERE GOVERNO IL 17/10/2017
DISCUSSIONE IL 17/10/2017
RITIRATO IL 17/10/2017
CONCLUSO IL 17/10/2017
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 della Legge di delegazione europea prevede una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
il regolamento 2012/0011 (COD) presenta alcune criticità relative al trattamento dei dati personali ed alla necessità di richiesta del consenso preventivo degli utenti intervistati per quanto riguarda le indagini statistiche, sociali e d'opinione svolte dagli istituti di ricerca di mercato;
tali ricerche si basano su metodi scientifici e statistici e l'attività degli istituti di ricerca di mercato non comprende attività con finalità di vendita collegate alla raccolta del dato in quanto vengono scelte esclusivamente informazioni ed opinioni e non viene svolta attività di vendita o telemarketing;
per tali ragioni diventa fondamentale che nell'attuazione dell'articolo 7 del citato regolamento il Governo preveda un consenso successivo delle persone contattate a proseguire l'intervista (e non preventivo al contatto). Risulta pertanto necessario modificare l'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) nel caso in cui si tratti di contatti dell'abbonato con finalità di indagini statistiche con valenza scientifica e sociale senza finalità di vendita promozionale di beni. Infatti il consenso preventivo limiterebbe di molto la possibilità per le aziende del settore delle ricerche di mercato di svolgere le indagini statistiche, scientifiche, sociali e di altro tipo che vengano loro commissionate,
impegna il Governo:
a modificare l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia del rilascio del consenso, prevedendo che il medesimo consenso sia successivo al contatto dell'abbonato qualora questo avvenga con finalità di indagini statistiche, sociali e d'opinione non finalizzate alla vendita di beni ed al telemarketing;
a disporre che tale attività di indagini statistiche, sociali e di opinione, debba avvenire previa comunicazione, all'inizio della conversazione, di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale avviene la ricerca e lo scopo del contatto.
9/4620/3. Tancredi, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):statistica
studio di mercato
protezione dei dati