Legislatura: 17Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Primo firmatario: SAVINO ELVIRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/10/2017 AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ACCOLTO IL 17/10/2017
PARERE GOVERNO IL 17/10/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/10/2017
CONCLUSO IL 17/10/2017
La Camera,
premesso che:
uno degli interventi contenuti nel disegno di legge è rappresentato dal nuovo regime di cui all'articolo 5, per effetto del quale sono stati delineati i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa);
la previsione contenuta nella lettera p) del citato articolo 5, delega il Governo a valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2016/97/UE, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva MIFID 2 (direttiva 2014/65/UE);
consentendo l'ampliamento dello spettro sanzionatorio oltre quanto previsto espressamente dalla stessa Direttiva 2016/97, si rischia di introdurre una disciplina priva di sufficienti connotati di specificità e determinatezza;
l'articolo 5 prevede il conferimento al Governo di una delega, che non appare dotata di criteri direttivi di sufficiente determinatezza: in astratto il Governo potrebbe adottare sanzioni in grado di minare la capacità dei soggetti interessati di continuare ad operare a dispetto della oggettiva gravità delle violazioni ipotizzabili,
impegna il Governo
a valutare con estrema attenzione, in sede di attuazione, l'opportunità di dare seguito alle previsioni citate, in maniera da evitare ogni possibile rischio di contrasto con la normativa europea ed i conseguenti possibili profili di contestazione e contenzioso che potrebbero derivare dall'attuazione della disciplina in parola, contenuta nella lettera p) dell'articolo 5 del provvedimento in esame, nei termini espressi in premessa.
9/4620/17. Elvira Savino, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):violazione del diritto comunitario
applicazione del diritto comunitario
diritto comunitario