ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04595/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 844 del 28/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 28/07/2017


Stato iter:
28/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2017
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/07/2017

PARERE GOVERNO IL 28/07/2017

RESPINTO IL 28/07/2017

CONCLUSO IL 28/07/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04595/029
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Venerdì 28 luglio 2017, seduta n. 844

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame – approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 20 luglio, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale» – amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, operando una revisione delle relative sanzioni e modificando la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale;
    l'articolo 1 stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni – anti-poliomielitica (lett. a); anti-difterica (lett. b); anti-tetanica (lett. c); anti-epatite B (lett. d); anti-pertosse (lett. e); anti-Haemophilus influenzae tipo b (lett. f); anti-morbillo (lett. i); anti-rosolia (lett. l); anti-parotite (lett. m); anti-varicella (lett. n) – a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita;
    la sentenza n. 258 del 1994 della Corte costituzionale ha precisato che le leggi che prevedono l'obbligatorietà delle vaccinazioni sono compatibili con l'articolo 32 della Costituzione: a) «se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale» (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia «la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili»; c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una «equa indennità» in favore del danneggiato (cfr. sentenza n. 307 del 1990 e legge n. 210 del 1992); 
    tuttavia, occorre in questa sede sottolineare come la natura obbligatoria di questa tipologia di trattamenti sanitari sia senz'altro idonea ad incidere sul diritto ad essere informato circa la natura e gli effetti di ciascun trattamento praticato (cosiddetto diritto al consenso informato); in tal senso, il soggetto sottoposto a vaccinazione obbligatoria (ovvero, non volontaria) non si troverebbe, di fatto, nella posizione di poter esercitare pienamente e liberamente la propria facoltà di non prestare il citato consenso – che, occorre nuovamente evidenziarlo, deve essere sempre libero ed informato – e sarebbe, pertanto, leso nel suo fondamentale diritto all'autodeterminazione quale riconoscimento della capacità di operare una scelta autonoma ed indipendente,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento anche al fine di adottare altre iniziative normative volte ad escludere l'obbligatorietà delle vaccinazioni oggetto del presente provvedimento, al fine di garantire ed assicurare la piena tutela e protezione del principio di autodeterminazione della persona e della libertà del singolo nel rispetto dei principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico;

   a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ottica di assicurare un pieno consenso informato, un'ampia e trasparente informazione pre-vaccinale.
9/4595/29Mannino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trattamento sanitario

diritto alla salute

vaccinazione