Legislatura: 17Seduta di annuncio: 879 del 26/10/2017
Primo firmatario: LACQUANITI LUIGI
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 26/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma STUMPO NICOLA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/10/2017 ZACCAGNINI ADRIANO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 26/10/2017 PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/10/2017 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 26/10/2017
PARERE GOVERNO IL 26/10/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/10/2017
CONCLUSO IL 26/10/2017
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante «Norme in materia di domini collettivi» si propone il riconoscimento e il consolidamento delle radici e delle origini delle comunità rurali del nostro Paese, di beni comuni che non sono e non possono essere né pubblici né privati;
all'articolo 3, comma 7, si prevede, al primo periodo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitino le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che prevede l'adozione di leggi regionali in materia di organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali;
in caso di mancata adozione dei provvedimenti regionali nel termine previsto, il medesimo articolo 3, comma 7, secondo e terzo periodo, dispone che ai relativi adempimenti provvedano con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza, con provvedimenti resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali;
dunque l'articolo 3, comma 7, sembra riconoscere in capo agli enti esponenziali delle collettività un potere sostitutivo in caso di mancato esercizio di competenze delegate in questa fase dallo Stato alle regioni, che interessano l'autorizzazione alla destinazione dei beni, le forme di iscrizione in pubblici registri, la pianificazione urbanistica ed i procedimenti amministrativi, prevedendo inoltre che le Regioni adottino i provvedimenti di tali enti rendendoli esecutivi con delibere delle Giunte regionali;
appare necessario valutare l'opportunità di tale disposizione alla luce dei contenuti dell'articolo 120 della Costituzione, considerato che il provvedimento appare riconducibile, nel suo complesso, alla materia di ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 3, comma 7, alla luce del disposto dell'articolo 120 della Costituzione.
9/4522/19. Lacquaniti, Stumpo, Zaccagnini, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):piano urbanistico