ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04394/051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: CASTIELLO GIUSEPPINA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 11/04/2017
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 11/04/2017


Stato iter:
11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/04/2017
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/04/2017

PARERE GOVERNO IL 11/04/2017

RESPINTO IL 11/04/2017

CONCLUSO IL 11/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04394/051
presentato da
CASTIELLO Giuseppina
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   La Camera,
   rilevato che la protezione umanitaria è una forma di protezione (non internazionale) diversa rispetto allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, ed è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale;
   preso atto che la protezione umanitaria è disciplinata dall'articolo 5, comma 6 del Testo Unico sull'immigrazione e dall'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ma, poiché la disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, la stessa, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione e si presta a maggior utilizzo, costituendo la forma di protezione più riconosciuta ai richiedenti protezione internazionale (nel 2016 il 21 per cento rispetto al 5 per cento di status di rifugiato e al 14 per cento di status di protezione sussidiaria);
   valutato che la mancanza assoluta di una disciplina normativa che definisca il contenuto del titolo di soggiorno per motivi umanitari ha causato l'adozione di prassi del tutto difformi da parte delle diverse Commissioni territoriali e che la protezione umanitaria va ad aggiungersi ad altre forme di protezione già previste dal nostro ordinamento, in particolare dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui il permesso di soggiorno per cure mediche, per maternità o per minore età,

impegna il Governo

ad assumere le più opportune iniziative, anche di urgenza, al fine di razionalizzare i sistemi di protezione già disposti dal nostro ordinamento, mediante l'abrogazione della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008.
9/4394/51Castiello, Molteni, Invernizzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di soggiorno