ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04394/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: PALAZZOTTO ERASMO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
CIVATI GIUSEPPE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017


Stato iter:
11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/04/2017
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/04/2017

PARERE GOVERNO IL 11/04/2017

RESPINTO IL 11/04/2017

CONCLUSO IL 11/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04394/025
presentato da
PALAZZOTTO Erasmo
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge in conversione, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;
    l'articolo 19, commi 1 e 3, riqualifica i centri di identificazione ed espulsione con il nome di centri di permanenza per i rimpatri, qualificati come strutture a capienza limitata, prevedendone un ampliamento ed una «distribuzione sull'intero territorio nazionale», con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti;
    la legge Turco – Napolitano aveva previsto per la prima volta la possibilità di trattenere i destinatari di provvedimenti di espulsione in apposite costruzioni definite Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), trasformati nel 2011 in Centri di identificazione ed espulsione (CIE);
    a sua volta, il decreto legislativo n. 142/2015, di recepimento delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, ha ridisegnato il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, per quanto riguarda le strutture, del Piano nazionale definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati. In particolare sono state ridisegnate le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di accoglienza (CDA) quali hub temporanei;
    il decreto-legge prevede che ai centri di permanenza per i rimpatri si applichino le disposizioni sulle visite di cui all'articolo 67 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario (in base a quanto specificato con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato). I centri sono di conseguenza visitabili senza autorizzazione solo da soggetti ben definiti;
    l'articolo 17 del decreto-legge, inoltre, introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera (nuovo l'articolo 10-ter al decreto legislativo 286/98);
    viene prescritto che lo straniero venga condotto presso appositi «punti di crisi» e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito;
    nell'introdurre l'articolo 10-ter al decreto legislativo 286/98 il Governo fa riferimento al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (cd. legge Puglia). Esso, tuttavia, non contiene alcuna disciplina giuridica dei centri di primo soccorso ed assistenza né dei tempi nei quali il cittadino straniero da identificare può essere limitato nella sua libertà personale;
    il decreto-legge 13/2017 ha inteso legittimare i «punti di crisi» (cd. hotspot) con un mero richiamo al decreto-legge 451/95 ed ai Centri governativi di prima accoglienza, di cui all'articolo 9 decreto legislativo 142/2015 (cd. Hub), omettendo di qualificarne la natura e soprattutto senza definire il tempo in cui il cittadino straniero da identificare possa essere limitato nella sua libertà personale;
    l'articolo 13 della Costituzione indica precise e tassative condizioni al potere di limitazione della libertà personale, che nel decreto-legge 17/2017 sono totalmente assenti;
    né vale a sanare detta illegittimità il fatto che, teoricamente, il cittadino straniero possa sottrarsi all'identificazione, poiché tale comportamento determinerebbe l'integrarsi del «pericolo di fuga», presupposto per l'ordine di trattenimento in un Centro di rimpatrio, ma non eliminerebbe l'incostituzionalità del periodo precedente, affidato alle mere modalità organizzative dell'Autorità di pubblica sicurezza;
    va ricordato, in proposito, che anche recentemente l'Italia è stata condannata dalla Grande Camera della CEDU nel caso Khlaifia v. Italia per il trattenimento illegittimo dei cittadini stranieri (violazione articolo 5 CEDU) nel centro di accoglienza di Lampedusa (un hotspot, appunto) e sulle navi divenute centri di detenzione in quanto non vi era alla base un provvedimento di un giudice che legittimasse tale detenzione, rendendo impossibile un ricorso effettivo (violazione articolo 13 CEDU);
    in tal senso insoddisfacente è la scelta di non fornire alcuna disciplina dei centri definiti «punti di crisi» (gli hotspot della terminologia dei documenti della Commissione europea), per il cui funzionamento si rinvia a testi normativi (la cd. Legge Puglia del 1995) che non contengono alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e le funzioni che vi si svolgono, in violazione della riserva di legge in materia di stranieri (articolo 10, comma 2 Cost.) e della riserva assoluta di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale (articolo 13 Cost.);
    in moltissime occasioni le istituzioni europee e il Consiglio d'Europa hanno invitato l'Italia a disciplinare per legge le fasi di prima accoglienza e di identificazione dei migranti, come avviene in pressoché tutti i Paesi europei;
    la normativa del decreto-legge non appare coerente con tali sollecitazioni, muovendosi piuttosto nel senso della ulteriore destrutturazione della disciplina legale dei fenomeni, affidando al potere amministrativo di polizia la gestione di centri che sono a tutti gli effetti, e per periodi di tempo spesso significativi, dei luoghi di privazione di libertà;
    il decreto-legge persiste in una prevalente ottica repressiva del fenomeno, con l'accentuazione degli strumenti di rimpatrio forzoso, attraverso alcune modifiche di dettaglio della disciplina del rimpatrio (come la previsione del trattenimento anche per gli stranieri richiedenti protezione non espulsi ma respinti, o l'allungamento del termine di trattenimento per coloro che hanno già scontato un periodo di detenzione in carcere), ma, soprattutto, con la decisione di dare inizio all'apertura di numerosi nuovi centri di detenzione amministrativa in attesa del rimpatrio (ora chiamati – come già scritto – Centri di permanenza per i rimpatri, invece che CIE);
    da anni risulta chiaro come un sistema efficiente di rimpatri non possa basarsi solo sull'esecuzione coattiva degli stessi, ma debba, in primo luogo, riformare le norme in materia di ingresso e soggiorno, aprendo canali di ingresso regolare diversi da quello, ora quasi unico, della protezione internazionale, così dando maggiore stabilità ai soggiorni, oggi resi precari da disposizioni eccessivamente rigide, riducendo così il ricorso all'allontanamento per ipotesi limitate e comunque incentivando i rimpatri volontari, con strumenti normativi e finanziari specifici;
    appare quindi necessaria una più ampia e organica revisione delle strategie di governo dei flussi migratori, con la rivisitazione delle norme del TU immigrazione che impediscono un ordinato programma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti, prendendo atto del fallimento, sotto il profilo dell'effettività e della sostenibilità economica, di un approccio esclusivamente orientato all'allontanamento forzoso di soggetti le cui precarie condizioni sociali e civili interpellano peraltro il tema della garanzia dei diritti fondamentali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per la definitiva chiusura dei centri di identificazione ed espulsione e una riforma strutturale della materia dei rimpatri.
9/4394/25Palazzotto, Costantino, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro la criminalita'

espulsione

aiuto sociale