Legislatura: 17Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Primo firmatario: SANNICANDRO ARCANGELO
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ATTORRE ALFREDO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 QUARANTA STEFANO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 ROSTAN MICHELA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 AGOSTINI ROBERTA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 LEVA DANILO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 FOSSATI FILIPPO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 NICCHI MARISA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 FOLINO VINCENZO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 RICCIATTI LARA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 CIMBRO ELEONORA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 GALLI CARLO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 MURER DELIA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 DURANTI DONATELLA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 ALBINI TEA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 CAPODICASA ANGELO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 MARTELLI GIOVANNA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017 FONTANELLI PAOLO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 11/04/2017 MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
ACCOLTO IL 11/04/2017
PARERE GOVERNO IL 11/04/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/04/2017
CONCLUSO IL 11/04/2017
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (inserito dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94), ha introdotto, nel nostro ordinamento, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, il c.d. «reato di immigrazione clandestina», punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;
l'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, recante delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della stessa, prevede espressamente l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, con sua trasformazione in illecito amministrativo, pur mantenendo rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia,
considerato che:
la citata delega è rimasta inattuata, in quanto il Governo, nel decreto legislativo 7/2016 di attuazione della legge 67/2014 non ha previsto l'abrogazione del reato;
si è persa in tal modo la preziosa occasione di eliminare dal sistema penale italiano una norma inefficace ed assolutamente incompatibile con il quadro assiologico costituzionale;
come anche di recente confermato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, i dati disponibili evidenziano che la previsione del reato di immigrazione clandestina nel nostro ordinamento non ha avuto finora una funzione efficacemente dissuasiva sull'immigrazione irregolare e che, anzi, molto spesso, ha costituito un ostacolo per le indagini;
lo stesso Ministro della Giustizia ha dichiarato che il reato di immigrazione clandestina ha avuto un'efficacia limitata se non nulla sul piano della deterrenza che l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina non solo comporterà un risparmio di risorse, giudiziarie e amministrative, ma avrà anche «effetti positivi per l'efficacia delle indagini in materia di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e traffico di migranti»;
la fattispecie di cui all'articolo 10-bis testo unico immigrazione risulta davvero poco compatibile con un sistema penale teleologicamente finalizzato all'attuazione dei principi costituzionali fondamentali;
inoltre, l'analisi del profilo sanzionatorio della fattispecie mostra tutta la sua ineffettività e simbolicità, attraverso la previsione astratta di una pena pecuniaria realisticamente poco praticabile e di una pena sostitutiva che – oltre a generare dubbi di ragionevolezza del sistema – va a sovrapporsi confusamente alle sanzioni amministrative di allontanamento;
tali considerazioni, non solo generano forti perplessità in ordine alla scelta dell'esecutivo di non procedere alla depenalizzazione del reato di «clandestinità», ma portano a ritenere che l'esercizio della suddetta delega da parte del Governo sia una condizione necessaria, ma non ancora sufficiente, per approntare le basi di un diritto dell'immigrazione costituzionalmente orientato;
sembra imprescindibile, come già evidenziato, che il legislatore porti avanti un'ampia opera di riforma la quale, prendendo le distanze dalle politiche migratorie restrittive e protezionistiche adottate fino ad oggi con risultati più che fallimentari, sperimenti percorsi alternativi di integrazione ed inclusione sociale,
impegna il Governo
ad intervenire, per quanto di competenza, al fine di abrogare al più presto l'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ovvero il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
9/4394/10. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Roberta Agostini, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Cimbro, Carlo Galli, Murer, Duranti, Albini, Capodicasa, Martelli, Fontanelli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica migratoria
migrazione illegale
immigrazione