ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04373/035

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 775 del 06/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 06/04/2017


Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/04/2017
BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/04/2017

ACCOLTO IL 06/04/2017

PARERE GOVERNO IL 06/04/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04373/035
presentato da
D'AGOSTINO Angelo Antonio
testo di
Giovedì 6 aprile 2017, seduta n. 775

   La Camera,
   premesso che:
    in ragione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e delle regolamentazioni conseguenti adottate dall'Inps, le aziende agricole con un volume di affari superiore a 7 mila euro non potevano usufruire dei buoni lavoro (cosiddetti voucher) per pagare i lavoratori stagionali, a meno che non si trattasse di studenti di età inferiore ai 25 anni, cassintegrati e pensionati;
    tali disposizioni, per quanto giustamente finalizzate ad eliminare gli abusi nell'utilizzo dei buoni lavoro, hanno avuto un effetto paradossalmente negativo sulle aziende agricole e su quei giovani disoccupati alla ricerca di quelle offerte di lavoro stagionale che si creano durante periodi particolari dell'anno come quello, ad esempio, della vendemmia;
    era piuttosto evidente che, nello specifico, le norme abrogate con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 costituivano un ostacolo all'assunzione dei lavoratori stagionali, specie nelle realtà decisamente difficili del Mezzogiorno;
    le aziende agricole con un volume di affari superiore ai 7 mila euro (la quasi totalità) che avevano bisogno di personale si vedevano costrette, infatti, a stipulare contratti di lavoro subordinato, anche se solo per pochi giorni di lavoro;
    una condizione che colpiva e che, se non si provvederà a varare una nuova regolamentazione, colpirà ancora fortemente quasi tutte le aziende, atteso che il limite decisamente basso dei settemila euro di fatturato era ed è diffusamente superato e penalizza i giovani disoccupati che non rientrano nelle categorie che erano indicate dalla legge ora abrogata;
    è pacifico che occorra combattere l'abuso dell'istituto del lavoro accessorio, ora soppresso totalmente dal nostro ordinamento giuridico, ma è altrettanto pacifico che è del tutto dannoso passare da un eccesso all'altro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di varare per i vari settori produttivi una nuova disciplina del lavoro accessorio.
9/4373/35. (Testo modificato nel corso della seduta).  D'Agostino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disoccupazione giovanile

contratto di lavoro

lavoro stagionale