ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04373/030

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 775 del 06/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: CARFAGNA MARIA ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 06/04/2017
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017


Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/04/2017
BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/04/2017

ACCOLTO IL 06/04/2017

PARERE GOVERNO IL 06/04/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04373/030
presentato da
CARFAGNA Maria Rosaria
testo di
Giovedì 6 aprile 2017, seduta n. 775

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n.  81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    tale scelta non appare condivisibile. È necessario poi rilevare i cortocircuiti messi in atto da un'abrogazione secca della disciplina, e dalla mancanza di un'adeguata definizione della fase transitoria, che sia chiara ed attenta alle esigenze del mercato del lavoro, dei cittadini, dei professionisti, per evitare il più possibile il proliferare di pericolosi contenziosi;
    basti pensare alla questione, sollevata da più parti, relativa alle modalità di utilizzo dei cd. voucher per il baby-sitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016). Il sistema vigente stabilisce che il contributo per il servizio di baby-sitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio. Poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente provvedimento, la normativa relativa al contributo per il servizio baby-sitting risulterebbe priva di parte della propria disciplina attuativa, compromettendone l'applicabilità;
    e se è vero che l'INPS ha recentemente diffuso un comunicato in cui ha provato a chiarire che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non comporta il venir meno dell'erogazione dei voucher per servizi di baby-sitting, è altrettanto vero che un comunicato stampa non può sostituirsi al legislatore, e che i cittadini hanno assoluto bisogno di chiarezza,

impegna il Governo

a confermare come già avvenuto la piena ed effettiva applicabilità della normativa relativa al contributo per il servizio di baby-sitting di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, così come prorogata dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016 ed eventualmente intervenire con nuove forme di utilizzo del contributo.
9/4373/30. (Testo modificato nel corso della seduta).  Carfagna, Palese, Rubinato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

abrogazione