ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04373/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 775 del 06/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 06/04/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 06/04/2017


Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/04/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 06/04/2017

PARERE GOVERNO IL 06/04/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04373/002
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Giovedì 6 aprile 2017, seduta n. 775

   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di lavoro accessorio, abrogati dal presente decreto-legge in via di conversione, sostituivano gli articoli 70, 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come integrati e aggiornati da ampia stratificazione normativa, e in particolare dalla legge 92/2012 e dal decreto-legge n. 76 del 2013;
    il decreto legislativo n. 185 del 2016 ha disposto che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrevano a prestazioni di lavoro accessorio fossero tenuti a darne comunicazione all'ispettorato nazionale almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, indicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione;
    dai dati rilasciati da INPS è risultato che nell'anno 2016 sono stati venduti 134 milioni di buoni lavoro, cosiddetti voucher, dal valore nominale di 10 euro;
    i buoni lavoro consentivano indistintamente a famiglie e imprese di usufruire in maniera regolare di prestazioni occasionali, e garantivano, contestualmente, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
    dal punto di vista delle famiglie si trattava di uno strumento importante utile alla retribuzione dell'assistenza domiciliare ad anziani e bambini, nonché per servizi di pulizia ed altre prestazioni legate alla sfera domestica;
    l'utilizzo fatto dalle imprese dei buoni lavoro ha evidenziato come l'introduzione di uno strumento iperflessibile, che non richiedeva intermediazione e creava uno standard orario, sia stato percepito come opportunità da tutti i datori di lavoro che necessitano di prestazioni occasionali per le quali gli oneri burocratici di tutte le forme contrattuali disponibili risultano troppo alti rispetto al valore della prestazione;
    nel monitoraggio e nell'analisi del «fenomeno voucher» si è reso evidente come sia necessario distinguere le prestazioni rese in ambito domestico e familiare da quelle rese alle imprese, al fine di tutelare maggiormente il lavoro dipendente ed evitare comportamenti elusivi rispetto alle normative sul lavoro;
    lo strumento del contratto a chiamata non appare adatto a sostituire con efficacia i buoni lavoro, a causa dei suoi maggiori costi, soprattutto in termini burocratici;
    la disciplina attuale del lavoro intermittente e la vacanza di una disciplina del lavoro accessorio, uniti all'alto tasso di disoccupazione nel nostro Paese, rischiano di spingere un numero sempre maggiore di lavoratori verso il lavoro nero,

impegna il Governo

ad assumere quanto prima iniziative volte alla definizione di due diversi strumenti per le prestazioni occasionali di famiglie e imprese, caratterizzati: nel primo caso da meccanismi altamente flessibili nella forma e a basso impatto burocratico, qualità tali da favorirne l'utilizzo in luogo del lavoro nero da parte delle famiglie che necessitano di servizi nella sfera domestica; nel secondo caso da una rivisitazione della disciplina del lavoro intermittente, al fine di renderla più facilmente usufruibile dalle imprese, nonché valida per tutte le età del lavoratore anche in assenza di contrattazione collettiva di settore, che preveda un'intermediazione facilitata da parte dello Stato tale da abbattere i costi burocratici della contrattualizzazione, e che costituisca uno strumento flessibile, dotato delle tutele necessarie al lavoro subordinato, utile ad imprese e lavoratori per prestazioni occasionali e intermittenti.
9/4373/2Gribaudo, Arlotti, Rostellato, De Menech, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro nero