ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04373/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 775 del 06/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: CASTIELLO GIUSEPPINA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 06/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 06/04/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 06/04/2017


Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/04/2017
BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/04/2017

ACCOLTO IL 06/04/2017

PARERE GOVERNO IL 06/04/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04373/014
presentato da
CASTIELLO Giuseppina
testo di
Giovedì 6 aprile 2017, seduta n. 775

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;
    giudicato fondamentale circoscrivere temporalmente il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore a fronte del lungo lasso di tempo attualmente previsto (due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto);
    considerato, infatti, che la responsabilità solidale rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta «diligenza». La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, ad oggi non contempla, anche se attivate tutte le dovute azioni e cautele del caso, alcun meccanismo di esimente e peraltro potrebbe causare, stante l'arco temporale di ben due anni, successive gravose ripercussioni finanziarie, non previste né prevedibili, per il co-obbligato in solido;
    ritenuto, dunque, di dover quantomeno circoscrivere la responsabilità solidale ad un anno dalla fine dei lavori oggetto dell'appalto o del subappalto, come tra l'altro originariamente previsto prima della riforma del 2006,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimodulare il periodo di vigenza della responsabilità solidale in materia di appalti.
9/4373/14. (Testo modificato nel corso della seduta).  Castiello, Simonetti, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

abrogazione