ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04373/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 775 del 06/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 06/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 06/04/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 06/04/2017


Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/04/2017
BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 06/04/2017

PARERE GOVERNO IL 06/04/2017

RESPINTO IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04373/013
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Giovedì 6 aprile 2017, seduta n. 775

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n.25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;
    considerato che tale abrogazione non rafforza in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori, ma piuttosto penalizza ulteriormente tutti i datori di lavoro coinvolti;
    ritenuto, infatti, che l'obbligatorietà della chiamata in causa di tutti, che il decreto appunto abroga, rappresenta la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto;
    ricordato che trattasi dell'obbligo di «chiamata in giudizio» anche dell'impresa committente e di quella appaltatrice insieme con gli eventuali subappaltatori in caso di inadempienza retributiva o contributiva e della possibilità di chiedere, in caso di condanna in solido, il beneficio della «preventiva escussione» del datore di lavoro inadempiente;
    valutato che in tale direzione va anche la «preventiva escussione», che non è altro che la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore e/o gli Istituti, per ottenere il pagamento dovuto, agiscano prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest'ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri co-obbligati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di riconsiderare attraverso ulteriori iniziative normative la concreta necessità dell'abrogazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2017.
9/4373/13Busin, Simonetti, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

abrogazione

azione giudiziaria