Legislatura: 17Seduta di annuncio: 775 del 06/04/2017
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 06/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 06/04/2017 PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/04/2017 BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
NON ACCOLTO IL 06/04/2017
PARERE GOVERNO IL 06/04/2017
RESPINTO IL 06/04/2017
CONCLUSO IL 06/04/2017
La Camera,
premesso che:
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n.25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;
considerato che tale abrogazione non rafforza in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori, ma piuttosto penalizza ulteriormente tutti i datori di lavoro coinvolti;
ritenuto, infatti, che l'obbligatorietà della chiamata in causa di tutti, che il decreto appunto abroga, rappresenta la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto;
ricordato che trattasi dell'obbligo di «chiamata in giudizio» anche dell'impresa committente e di quella appaltatrice insieme con gli eventuali subappaltatori in caso di inadempienza retributiva o contributiva e della possibilità di chiedere, in caso di condanna in solido, il beneficio della «preventiva escussione» del datore di lavoro inadempiente;
valutato che in tale direzione va anche la «preventiva escussione», che non è altro che la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore e/o gli Istituti, per ottenere il pagamento dovuto, agiscano prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest'ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri co-obbligati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di riconsiderare attraverso ulteriori iniziative normative la concreta necessità dell'abrogazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2017.
9/4373/13. Busin, Simonetti, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):abrogazione
azione giudiziaria