ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04368/063

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 14/06/2017


Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/06/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/06/2017

PARERE GOVERNO IL 14/06/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/063
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il testo della proposta di legge A.C. 4368, in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario, prevede al comma 84 dell'articolo 1, che il Governo proceda, attraverso lo strumento della delega legislativa, alla riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, tenendo conto di una serie di principi e criteri direttivi enucleati dallo stesso legislatore che, peraltro, in alcuni casi risultano estremamente vaghi. A tal proposito si rileva che tale scelta non rappresenta, dunque, il modus operandi più appropriato di procedere rispetto ad una normativa che necessiterebbe di ulteriori elaborazioni e riflessioni in un'ottica di maggiore condivisione e collaborazione istituzionale;
    sarebbe stato opportuno che, considerato l'estremo grado di delicatezza della citata disciplina, il Parlamento avesse previsto una disciplina puntuale delle intercettazioni, come peraltro evidenziato dal Gruppo Forza Italia che, sul punto, ha presentato una specifica proposta di legge, oltre che una specifica proposta emendativa di un emendamento volto ad introdurre una normativa attuativa specifica in materia, prevedendo che essa possa essere disposta quando sussistono gravi indizi di reato e sia indispensabile per la prosecuzione delle indagini, sempreché risultino specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per cui si procede, basate su elementi non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche già intercettate nel medesimo procedimento,

impegna il Governo

ad esercitare le deleghe di cui al comma 84 del progetto di legge il più celermente possibile, valutando altresì la possibilità di definire una disciplina più puntuale in materia di intercettazioni, soprattutto con riguardo ai presupposti e alla competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione.
9/4368/63Laffranco, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle comunicazioni

codice penale

diritto penitenziario