ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04368/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARIANO ELISA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
BRAGANTINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 14/06/2017


Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/06/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/06/2017

PARERE GOVERNO IL 14/06/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/004
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, nell'ambito della delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, nello specifico all'articolo comma 16, lettera d), reca, tra i principi e i criteri direttivi, la previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezioni degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi;
    la previsione della possibilità di ingresso nelle REMS anche dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche suscita perplessità, tenuto conto del contenuto della legge n. 81 del 2014, che ha sancito chiaramente come la risposta prevalente per i soggetti in questione siano le misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale;
    il Consiglio superiore della magistratura, in una recente risoluzione in tema di superamento degli OPG e di applicazione della legge n. 81 del 2014, ha ribadito come la riforma operata dalla predetta legge abbia chiaramente posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali;
    in forza della legge citata l'internamento nelle REMS ha dunque assunto non solo il carattere della eccezionalità, ma anche della transitorietà, in quanto il dipartimento di salute mentale competente deve predisporre, per ogni internato, un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero nelle predette strutture, da irrogare solo quale extrema ratio;
    considerato come l'impatto riformatrice delle disposizioni della legge n. 81 del 2014, ponga queste ultime come principi guida per i successivi interventi normativi sul tema,

impegna il Governo

a valutare attentamente in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettera d) del provvedimento in esame come, alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 81 del 2014, il ricovero nelle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, debba essere considerato unicamente come extrema ratio e nel rispetto dei caratteri di eccezionalità e transitorietà sanciti alla legge sopra citata, che individua nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale, la risposta prevalente per i soggetti in questione.
9/4368/4Piazzoni, Mariano, Carnevali, Capone, Patriarca, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esecuzione della pena

stabilimento penitenziario

sicurezza pubblica