Legislatura: 17Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/06/2017 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 14/06/2017
PARERE GOVERNO IL 14/06/2017
RESPINTO IL 14/06/2017
CONCLUSO IL 14/06/2017
La Camera,
premesso che il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, prevede una serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia;
rilevato che il comma 84, lettera b) introduce un nuovo delitto (con la pena della reclusione fino a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni, svolte alla presenza dell'interessato, o di conversazioni telefoniche, «fraudolentemente» captate, con la sola «finalità di recare danno alla reputazione». La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca, cioè da giornalisti;
considerato che il divieto di diffondere il materiale in questione, raccolto fraudolentemente – avverbio troppo generico, che avrebbe potuto essere sostituito dal più tassativo «illecitamente» – ed al fine, altrettanto soggettivo, di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, pone dei seri limiti alla possibilità da parte dei cittadini di poter fare informazione, esercitando un legittimo controllo su politica ed istituzioni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'esercizio della delega in premessa, di escludere la punibilità quando le riprese o le registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare sia la loro conoscibilità da parte dei cittadini.
9/4368/32. Villarosa, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diffusione selettiva di informazioni
diritti della difesa
casellario giudiziale