ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04368/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017


Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/06/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 14/06/2017
Resoconto BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BUTTIGLIONE ROCCO MISTO-UDC-IDEA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 14/06/2017

PARERE GOVERNO IL 14/06/2017

DISCUSSIONE IL 14/06/2017

RESPINTO IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/029
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, prevede una serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia;
    rilevato che i commi da 25 a 36 dettano alcune modifiche alla disciplina delle indagini preliminari, in particolare introducendo delle scadenze più rigorose sui termini massimi delle stesse in relazione alla decisione del pubblico ministero di esercitare l'azione penale ovvero richiedere l'archiviazione;
    osservato che, in particolare, il comma 30 dispone una modifica al termine di durata massima delle indagini preliminari di cui all'articolo 407 c.p.p., sostanzialmente obbligando il pubblico ministero, ad assumere entro un termine tassativo di tre mesi allo scadere del termine massimo della durata delle indagini preliminari, una posizione rispetto alla notizia di reato, in difetto della quale l'indagine è automaticamente avocata dal procuratore generale presso la Corte d'Appello;
    considerato che, stante l'effettivo principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e la cronica carenza negli organici di personale di magistratura ed amministrativo che impedisce di poter svolgere adeguatamente tutte le indagini in corso, l'imposizione di scadenze ultimative ed inderogabili per il deposito degli atti, pena l'avocazione obbligatoria ed automatica da parte del procuratore generale, rischia che sia sempre richiesto il rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero ed ancor più, in caso di avocazione, dalla procura generale (con organico assai ridotto), ingolfando i tribunali di cause fondate sulla base di indagini che potranno esser state svolte in maniera compiuta solamente per i reati «minori» e non per quelli più complessi (come per i reati legati alla corruzione, che sono molto difficili da accertare) e favorendo un intervento generalizzato della prescrizione,

impegna il Governo

al fine di realizzare una più efficace, accurata ed efficiente procedura in merito alla decisione sull'esercizio dell'azione penale, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, con il primo provvedimento utile, perlomeno un raddoppio dei termini temporali introdotti dal comma 30.
9/4368/29Crippa, Cozzolino, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inchiesta giudiziaria

soppressione di posti di lavoro

azione dinanzi a giurisdizione penale