ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/098

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BOSCO ANTONINO
Gruppo: AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'EUROPA
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/02/2017

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/098
presentato da
BOSCO Antonino
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 11-septies dell'articolo 5 prevede che gli enti locali i quali, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio, non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario, prevedendo che gli stessi possano procedere alla deliberazione di un nuovo piano entro il 30 aprile 2017;
    tale nuova deliberazione si rende necessaria in quanto gli enti in questione non hanno potuto conseguire l'accoglimento del piano da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, previsto dal comma 3 dell'articolo 243-quater del TUEL;
    nelle more del termine del 30 aprile 2017, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consistente nell'obbligo imposto dal Prefetto di deliberare il dissesto entro un termine non superiore a venti giorni, con sospensione delle procedure eventualmente avviate;
    con il comma 475 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) si è stabilito altresì che in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 466 del medesimo articolo 1 della legge n. 232) l'ente locale: 1) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente alto scostamento registrato; 2) non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento; 2) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 3) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; 4) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione;
    tali sanzioni appaiono tuttavia non congrue nei casi in cui gli enti per ottemperare alla regolazione di posizioni debitorie, non addebitabile a fatti gestionali o scelte dell'amministrazione in carica nell'esercizio della violazione, ne abbiano programmato lo smaltimento con assunzione di mutui, determinando in tal modo un saldo di competenza non conforme al disposto di legge,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di introdurre in un successivo provvedimento una disposizione che stabilisca che le sanzioni di cui al comma 475 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) non si applicano agli enti locali che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti, nel caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 della medesima legge n.232, qualora lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo del saldo finanziario non negativo sia in misura non superiore all'importo della spesa sostenuta per la copertura di posizioni debitorie finanziate con indebitamento previsto nel piano.
9/4304/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Bosco, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

economia pubblica